Facciamo ordine tra natura soggettiva e oggettiva dell’aggravante: la parola alle Sezioni Unite

Con riguardo all’art. 416-bis c.p., la locuzione al fine di” si presta ad essere interpretata sia come indicativa della funzionalità oggettiva della condotta criminosa contestata ad agevolare l’associazione mafiosa, sia come indicativa della necessità che la condotta sia sorretta dal dolo specifico, ovvero dalla precisa volontà di funzionalizzare l’azione criminosa a vantaggio dell’associazione, necessitando dunque la rimessione della questione al superiore scrutinio delle Sezioni Unite.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 40846/2019, depositata il 4 ottobre, nella quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante l’aggravante speciale ex art. 7 d.l. n. 152/1991, oggi inserita nell’art. 416- bis c.p Il caso. La Corte d’Appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna dell’imputato per diversi episodi di usura aggravati dalla circostanza prevista dall’art. 7 d.l. n. 152/1991. Proponeva quindi ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della suddetta aggravante, in quanto in primo grado il Tribunale aveva riconosciuto quest’ultima ritenendone la natura oggettiva, mentre la Corte d’Appello ne aveva confermato la sussistenza qualificandone invece la natura soggettiva. Gli orientamenti giurisprudenziali. Gli Ermellini hanno ritenuto necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite, osservando come sul punto si siano formati tre distinti orientamenti giurisprudenziali. Il primo, che afferma che l’aggravante è di natura oggettiva, ritiene che sia necessaria la prova della funzionalizzazione oggettiva – anche parziale – dell’attività criminosa anche a vantaggio dell’associazione mafiosa ed a ritenere sufficiente, con riguardo al profilo soggettivo, l’emersione di un atteggiamento riconducibile all’ignoranza colposa. Il secondo orientamento, al contrario, sostiene che l’inquadramento della circostanza in parola debba essere ricondotto tra quelle soggettive, richiedendo dunque il puntuale scrutinio della volontà dell’agente. Vi è infine un terzo intermedio orientamento, in base al quale non è possibile fornire soluzione univoca alla qualificazione dell’aggravante ex art. 7 d.l. n. 152/1991, in quanto occorre valutare in che modo l’aggravante si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. Ciò poiché la finalità di agevolare un’associazione mafiosa risulta direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell’associazione. La questione rimessa alle Sezioni Unite la connotazione del dolo. Nel rimettere la questione alle Sezioni Unite, il Collegio ha rilevato come il contrasto riguardi la copertura volitiva dell’elemento materiale del reato finalizzato ad agevolare l’associazione mafiosa, essendo sufficiente, per alcuni, che il nesso funzionale tra reato contestato e associazione mafiosa sia sorretto da una volizione attenuata” – ossia l’ignoranza colposa – mentre, secondo altri, essendo necessaria la volizione piena e specifica”, cioè la piena consapevolezza della finalità agevolatrice. La necessità di dirimere tale dubbio, ricorda la Corte, si fa ancor più pressante se si guarda al fatto che il Legislatore abbia previsto alcune fattispecie di reato che, pur omogenei sotto il profilo oggettivo, si differenziano unicamente per l’elemento soggettivo, evidenziando dunque la natura strutturale della natura specifica del dolo rispetto alla fattispecie-tipo”. Di conseguenza, la Corte, ha rimesso la seguente questione alle Sezioni Unite se l’aggravante speciale già prevista dall’art. 7 d.l. n. 152/1991 ed oggi inserita nell’art. 416 bis , comma 1, c.p. che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di” agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura oggettiva” concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura soggettiva” concernendo la direzione della volontà .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, ordinanza 10 settembre – 4 ottobre 2019, n. 40846 Presidente Gallo – Relatore Recchione Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Firenze, decidendo con le forme del giudizio abbreviato, confermava la condanna del ricorrente per diversi episodi di usura aggravati dalla circostanza prevista dal D.I. n. 152 del 1991, art. 7, in quanto consumati al fine di agevolare la mafia storica nota come clan dei casalesi . 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento dell’aggravante dell’agevolazione dell’associazione mafiosa. Il ricorrente rilevava che sul punto la sentenza impugnata non era conforme a quella di primo grado dato che il Tribunale aveva riconosciuto l’aggravante ritenendone la natura oggettiva , laddove la Corte di appello ne aveva confermato la sussistenza ritenendola invece di natura soggettiva . Secondo il ricorrente la diversa valutazione in ordine alla natura della circostanza avrebbe imposto un approfondito scrutinio sull’elemento soggettivo che non sarebbe stato effettuato dalla Corte territoriale. Si deduceva in particolare che non era sufficiente a dimostrare il dolo specifico il fatto che il C. avesse rapporti con i correi, R. e T. , persone non intranee, ma solo contigue all’associazione tale prova non emergerebbe neanche dalle testimonianze del G. e del B. che avevano tratteggiato la caratura criminale dei coimputati, ma che non dimostravano che il C. fosse consapevole del fatto che i proventi dei reati contestati erano destinati al clan dei casalesi, circostanza indipendente dal profilo criminale dei correi. Si contestava altresì la logicità della motivazione nella parte in cui riteneva che il ricorrente avesse fatto ricorsi a strumenti intimidatori di natura mafiosa le intercettazioni poste a sostegno di tale valutazione rivelerebbero al contrario l’occasionalità della partecipazione del C. alle attività illecite contestate, ma soprattutto dimostravano che era egli stesso vittima di minacce a tali rilievi si aggiungeva che comunque le modalità dell’azione, anche se ritenute connotate dal ricorso a metodi mafioso, nulla indicavano in ordine al dolo specifico, ovvero alla consapevolezza che i proventi dell’usura fossero destinati al clan dei casalesi anche tenuto conto del fatto che era emerso che il C. aveva preso parte alle azioni delittuose per ragioni personali. 2.2. Con motivi aggiunti si ribadivano le ragioni del ricorso evidenziando che il riconoscimento del dolo specifico richiedeva una analisi personale e non poteva dedursi dalla prova del concorso con persone R. e T. in relazione alle quali la direzione specifica del dolo era stata provata si aggiungeva che, neanche la prova che il concorrente fosse consapevole della destinazione dei proventi dell’attività illecita al clan dei casalesi sarebbe sufficiente a configurare l’aggravante, dato che occorrerebbe superare il fatto che era emerso che il C. aveva preso parte alle azioni criminose per motivi personali correlati alla sua situazione debitoria, sicché la direzione specifica del dolo nel suo caso non era quella richiesta dall’aggravante. Considerato in diritto 1. Il collegio ritiene necessario rimettere alle Sezioni unite la seguente questione se l’aggravante speciale già prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7 ed oggi inserita nell’art. 416 bis c.p., comma 1, che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà . Nel caso di specie la questione assume rilievo decisivo dato che a la Corte territoriale ha ritenuto la natura soggettiva dell’aggravante, modificando sul punto la valutazione del primo giudice, che invece la aveva ritenuta di natura oggettiva, e b le censure del ricorrente si appuntano proprio sulla motivazione relativa al riconoscimento della circostanza, che sarebbe idonea a dimostrarne l’esistenza solo laddove se ne ritenga la natura oggettiva, ma non quando si assuma che la stessa richieda la prova del dolo specifico. 2. In materia si registrano tre orientamenti, due antagonisti ed uno intermedio. 2.1. Secondo un primo filone interpretativo la contestazione dell’aggravante in questione si giustifica tutte le volte in cui possa trarsi dalla situazione concreta conferma della finalizzazione dell’azione al finanziamento di un’associazione avente le caratteristiche mafiose Se la consapevolezza di tale scopo dell’azione risulta essenziale alla configurazione dell’aggravante Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 - dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, § 2 nello stesso senso Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 - dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261 Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti, Rv. 255206, Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013 - dep. 19/12/2013, Ferrante e altri, Rv. 258581, Sez. 2, n. 13707 del 11/03/2016 - dep. 06/04/2016, Ciarfaglia, Rv. 266518 Sez. 5, n. 10966 del 08/11/2012, dep. 2013, Minniti, Rv. 255206 Sez. 2, n. 52025 del 24/11/2016 - dep. 06/12/2016, Vernengo, Rv. 268856 Sez. 2, n. 24046 del 17/01/2017 - dep. 15/05/2017, Tarantino e altri, Rv. 270300 . Nell’ambito di tale orientamento si distingue quello che scompone la natura dell’elemento soggettivo in capo ai concorrenti del reato aggravato e che afferma che se la consapevolezza di tale scopo dell’azione risulta essenziale alla configurazione dell’aggravante Sez. 6, Sentenza n. 11008 del 07/02/2001, dep. 21/03/2001, imp. Trimigno, Rv. 218783 , tuttavia non è richiesto che tale consapevolezza sia condivisa da parte di tutti i concorrenti, poiché in proposito trova applicazione il disposto dell’art. 59 c.p., comma 2, che impone di valutare le circostanze a carico dell’agente, anche quando le abbia ignorate per sua colpa testualmente Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 - dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, § 2 nello stesso senso Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 - dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261 . 2.2. Secondo l’opposto orientamento emerso con chiarezza dal 2017 l’aggravante in esame ha natura soggettiva. Segnatamente si è affermato che le decisioni che aderiscono a questo indirizzo, muovendo dalla premessa della necessità di accertare una univoca e cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica del soggetto agente, hanno escluso la configurabilità dell’aggravante in questione nei confronti di uno dei concorrenti, ritenendola invece nei confronti di altri partecipi Nel senso della natura soggettiva dell’aggravante cd. agevolativa si sono espresse le due decisioni delle sezioni unite sebbene in obiter dicta, ovvero su questioni non devolute come oggetto del contrasto che si sono occupate di questioni concernenti l’applicazione del D.L. n. 152 del 1991, art. 7 e precisamente Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, mass. per altro, nonché Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, mass. per altro. In particolare, secondo Sez. U, Cinalli l’aggravante si articola in due differenti forme, pur logicamente connesse l’una a carattere oggettivo, costituita dall’impiego del metodo mafioso nella commissione di singoli reati, l’altra di tipo soggettivo, che si sostanzia nella volontà specifica di favorire ovvero di facilitare, con il delitto posto in essere, l’attività del gruppo . In termini pressoché identici si è pronunciata Sez. U, Antonucci, la, quale, nel citare specificamente Sez. U, Cinalli, ha osservato che la circostanza di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, si atteggia in due forme alternative, l’una a carattere oggettivo, consistente nell’impiego del metodo mafioso nella commissione del singolo reato, e l’altra, di natura soggettiva, costituita dallo scopo di agevolare con il delitto posto in essere, l’attività dell’associazione di tipo mafioso testualmente Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017 - dep. 22/05/2017, Realmuto, Rv. 270158, § § 8.2.2., 8.2.3. nello stesso senso Sez. 5, n. 4037 del 22/11/2013, B., Rv. 258868 Sez. 6, n. 44698 del 22/09/2015, Cannizzaro, Rv. 265359, Sez. 6, n. 35677 del 02/05/2017 - dep. 19/07/2017, Mungelli, Rv. 271662 Sez. 6, n. 31874 del 09/05/2017 - dep. 03/07/2017, Ferrante e altri, Rv. 270590 Sez. 1, n. 19818 del 23/05/2017 - dep. 09/05/2019, Tagliavia, Rv. 276188 Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017 - dep. 22/09/2017, Aruta e altri, Rv. 271098, Sez. 6, n. 11356 del 08/11/2017 - dep. 13/03/2018, Ardente e altri, Rv. 272525 Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017 - dep. 30/11/2017, Quaranta, Rv. 271641 Sez. 2, n. 6021 del 29/11/2017 - dep. 08/02/2018, Lombardo, Rv. 272007 Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017 - dep. 21/11/2018, Lamanna, Rv. 276150 Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017 - dep. 23/02/2018, Castiglione, Rv. 272335 Sez. 2, n. 53142 del 18/10/2018 - dep. 27/11/2018, PMT C/ Inzillo, Rv. 274685 . Nell’ambito di tale orientamento si distinguono le sentenze che, pur ribadendo la natura soggettiva dell’aggravante hanno evidenziato la necessità che il dolo specifico si accompagni alla emersione di una condotta criminosa funzionale all’agevolazione delle associazioni mafiose sul punto si è infatti affermato che la circostanza aggravante in esame ha natura soggettiva, in quanto incentrata su una particolare motivazione a delinquere, desumibile anche dalle modalità dell’azione, rilevanti quali parametri rivelatori del substrato psicologico di detta aggravante, ma che tuttavia, ai fini della sua configurabilità, occorre valutare l’oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l’attività dell’associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima le modalità dell’azione rilevano infatti quali indicatori, ovvero quali parametri rivelatori del substrato psicologico morale dell’aggravante Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017 - dep. 19/06/2018, Barallo ed altri, Rv. 273538 sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018 - dep. 29/11/2018, Belvedere, Rv. 274615 Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016, Basile, in motivazione Sez. 3, n. 36364 del 2015, Mancuso, non massimata Sez. 6, n. 31405 del 07/06, 2017, Costantino, non massimata . 2.3. Secondo ulteriore ed intermedio orientamento si è ritenuto che al contrasto fra le due citate qualificazioni dell’aggravante soggettiva od oggettiva , come pure al regime della estensibilità dell’aggravante ai concorrenti, non possa darsi una soluzione univoca, perché tale conseguenza dipende da come l’aggravante si atteggia in concreto e dal reato in relazione al quale viene contestata. Infatti, per quanto specificamente concerne il reato associativo, la finalità di agevolare un’associazione mafiosa, più che denotare una specifica attitudine delittuosa del singolo concorrente, risulta direttamente connessa alla concreta struttura organizzativa dell’associazione. Se tale struttura si pone in una situazione di prossimità alla associazione mafiosa vuoi perché la seconda le garantisce, come nelle fattispecie, spazi di operatività nei territori controllati, oppure avallo e protezione in cambio dello svolgimento a suo vantaggio di parte della propria attività, vuoi perché la prima foraggia la seconda o ne reimpiega i profitti, o contribuisce a formare una cassa comune , o comunque la agevola con altre modalità , ecco allora che il collegamento della associazione per la vendita degli stupefacenti con la associazione mafiosa si traduce anche in finalità agevolativa e rappresenta un dato oggettivo e strutturale, che travalica la condotta del singolo associato, perché riguarda il modo di essere della associazione e dunque le modalità di commissione del fatto di reato. In questa prospettiva, risulta corretto attribuire natura oggettiva alla aggravante in questione, trattandosi di circostanza che facilita la commissione del reato da parte dei concorrenti circostanza che, di conseguenza, può anche essere attribuita ai concorrenti sia in caso di dolo, sia ex art. 59 c.p., comma 2, purché come è risultato essere nel caso in esame conoscibile a tutti Sez. 2, Sentenza n. 22153 del 2019, Barilari, non mass Sez. 6, n. 53646 del 04/10/2017 - dep. 28/11/2017, Aperi e altri, Rv. 271685 . Da ultimo si rileva che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, anche l’orientamento che ritiene che l’aggravante in parola si risolva nella identificazione di un dolo specifico non ritiene che la direzione della volontà debba avere come obiettivo esclusivo quello di agevolare la mafia di riferimento si è infatti affermato che l’aggravante è configurabile anche nel caso in cui l’agente persegua l’ulteriore scopo di trarre un vantaggio proprio dal fatto criminoso, purché ad esso si accompagni la consapevolezza di favorire l’interesse della cosca beneficiata Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015 - dep. 16/03/2015, Platania e altri, Rv. 262713 Sez. 1, n. 49086 del 24/05/2012 - dep. 18/12/2012, Acanfora e altri, Rv. 253962 . 2.4. I tre orientamenti descritti sono stati generati dalla polivalenza interpretativa della lettera della legge che prescrive l’aggravamento del reato quando lo stesso sia commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis c.p La locuzione al fine di si presta infatti ad essere interpretata a sia come indicativa della funzionalità oggettiva della condotta criminosa contestata ad agevolare l’associazione mafiosa, b sia come indicativa della necessità che la condotta sia sorretta dal dolo specifico , ovvero dalla precisa volontà di funzionalizzare l’azione criminosa a vantaggio dell’associazione. L’inquadramento ha effetti decisivi sugli oneri probatori e motivazionali correlati al riconoscimento dell’aggravante se si ritiene che la circostanza sia oggettiva la stessa può essere ritenuta anche sulla base dell’emersione di un profilo soggettivo colposo, come richiesto in via generale dall’art. 59 c.p., per tutti gli eventi circostanziali, mentre se si ritiene che la stessa punisca in modo aggravato le condotte sorrette da dolo specifico, diventa indispensabile lo scrutinio della direzione agevolatrice della volontà del singolo partecipe all’azione criminosa. Infatti l’orientamento che afferma che l’aggravante è di natura oggettiva si limita a ritenere necessaria la prova della funzionalizzazione oggettiva anche parziale dell’attività criminosa a vantaggio dell’associazione mafiosa ed a ritenere sufficiente quanto al profilo soggettivo l’emersione di un atteggiamento riconducibile alla ignoranza colposa di contro l’orientamento che sostiene l’inquadramento della circostanza tra quelle soggettive richiede lo scrutino della direzione della volontà dell’agente. 2.5. Nel rimettere la questione indicata alle Sezioni unite il collegio rileva alcuni profili problematici correlati all’emersione del contrasto del quale si invoca la composizione. 2.5.1. In primo luogo si rileva come il contrasto abbia un perimetro circoscritto alla controversa necessità della prova del dolo specifico in capo ad ogni concorrente, essendo invece incontestato che occorra l’emersione della oggettiva funzionalità agevolatrice della condotta criminosa che si ritiene aggravata. Che il delitto cui pertiene la circostanza debba essere oggettivamente funzionale alla agevolazione delle associazioni mafiose è viene infatti esplicitamente ribadito anche dalle sentenze che aderiscono all’inquadramento dell’aggravante come soggettiva. È stato infatti affermato che è necessario valutare l’ oggettiva idoneità del delitto ad agevolare, non necessariamente il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio, ma l’attività dell’associazione stessa, ovvero una delle manifestazioni esterne della vita della medesima le modalità dell’azione rilevano infatti quali indicatori, ovvero quali parametri rivelatori del substrato psicologico morale dell’aggravante tra le altre Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, cit sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018, cit. sez. 6, n. 53691 del 17/10/2018 - dep. 29/11/2018, cit . Di contro, come già evidenziato, tra le sentenze che riconoscono la natura oggettiva della circostanza si rinvengono pronunce che ritengono necessaria la prova del dolo specifico in capo ad almeno uno dei correi, mentre per gli eventuali concorrenti il criterio di imputazione soggettivo dell’elemento circostanziale sarebbe la ignoranza colpevole , ovvero quello previsto in via generale per tutti gli elementi non costitutivi del reato dall’art. 59 c.p. Sez. 6, n. 24025 del 30/05/2012 - dep. 18/06/2012, Di Mauro, Rv. 253114, § 2 Sez. 6, n. 19802 del 22/01/2009 - dep. 09/05/2009, Napolitano, Rv. 244261 . Tale ultima opzione ermeneutica appare, invero, di critica condivisibilità dato che la mutazione del criterio di imputazione soggettiva in capo ai concorrenti nel medesimo reato non sembra trovare alcuna legittimazione normativa se infatti l’art. 110 c.p., consente di sanzionare condotte atipiche rispetto a quella tipica cristallizzata nella fattispecie normativa, nessuna diversificazione è prevista in ordine all’elemento soggettivo, che deve essere omogeneo per tutti i concorrenti oltre che corrispondente a quello individuato dalla fattispecie-tipo in materia di associazione mafiosa e concorso esterno Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231672, in materia di intestazione fittizia Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016 - dep. 05/08/2016, P.G. in proc. Arduino e altri, Rv. 267705, in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione Sez. 5, n. 8352 del 13/01/2016 - dep. 01/03/2016, Halilay e altri, Rv. 266066 . In sintesi non si registrano contrasti in ordine al fatto che la circostanza di avere consumato il reato al fine di agevolare l’associazione mafiosa possa essere riconosciuta solo in presenza di un evento materiale ed oggettivo , ovvero l’emersione della concreta funzionalizzazione dell’attività criminosa contestata all’agevolazione di una associazione mafiosa il che consente di escludere che la finalità agevolatrice possa essere inquadrata nell’area dei motivi a delinquere essendo la stessa sempre correlata, anche da chi la riconduce nell’area della volizione, ad un evento materiale ed obiettivo. Il contrasto riguarda invece la copertura volitiva di tale elemento materiale secondo alcuni è sufficiente che il nesso funzionale tra reato contestato ed associazione mafiosa sia sorretto da una volizione attenuata , cioè l’ignoranza colposa, mentre secondo altri è necessaria la volizione piena e specifica ovvero la piena consapevolezza della finalità agevolatrice. 2.5.2. Diventa allora essenziale dipanare il dubbio in ordine alla possibilità che un elemento strutturale del reato, quale è il dolo , nella sua connotazione generica piuttosto che specifica, possa essere previsto da una circostanza, ovvero da un elemento accidentale, accessorio ed eventuale, rispetto all’archetipo normativo del reato contestato. Tale dubbio è alimentato dal fatto che il legislatore in diversi casi ha scelto di prevedere reati che, pur omogenei sotto il profilo oggettivo, si distinguono solo per l’elemento soggettivo così evidenziando la funzione strutturale della natura specifica del dolo rispetto alla fattispecie-tipo si pensi al caso del sequestro di persona semplice rispetto a quello a scopo di estorsione , di terrorismo e di eversione o di coazione art. 605 c.p., art. 630 c.p., art. 289 bis c.p., art. 289 ter c.p. ed a tutti i reati aggravati dall’essere stati commessi con finalità di terrorismo art. 270 quater c.p., art. 270 quater c.p., comma 1, art. 270 quinquies c.p., art. 270 quinquies c.p., comma 1, art. 280 c.p. . Il dubbio sulla legittimità della possibile giustapposizione del dolo specifico per via circostanziale è accresciuto anche dalle prescrizioni contenute nell’art. 70 c.p., che cataloga come soggettive solo le circostanze che incidono sulla intensità del dolo e sul grado della colpa , senza fare alcun riferimento alla natura , generica o specifica del dolo. Il collegio non ignora, consapevole della valenza sistematica della questione, che se si ritenesse illegittima l’imposizione del dolo specifico per via circostanziale sarebbe critico anche l’inquadramento dell’aggravante teleologica prevista dall’art. 62 c.p., n. 1 , che, contrariamente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza prevalente, dovrebbe essere anch’essa ricondotta all’oggettivo collegamento tra le condotte contestate e non all’orientamento della volontà per l’inquadramento come aggravante di natura soggettiva Sez. 5, n. 11497 del 26/09/2000 - dep. 10/11/2000, Carbone D ed altri, Rv. 217977, Sez. 6, n. 5797 del 17/03/1995 - dep. 18/05/1995, P.M. e Giambertone, Rv. 201679 . Infatti se si ritenesse che il dolo specifico possa essere previsto solo dalla fattispecie-tipo e non da elementi esterni all’archetipo che descrive il reato, l’area delle aggravanti soggettive resterebbe limitata a quelle inerenti la persona del colpevole esemplare la recidiva ed a quelle che registrano una diversa l’intensità del dolo come l’aggravante delle premeditazione o quella dei motivi abietti e futili . Da ultimo se si ritenesse invece che il dolo specifico correlato all’aggravante in esame non incida sulla struttura del reato modificandone in via accidentale l’elemento soggettivo, ma che la prova della volizione specifica , e dunque la consapevolezza della finalità agevolatrice, si riferisca solo all’elemento materiale della circostanza che si è detto essere sempre necessario § 2.5.1. , ovvero alla concreta funzionalizzazione del reato all’agevolazione dell’associazione mafiosa, si legittimerebbe una eccezione alla regola generale prevista dall’art. 59 c.p., che, nel contribuire a tracciare lo statuto codicistico delle circostanze, stabilisce che gli eventi circostanziali, per essere riconosciuti, richiedono una copertura soggettiva attenuata , identificata nell’ignoranza colposa, ma non il dolo. Tale profilo problematico è stato colto da quella giurisprudenza che ha ritenuto che la disciplina prevista dall’art. 118 c.p., relativa al concorso di persone nel reato ha carattere speciale rispetto a quella generale prevista dall’art. 59 c.p. Sez. 1, n. 52505 del 20/12/2017 - dep. 21/11/2018, Lamanna, Rv. 276150 Sez. 6, n. 8891 del 19/12/2017 - dep. 23/02/2018, Castiglione, Rv. 272335 . Sul punto ci si limita ad osservare che l’art. 118 c.p., indica i criteri di valutazione delle circostanze caso di concorso di persone , prescrivendo che in tal caso le circostanze soggettive devono essere valutate singolarmente in relazione ad ogni concorrente, senza per questo modificare il criterio di imputazione soggettiva degli eventi accidentali che aggravano il reato, che è previsto in via generale dall’art. 59 c.p Invero le circostanze pacificamente soggettive, ovvero quelle che ineriscono la persona del colpevole recidiva , i rapporti tra colpevole ed offeso aggravante della parentela , i motivi a delinquere ragioni abiette o futili , l’intensità del dolo premeditazione sono ontologicamente coperte dalla volontà della persona cui sono attribuite, sicché non si può neanche riconoscere una vera eccezione alla regola della imputabilità soggettiva colposa degli eventi accidentali che aggravano il reato. Tale regola dovrebbe trovare invece applicazione con riguardo alla imputazione soggettiva delle circostanze caratterizzate da una base materiale che può essere ignorata colposamente dall’agente ovvero nei casi in cui, come in quello in esame, vi sia la possibilità che il profilo oggettivo dell’aggravante in questo caso la funzionalità agevolatrice del reato possa non essere conosciuto e voluto da tutti i concorrenti. 3. In conclusione il collegio, ribadita la rilevanza per la decisione del caso di specie della seguente questione se l’aggravante speciale già prevista dal D.I. n. 152 del 1991, art. 7, ed oggi inserita nell’art. 416 bis c.p., comma 1, che prevede l’aumento di pena quando la condotta tipica sia consumata al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose abbia natura oggettiva concernendo le modalità dell’azione, ovvero abbia natura soggettiva concernendo la direzione della volontà , rimette la stessa al superiore scrutinio delle Sezioni Unite. P.Q.M. Visto l’art. 618 c.p.p rilevato che ai fini della decisione del presente ricorso è necessario risolvere il contrasto di giurisprudenza sul punto della natura oggettiva o soggettiva dell’aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7 attuale art. 416-bis, comma 1 sotto il profilo del fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dall’art. 416 bis c.p., rimette la questione alle Sezioni Unite.