E’ sanabile la nullità derivante dal mancato avviso di potersi far assistere durante l’alcooltest?

Il mancato avviso alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della possibilità di farsi assistere da un difensore determina una nullità a regime intermedio, sanabile attraverso la richiesta di rito abbreviato. Con l’adozione di tale rito speciale, infatti, la parte accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie.

Lo ricorda la Corte di Cassazione con sentenza n. 40802/19, depositata il 4 ottobre. Sinistro stradale. La Corte d’Appello di Firenze, confermando quanto stabilito dal Tribunale, dichiarava penalmente responsabile l’imputato che, avendo età inferiore a 21 anni e trovandosi in stato di ebbrezza, aveva causato un sinistro stradale. Avverso la decisione propone ricorso l’imputato lamentando che gli accertamenti eseguiti sulla sua persona da parte della PG non sia utilizzabili per la decisione, poiché durante l’esecuzione degli stessi non era stato informato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Inoltre, egli lamenta che non sussista l’aggravante di aver provocato il sinistro stradale. Nullità a regime intermedio. La Cassazione, giudicando infondato il motivo di ricorso, ricorda che la nullità derivante dal mancato avviso alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della possibilità di farsi assistere da un difensore è annoverabile tra le nullità a regime intermedio, che è sanabile attraverso la richiesta di rito abbreviato. L’adozione di quest’ultimo rito è rimessa alla volontà dell’imputato e tale richiesta di accesso al rito costituisce una domanda di giudizio sul merito dell’impugnazione e rappresentando essa un’accettazione degli effetti dell’atto di esercizio dell’azione penale. Con l’adesione al rito speciale, continua la Suprema Corte, la parte accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, costituendo tale scelta una esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole differenti da quelle dell’ordinario dibattimento. Questo vale sia per gli atti di natura propulsiva, sia per quelli aventi valenza probatoria, come nel caso in esame. In relazione al secondo motivo di ricorso, i Giudici ricordano Conv, di Vienna 8 novembre 1968 che costituisce un sinistro stradale un evento che si verifica in vie o piazze pubbliche e dal quale conseguano lesioni a cose, animali persone. Non solo, è stato identificato come sinistro stradale ogni avvenimento inatteso che interrompe la normale circolazione stradale e che può provocare pericolo alla collettività. Chiarito ciò, la Cassazione stabilisce che per configurare l’aggravante di aver provocato il sinistro stradale basta la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida dell’automobilista che non ha osservato le regole cautelari del Codice della strada o quelle generali di prudenza, perizia e diligenza. Per questi motivi il ricorso viene rigettato.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 giugno – 4 ottobre 2019, n. 40802 Presidente Izzo – Relatore Ciampi Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Firenze con l’impugnata sentenza ha confermato l’affermazione di penale responsabilità dell’odierno ricorrente G.X.A. in relazione al reato di cui all’art. 186 bis C.d.S., comma 3, art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e comma 2 bis e ss.mm.ii. perché guidava il veicolo TOYOTA YARIS targato , allo stesso in uso, in stato di ebbrezza 228 mg/dl come da referto del pronto soccorso dell’ospedale , con l’aggravante di avere età inferiore agli anni 21 ed aver causato sinistro stradale. 2. Avverso tale decisione ricorre il G. deducendo con un primo motivo l’inutilizzabilità ai fini della decisione di accertamenti irripetibili di PG eseguiti senza dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore. Con un secondo motivo deduce l’insussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un incidente stradale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato e va pertanto disatteso. Quanto al primo motivo è assorbente la considerazione, peraltro fatta propria anche dalla corte territoriale secondo cui la nullità conseguente al mancato avvertimento alla persona da sottoporre al controllo alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. c.p.p., è annoverabile fra le nullità a regime intermedio Sez. U., 29-1-2015, Bianchi, Rv. 263024 . La richiesta di rito abbreviato produce, ai sensi dell’art. 183 c.p.p., un effetto sanante delle nullità non assolute e quindi sia di quelle relative che di quelle a regime intermedio Sez. U., 26-9- 2006, Cieslinsky, Rv. 234835 , come la nullità in esame. Nè ciò comporta un vulnus ad alcun parametro costituzionale, poiché è rimessa alla volontà dell’imputato l’opzione inerente all’adozione del rito abbreviato, costituendo la richiesta di accesso a quest’ultimo una domanda di giudizio sul merito dell’imputazione e rappresentando perciò essa una accettazione degli effetti dell’atto di esercizio dell’azione penale Cass., Sez. 6, n. 937 del 7-11-2001, dep. 2002, Rv. 220382 Sez. 6, n. 25253 del 4-5-2010, Rv.247777 . Accedendo al rito speciale, infatti, la parte liberamente accetta di abdicare al potere di eccepire le nullità intermedie, chiedendo di essere giudicata attraverso un rito le cui regole e articolazioni processuali escludono la deducibilità di nullità a regime intermedio, come si evince anche dall’art. 183 c.p.p., lett. a , che normativizza la sanatoria delle nullità mediante la rinuncia per facta concludentia, individuabile nell’esplicita e consapevole richiesta di un rito governato da regole diverse rispetto a quelle dell’ordinario dibattimento Cass., Sez. 6, n. 33519 del 4-5-2006, Rv. 234392 . Ciò è stato affermato per quanto attiene sia agli atti di natura propulsiva Cass., Sez. 6, n. 4125 del 17-10-2006, dep. 2007, Rv. 235600 Sez. 1, n. 19948 del 5-5-2010, Rv.247566 sia agli atti di valenza probatoria Cass., Sez. 3, n. 23432 del 5-5-2010, Rv. 247638 Sez. 6, n. 21265 del 15-12-2011, Rv. 252850 , come quello in disamina. Quanto al secondo motivo, va ricordato come la nozione di sinistro stradale applicabile in relazione al reato per cui si procede si identifica con quella delineata dalla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968, secondo la quale costituisce sinistro stradale un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone. Nella giurisprudenza di legittimità, coerentemente con siffatta nozione, si è affermato che deve intendersi per incidente qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli Sez. 4 n. 54991 del 24.10-17 rv 271557-01 Sez. 4, n. 47276 del 06/11/2012, Marziano, Rv. 253921 sez. 4 42488 del 19.09.2012 rv 253734-01 Sez. 4 436777 del 2.07.2015 rv 2644419- 01 . Così chiarita la nozione in esame, vale il principio, affermato dalla Corte regolatrice, in base al quale, ai fini della configurabilità dell’aggravante in esame, è sufficiente la dipendenza causale dell’incidente dalla condotta alla guida del conducente Sez. 4, n. 37743 del 28/05/2013, Callegaro, Rv. 256209 principio che va inteso nel senso che l’avere provocato un incidente è sempre conseguenza di una condotta inosservante di regole cautelari, siano esse quelle codificate dal Codice della strada ossia le norme sulla circolazione stradale , siano esse quelle generali di prudenza, diligenza e perizia, tese in ogni caso a prevenire il verificarsi del sinistro medesimo. 4. Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.