La concessione delle attenuanti generiche non influenza la prescrizione

La vigente disciplina del calcolo del tempo necessario alla prescrizione del reato contestato prevede che la concessione delle attenuanti generiche incida unicamente sulla determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio e non abbia alcun rilievo ai fini della prescrizione.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con sentenza n. 40437/19 depositata il 2 ottobre. Il caso. Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ricorre in Cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti degli imputati per estinzione del reato prescritto. In particolare, il ricorrente lamenta un errore di calcolo nel tempo necessario a prescrivere il reato contestato. Infatti, trattandosi di furto pluriaggravato, la pena massima prevista è pari a 10 anni di reclusione e il relativo termine massimo di prescrizione è pari a 12 anni e 6 mesi, termine non ancora decorso dalla pronuncia impugnata e non passabile di alcuna incidenza da parte della concessione delle attenuanti generiche. La concessione delle circostanze attuanti non rileva ai fini della prescrizione. La Cassazione afferma che, ai fini della determinazione del tempo necessario alla prescrizione del reato, occorre avere riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener contro della diminuzione per le circostante attenuanti e dell’aumento per quelle aggravanti, salvo che queste ultime siano ad effetto speciale o la legge stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria. Il ricorso è dunque fondato, in quanto la vigente disciplina del calcolo della prescrizione prevede che la concessione delle attenuanti generiche, anche in un regime di equivalenza alle aggravanti contestate, incide solo ed esclusivamente sulla determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio e non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione. Per tali motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 1 luglio – 2 ottobre 2019, n. 40437 Presidente Sabeone – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Napoli ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Napoli - Sezione distaccata di Pozzuoli - che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 531 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di P.T. e di F.P. per essere il reato, loro ascritto, di furto continuato in concorso pluriaggravato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 4 e 7, commesso in omissis , estinto per prescrizione, in virtù della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti. 2. Deduce, al riguardo, il ricorrente che il Tribunale, violando l’art. 161 c.p., come sostituito dalla L. n. 251 del 2005, aveva errato nel calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato contestato, posto che il furto pluriaggravato è punito con pena massima pari ad anni 10 di reclusione, di modo che il relativo termine massimo di prescrizione, pari ad anni 12 e mesi sei, non era ancora decorso alla data della pronuncia della sentenza impugnata, nessun effetto, spiegando, d’altro canto, sul tempo necessario a prescrivere il reato, l’operato bilanciamento in equivalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche con le riconosciute aggravanti. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. Ai sensi dell’art. 157 c.p. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante Non sì applicano le disposizioni dell’art. 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del comma 2 inoltre, ai sensi dell’art. 161 c.p. Salvi i casi espressamente previsti in nessun caso l’interruzione della prescrizione può comportare l’aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere”. 2. Alla stregua dell’articolato normativo richiamato, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 625 c.p., u.c., a mente del quale Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell’art. 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni , deve riconoscersi che, nel caso al vaglio, il termine massimo di prescrizione del furto pluriaggravato contestato alle imputate, decorrente a far data dal 7 ottobre 2006, non era ancora spirato alla data della sentenza impugnata e non lo è alla data odierna, ricadendo il maturare della prescrizione in data 22 febbraio 2020, in ragione della sospensione del corso della stessa dal 15 novembre 2011 al 1 ottobre 2012 per adesione del difensore all’astensione collettiva indetta dal COA per un arco di 321 giorni. 3. Va, altresì, ribadito che, ai sensi della vigente disciplina del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato, la concessione delle attenuanti generiche, anche in regime di equivalenza alle contestate aggravanti, incide unicamente sulla determinazione in concreto del trattamento sanzionatorio, ma non ha alcun rilievo ai fini della prescrizione. 4. S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.