Se il conducente è in condizioni precarie, è sufficiente una sola prova alcolimetrica

Confermata la condanna nei confronti di una donna. I problemi dell’apparecchiatura in occasione del primo esame, effettuato in strada, hanno reso necessario un nuovo controllo nella sede del comando della Polizia Stradale. Quest’ultimo test, assieme alle precarie condizioni manifestate dalla donna, è sufficiente per una condanna.

Basta l’esito di un singolo esame effettuato con l’etilometro per inchiodare l’automobilista, soprattutto se si presenta in condizioni psico-fisiche precarie. Esemplare la condanna per una donna, beccata alla guida ubriaca e tradita da segnali inequivocabili, come, tra gli altri, i suoi evidenti barcollamenti Cassazione, sentenza n. 39723/2019, Sezione Quarta Penale, depositata il 27 settembre 2019 . Etilometro. Ricostruito l’episodio incriminato, la donna sotto processo viene ritenuta colpevole per avere guidato sotto l’influenza dell’alcool . Per lei però c’è una piccola soddisfazione in secondo grado la pena inflitta, fissata in 2 mesi di arresto e 1.050 euro di ammenda , viene sostituita con 65 giorni di lavori di pubblica utilità . La decisione presa dai Giudici d’Appello non spinge però la donna a considerare chiusa la vicenda. Anzi, ella ritiene giusto proseguire la propria battaglia, contestando l’operato degli agenti della Polizia stradale che l’hanno fermata mentre era alla guida della propria vettura. In sostanza, la donna spiega che l’etilometro con cui era stata effettuata la prima misurazione presentava problemi di alimentazione e, difatti, ella veniva accompagnata presso il comando della Polizia stradale per la ripetizione dell’esame , ma, aggiunge, in quel contesto veniva eseguito un solo accertamento , insufficiente, a suo dire, a considerare certa la sua condizione di ebbrezza alla guida . Segni. Le obiezioni proposte dal legale dell’automobilista non convincono però i Giudici della Cassazione, che invece confermano senza tentennamenti la condanna pronunciata in Appello. Innanzitutto, vengono ritenuti decisivi gli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia stradale . A questo proposito viene evidenziato che le due prove espletate hanno dato come risultati 1,95 grammi per litro la prima e 1,65 grammi per litro la seconda , e quindi correttamente si è ritenuto non necessario l’espletamento di una terza prova . Sopra tutto, però, i giudici della Cassazione tengono a chiarire che per l’accertamento del reato può bastare una sola prova alcolimetrica, se corroborata da indici sintomatici dello stato di ebbrezza , e in questa vicenda si è appurato, grazie al resoconto fatto dagli agenti della Polizia stradale, che la donna presentava segni di alitosi alcolica, occhi vitrei e barcollamenti .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 23 maggio – 27 settembre 2019, n. 39723 Presidente Dovere – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza emessa - in sede di rito abbreviato - dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, ha rideterminato la pena inflitta a Lu. Fe. per il reato di cui all'art. 186 cod. strada in mesi 2 di arresto ed Euro 1.050 di ammenda, sostituendola con giorni 65 di lavori di pubblica utilità ha confermato nel resto. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando quanto segue. I Mancanza della motivazione, avendo la Corte territoriale richiamato in punto di responsabilità la motivazione del primo giudice, nonostante la sentenza di primo grado nulla avesse scritto sul punto. II Nullità dell'accertamento effettuato sull'imputata, atteso che l'etilometro con il quale veniva effettuata la prima misurazione presentava problemi di alimentazione, sicché la Fe. veniva accompagnata presso il Comando della Polizia Stradale per la ripetizione dell'esame, ove veniva eseguito un solo ulteriore accertamento. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile, poiché la Corte di appello ha adeguatamente motivato in punto di responsabilità, avendo riportato gli esiti degli accertamenti svolti dalla polizia stradale le due prove espletate hanno dato come risultati 1,95 g/l la prima e 1,65 g/l la seconda . Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non necessario l'espletamento di una terza prova, atteso che le prime due prove sono state considerate regolarmente svolte, né la ricorrente ha fornito elementi idonei a dimostrare il contrario. Del resto, come giustamente evidenziato dal giudice di merito, ai fini dell'accertamento del reato in contestazione può bastare una sola prova alcolimetrica, se corroborata da indici sintomatici dello stato di ebbrezza cfr. Sez. 4, n. 22604 del 04/04/2017, Mendoza Roque, Rv. 26997901 , nel caso riscontrati dalla sentenza di primo grado, in cui si accenna a segni di alitosi alcolica, occhi vitrei e barcollamenti della prevenuta. 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n. 186/2000 , alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.