Nuove informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite Penali

Competenza sulla liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità sostenute dalla parte civile ammessa al gratuito patrocinio legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo precedente al fallimento impugnazione della sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione in tema di misure di sicurezza o sanzioni amministrative accessorie impugnazione del provvedimento con cui il tribunale per le misure di prevenzione abbia negato l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34-bis, d.lgs. n. 159/2011.

Sono questi i temi affrontati dalle informazioni provvisorie delle Sezioni Unite Penali del 26 settembre. Parte civile ammessa al gratuito patrocinio e spese del giudizio di cassazione. Con l’informazione provvisoria n. 17, le Sezioni Unite hanno chiarito che, nel giudizio di legittimità, spetta alla Corte di Cassazione provvedere ex art. 541 c.p.p. alla condanna generica dell’imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sarà poi il giudice del rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a liquidare tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ex artt. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002. Il curatore fallimentare può chiedere la revoca del sequestro preventivo precedente alla dichiarazione di fallimento? L’informazione provvisoria n. 18 riguarda invece la questione della legittimazione del curatore fallimentare a chiedere la revoca del sequestro preventivo ai fini di confisca e ad impugnare in sede cautelare i relativi provvedimenti laddove il vincolo penale sia stato disposto prima della dichiarazione di fallimento. La soluzione chiarita dalla Corte è affermativa. Impugnazione della sentenza di patteggiamento. Con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta ed a seguito dell’introduzione del comma 2- bis dell’art. 448 c.p.p., l’informazione n. 19 chiarisce che è ammissibile il ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto di accordo tra le parti. Secondo l’informazione n. 20 è ammissibile anche il ricorso per cassazione ex art. 606 c.p.p. che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie. Applicazione del controllo giudiziario e impugnazione. Infine, l’informazione provvisoria n. 21 chiarisce che, avverso il provvedimento con cui il tribunale competente per le misure di prevenzione abbia negato l’applicazione del controllo giudiziario ex art. 34- bis , d.lgs. n. 159/2011, è proponibile il ricorso alla Corte d’Appello, anche per il merito.

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