Prosciolto per prescrizione del reato di lottizzazione abusiva: applicabile comunque la confisca dei terreni

In caso di pronuncia di proscioglimento per effetto della prescrizione, la misura della confisca può essere disposta previo accertamento giudiziale della responsabilità penale dell’indagato, non essendo necessario a tal fine la perdurante offensività della condotta tenuta da quest’ultimo.

Questo il contenuto della sentenza della Terza Sezione Penale della Suprema Corte n. 39320/19, depositata il 25 settembre. La vicenda. Il Tribunale di Livorno condannava gli imputati per la commissione del reato di lottizzazione abusiva, disponendo la confisca dei terreni lottizzati. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello di Firenze riformava la decisione e proscioglieva gli imputati, dichiarando prescritto il reato di lottizzazione materiale e revocando il provvedimento di confisca dei terreni, essendo le opere abusive state rimosse ricostituendo un assetto territoriale conforme alla legge. Avverso la decisione della Corte d’Appello, la Procura Generale propone ricorso per cassazione, deducendo l’illegittimità della revoca della confisca. Proscioglimento degli imputati e revoca della confisca. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, osservando in via preliminare che la giurisprudenza costante sostiene che quando il reato di lottizzazione abusiva si estingue per prescrizione prima che venga affermata in via definitiva la responsabilità penale degli imputati, ciò non ostacola l’applicazione della misura della confisca ex art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. A tal proposito, gli Ermellini evidenziano che la confisca è una sanzione amministrativa accessoria e non una misura di sicurezza, potendo essere applicata ogni volta che il giudice accerti che vi sia stata lottizzazione abusiva, a prescindere dalla verifica dell’attuale perdurante offensività della condotta. La Corte afferma, infatti, che in caso di pronuncia di proscioglimento del prevenuto per via della prescrizione, la confisca potrà essere disposta solo dopo che il giudice abbia accertato anche incidentalmente la responsabilità penale del soggetto, in base ad elementi desumibili dagli atti e attraverso una valutazione idonea ad accertare la sussistenza effettiva del reato in tutti i suoi elementi, senza ricomprendere tra questi la perdurante offensività della condotta del prevenuto nei confronti del quale è stato disposto il proscioglimento per prescrizione. Alla luce di quanto esposto, gli Ermellini annullano la decisione impugnata limitatamente alla revoca della confisca e rinviano gli atti alla Corte d’Appello.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 26 giugno – 25 settembre 2019, n. 39320 Presidente Sarno – Relatore Gentili Ritenuto in fatto La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 27 novembre 2015, ha sostanzialmente riformato la precedente decisione, assunta in data 19 luglio 2013 dal Tribunale di Livorno, con la quale, per quanto ora di interesse, era stata dichiarata la penale responsabilità di A.S. , B.M.L. , F.C. , Be.Si. , Br.Ri. , M.V. , C.M. , V.D. e Cu.Ca. in relazione alle opere edilizie loro contestate sub a della imputazione, ad eccezione di quelle per le quali vi era un’attestazione di conformità in sanatoria emessa dal Comune di Rosignano Marittimo, ed a quelle di cui al capo b si tratta di una lottizzazione materiale con tale sentenza costoro erano stati condannati alla pena ritenuta dal Tribunale di giustizia, essendo stata, altresì, disposta la confisca dei terreni lottizzati. Con la citata sentenza la Corte di appello, dichiarata la prescrizione del reato di cui al capo b , nel quale ha ritenuto assorbito il reato di cui al capo a , ha, invece, prosciolto tutti gli imputati. La Corte territoriale ha, altresì, revocato la disposta confisca, sulla base della riflessione che le opere abusive erano state rimosse e che l’attuale assetto del territorio era conforme alla legge. Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione la Procura generale presso la Corte di appello di Firenze, deducendone la illegittimità in relazione alla revoca della confisca, considerato che questa sarebbe stata disposta sulla base di elementi di fatto che non avrebbero giustificato la predetta soluzione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto. Deve preliminarmente osservarsi che, sulla base di quanto è stato devoluto dalla ricorrente Procura generale di fronte a questa Corte di cassazione, allo stato è in discussione esclusivamente l’avvenuta revoca della confisca del terreno interessato dalla lottizzazione materiale addebitata agli odierni intimati, i quali, giova ricordare, sono stati tutti prosciolti dalle imputazioni loro contestate esclusivamente sulla base della ritenuta prescrizione del reato di lottizzazione abusiva, considerato assorbente della ulteriore residua imputazione. La Corte territoriale ha, infatti, rilevato che le opere poste in essere dai prevenuti, consistenti nella suddivisione interna di un unico appezzamento di terreno tramite recinzioni, nella realizzazione di condutture per l’acqua e per l’energia elettrica a servizio dei singoli lotti in tal modo realizzati, nella installazione all’interno di essi di roulottes atte all’insediamento umano, erano tali da incidere sull’assetto del territorio, così integrando il reato contestato ai prevenuti. Ha, tuttavia, aggiunto che l’insediamento così realizzato era stato da tempo rimosso, come pure le recinzioni delle singole porzioni di terreno delimitate come sopra descritto, sicché, essendo decorso da tale evento, il termine prescrizionale del reato, gli imputati dovevano essere tutti prosciolti dalle imputazioni loro contestate. La Corte gigliata ha, altresì, ritenuto di dovere revocare la confisca del terreno oggetto della lottizzazione in quanto - pur avendo riconosciuto che i titoli edilizi rilasciati in sanatoria non potevano elidere il reato di lottizzazione abusiva, stante la mancanza del requisito della cosiddetta doppia conformità uniformandosi sul punto, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte cfr., infatti Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 giugno 2018, n. 28784 - ha, di contro, rilevato che le opere edili a suo tempo realizzate sono state rimosse, sicché allo stato potrebbe ritenersi che la offensività della condotta a suo tempo tenuta è cessata e che, allo stato, l’assetto del territorio è conforme alla legge. Ritiene il Collegio che l’argomento valorizzato dalla Corte territoriale onde revocare il provvedimento ablatorio non sia giuridicamente corretto. Sul punto deve, in via preliminare, osservarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la circostanza che il reato di lottizzazione abusiva non sia stato punito in quanto lo stesso si è estinto per prescrizione prima della definitiva affermazione della penale responsabilità di chi lo aveva commesso, non è fattore di per sé ostativo alla applicazione della sanzione della confisca ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, fra le ultime, in ordine di tempo Corte di cassazione, Sezione III penale, 26 febbraio 2019, n. 8350 idem Sezione III penale, 7 febbraio 2019, n. 5936 . Ciò premesso, rileva questa Corte che la confisca in caso di lottizzazione abusiva è misura, avente la natura di sanzione amministrativa accessoria e non di misura di sicurezza cfr. Corte di cassazione, Sezione III penale, 16 febbraio 2011, n. 5857 , la cui adozione è stabilita in via generale dal ricordato D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, ogni qual volta il giudice accerti che vi è stata lottizzazione abusiva, senza che vi sia la necessità di verificare, diversamente da quanto parrebbe avere ritenuto la Corte toscana, l’attuale perdurante offensività della condotta. La misura sanzionatoria in questione, peraltro, non dovrà essere applicata indiscriminatamente, dovendo la sua ampiezza essere, in ogni caso, commisurata, con un criterio di proporzionalità, alle parti di terreno che siano state effettivamente interessate dalla attività lottizzatoria. Come, infatti, è stato rilevato, anche in considerazione della più recente giurisprudenza in argomento espressa dalle Corti internazionali, ai fini della valutazione della conformità della confisca al principio di protezione della proprietà di cui all’art. 1 del Prot. n. 1 CEDU, come interpretato dalla pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, G.I.E.M. S.r.l. contro Italia, assume rilievo anche l’aspetto dell’individuazione dei beni oggetto della misura, nel senso che il provvedimento ablatorio è legittimo se limitato ai beni immobili direttamente interessati dall’attività lottizzatoria e ad essa funzionali Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 aprile 2019, n. 14743 . La confisca, peraltro, in caso di pronunzia di proscioglimento del prevenuto per effetto della prescrizione, per essere disposta, presupporrà che il giudice abbia proceduto, sia pure incidentalmente, all’accertamento della responsabilità penale dell’indagato - condizione questa ineludibile affinché sia consentita la confisca urbanistica per il reato di lottizzazione abusiva D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 44 anche nelle ipotesi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - sulla base di elementi evincibili dagli atti attraverso un’analisi giurisdizionale idonea ad accertare l’effettiva sussistenza del reato in tutti i suoi elementi, oggettivi e soggettivi, nel rispetto delle garanzie processuali che consentono all’imputato di interloquire sul materiale di causa al fine di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa Corte di cassazione, Sezione III penale, 1 aprile 2019, n. 14005 , senza che, tuttavia, fra gli elementi determinanti ai fini della adozione della sanzione amministrativa, proprio in ragione della sua natura extrapenale, debba essere anche contemplata la perdurante offensività della condotta tenuta dal prevenuto del quale sia stato disposto il proscioglimento per prescrizione. La sentenza impugnata deve, pertanto essere annullata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze che, alla luce degli elementi illustrati, riesaminerà il tema della confiscabilità dei terreni abusivamente lottizzati, ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2, pur in presenza di una sentenza dichiarativa dell’avvenuta estinzione, per prescrizione, del reato di lottizzazione abusiva contestato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della confisca, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze.