Caso Cappato: la Consulta detta le condizioni che escludono la punibilità dell’aiuto al suicidio

Nella camera di consiglio di ieri, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dalla Corte d’Assise di Milano sull’art. 580 c.p. in tema di punibilità dell’aiuto al suicidio sorte nell’ambito dell’ormai noto caso Cappato.

Aiuto al suicidio non punibile se La Corte ha ritenuto non punibile ai sensi dell’art. 580 c.p., a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli . Lo si legge nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa della Corte Costituzionale al termine della camera di consiglio di ieri, in attesa del deposito della sentenza. In attesa dell’intervento legislativo. Pur avendo sollecitato l’indispensabile intervento del legislatore, la Corte ha affrontato il tema del fine vita subordinando la non punibilità dell’aiuto al suicidio al rispetto delle modalità previste in tema di consenso informato, cure paliative e sedazione profonda continua artt. 1 e 2 l. n. 219/2017 , nonché alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del SSN, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente . Si tratta di condizioni e modalità procedimentali desunte da norme già presenti nell’ordinamento in virtù della necessità di evitare rischi di abuso nei confronti di persone particolarmente vulnerabili, necessità già evidenziata nell’ ordinanza n. 207/18 . Tornando al caso di specie, i Giudici delle leggi hanno specificato che rispetto alle condotte già realizzate, il giudice valuterà la sussistenza di condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle indicate .