Chiude a chiave la vittima nella stanza e abusa di lei: condannato solo per violenza sessuale

In materia di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale in presenza di una sostanziale concomitanza tra il sequestro e gli abusi sessuali.

Così si esprime la Suprema Corte con la sentenza n. 38014/19, depositata il 13 settembre. Il fatto. Il Tribunale di Firenze assolveva l’imputato dal reato di sequestro di persona poiché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti per quello di violenza sessuale. Nello specifico, l’imputato, per commettere il reato di violenza sessuale, avrebbe chiuso a chiave la porta della stanza ove convocava la persona offesa e, mettendosi la chiave in tasca, la privava della sua libertà personale. A seguito di impugnazione, la Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di sequestro di persona perché estinto per prescrizione, e condannandolo per quello di violenza sessuale con l’attenuante della minore gravità. Contro tale pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i diversi motivi, l’erronea applicazione dell’art. 605 c.p., considerato che il reato di sequestro di persona deve ritenersi assorbito nel reato di cui all’art. 609- bis c.p. Sequestro di persona e violenza sessuale. La Suprema Corte dichiara fondato il motivo di ricorso prospettato dal ricorrente, osservando che la sua condotta, anche se astrattamente idonea ad integrare la fattispecie di cui all’art. 605 c.p., risulta destinata ad essere assorbita nella successiva e più grave condotta di violenza sessuale. A tal proposito, gli Ermellini richiamano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale , come si ravvisa nel caso concreto, vista la concomitanza tra sequestro e abusi. Ciò richiamato, la Corte osserva che, nonostante la declaratoria di estinzione del reato per estinzione, la decisione impugnata deve essere annullata proprio in relazione alla suddetta argomentazione, non potendo l’assorbimento citato essere equiparato ad una vera e propria declaratoria di non sussistenza del fatto, visto che la condotta ex art. 605 c.p., la cui connessione con quello delineato dall’art. 609- bis ne determina la procedibilità d’ufficio di quest’ultimo, è comunque ravvisabile nella sua dimensione naturalistica , perdendo autonomia solo per la prevalenza fattuale e specializzante dell’altra fattispecie delittuosa. Alla luce di quanto affermato, gli Ermellini annullano senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 17 maggio – 13 settembre 2019, n. 38014 Presidente Sarno – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 giugno 2015, il Tribunale di Firenze assolveva F.O. dal reato di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e art. 605 c.p. capo B , perché il fatto non sussiste e dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato, in ordine all’ulteriore reato di cui all’artt. 81 e 609 bis c.p. capo A , perché l’azione penale non poteva essere esercitata per difetto di una tempestiva querela. Il nucleo essenziale delle imputazioni elevate a carico di F. consisteva in particolare nell’avere egli, in qualità di direttore del omissis , costretto M.C. , di anni diciotto, approfittando della sua condizione di dipendenza, frequentando ella il Centro per diventare insegnante di equitazione, a subire atti sessuali, consistiti nell’accarezzarle il viso e poi il corpo sino a toccarle le parti intime, nel tentare di baciarla in bocca, nel leccarle il viso e il collo, nel prenderle la mano e nel chiederle di toccargli l’organo sessuale, sussurrandole, nel contempo, a voce bassa e con il respiro ansimante, che era bella, che doveva lasciarsi andare, se le piaceva essere toccata, che cosa provava, che doveva mantenere il segreto capo A inoltre, al fine di commettere il predetto reato di violenza sessuale, F. , chiudendo a chiave con due mandate la porta della stanza dove convocava la M. e mettendosi la chiave in tasca, la privava della libertà personale capo B fatti commessi in nei mesi di omissis , con frequenza pressoché giornaliera. Con sentenza del 5 giugno 2018, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, appellata sia dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Firenze, sia dalla costituita parte civile, dichiarava non doversi procedere nei confronti di F. per il reato di cui all’art. 61 c.p., n. 2 e art. 605 c.p., in quanto estinto per intervenuta prescrizione, e condannava l’imputato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, in ordine al residuo reato di cui agli artt. 81 e 609 bis c.p., ritenuta sussistente l’attenuante della minore gravità, condannando altresì F. al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile, a beneficio della quale veniva altresì riconosciuta una provvisionale dell’importo di cinquemila Euro. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello toscana, F. , tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, la difesa deduce l’erronea applicazione dell’art. 605 c.p., osservando che il reato di sequestro di persona contestato al capo A doveva ritenersi assorbito nel reato di cui all’art. 609 bis c.p. ascritto al capo B . Ed invero la condotta attribuita a F. di chiusura a chiave della porta dell’ufficio con due mandate non aveva una rilevanza autonoma, in quanto immediatamente seguita dalle asserite violenze sessuali, realizzate dopo la chiusura della porta. Stante la contemporaneità delle condotte, doveva concludersi che il sequestro di persona fosse assorbito nella successiva condotta ex art. 609 bis c.p Con il secondo motivo, il ricorrente censura infine il vizio di motivazione della sentenza impugnata, osservando che la Corte di appello, al fine di riformare l’esito assolutorio del giudizio di primo grado, avrebbe dovuto rinnovare non solo l’escussione della persona offesa, ma anche quella dei testimoni che il Tribunale aveva ritenuto decisivi ai fini della valutazione dell’attendibilità della predetta. In quest’ottica, sarebbe stato quindi necessario procedere nel giudizio di secondo grado all’esame non solo della M. , ma anche dei testi C. e Ma. , essendo entrambi in grado di riferire circostanze rilevanti in ordine al tema della possibilità di chiudere a chiave la porta dell’ufficio dell’imputato. Viceversa, in violazione dell’art. 603 c.p.p., comma 3 bis e dei principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla cd. sentenza Dasgupta , la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto non decisive le deposizioni dei testi predetti, sebbene le stesse fossero stati considerate tali non solo dal Tribunale, ma anche dal Pubblico Ministero, che nel suo appello aveva sostenuto che tali testimonianze erano state erroneamente valutate dal Collegio. Considerato in diritto È fondato unicamente il primo motivo di ricorso, dovendo pertanto la sentenza impugnata essere annullata senza rinvio in relazione al giudizio concernente il reato di sequestro di persona contestato al capo B, che deve ritenersi assorbito nel reato di violenza sessuale di cui al capo A. 1. Ed invero, iniziando la disamina dal primo motivo, occorre evidenziare che, effettivamente, dalla puntuale ricostruzione fattuale operata nella sentenza impugnata, risulta che l’imputato, prima di rendersi protagonista degli approcci sessuali in danno di M.C. , allieva diciottenne del OMISSIS , di cui F. era direttore, la convocava nel suo ufficio, chiudendo la porta a chiave, in modo impedire alla persona offesa di allontanarsi dalla stanza. Orbene, il comportamento dell’imputato, per quanto astrattamente idoneo a integrare la fattispecie di cui all’art. 605 c.p., stante l’avvenuta privazione della libertà subita dalla M. , risulta tuttavia destinato a essere assorbito nella successiva e più grave condotta di violenza sessuale, dovendosi al riguardo richiamare la condivisa affermazione di questa Corte cfr. Sez. 3, n. 15068 del 12/03/2009, Rv. 243471 , secondo cui, in tema di concorso di reati, il delitto di sequestro di persona è assorbito in quello di violenza sessuale, quando la privazione della libertà personale della vittima si protrae per il tempo strettamente necessario a commettere l’abuso sessuale, come avvenuto nel caso di specie, stante la sostanziale concomitanza tra sequestro e abusi sessuali. Pur in presenza della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la sentenza impugnata deve annullata senza rinvio, in relazione alla ritenuta configurabilità autonoma del reato di sequestro di persona contestato al capo B, che deve ritenersi assorbito nel reato di violenza sessuale di cui al capo A. Tale statuizione non incide sul regime di procedibilità d’ufficio del reato ex art. 609 bis c.p. contestato al capo A e connesso con il reato di cui al capo B , posto che, come già chiarito da questa Corte cfr. Sez. 3, n. 56666 del 21/09/2018, Rv. 274677 , l’estensione del regime della perseguibilità di ufficio ai delitti di violenza sessuale, prevista dall’art. 609 septies c.p., comma 4, n. 4, viene meno solo a seguito dell’accertamento della insussistenza del fatto di cui alla imputazione per il reato connesso, mentre ogni altra formula di proscioglimento non fa venire meno la perseguibilità di ufficio del reato sessuale. Ora, l’assorbimento del reato di sequestro di persona nel delitto di violenza sessuale non può essere equiparato a una vera e propria declaratoria di non sussistenza del fatto, atteso che la fattispecie di cui all’art. 605 c.p., la cui connessione con il reato ex art. 609 bis c.p. determina la procedibilità d’ufficio di quest’ultimo reato, deve ritenersi comunque ravvisabile nella sua dimensione naturalistica, perdendo autonomia giuridica solo in considerazione della prevalenza fattuale e specializzante della concorrente fattispecie criminosa. 2. Il secondo motivo è infondato. In primo luogo, deve rilevarsi che la Corte di appello ha correttamente proceduto alla rinnovazione dell’esame della persona offesa, ovvero del teste più qualificante rispetto alla descrizione delle condotte contestate, che si sono invero verificate nella dinamica di un rapporto personale riguardante esclusivamente F. e la M. , peraltro in un ambito spazio-temporale molto circoscritto. In quest’ottica, la scelta dei giudici di secondo grado di non estendere la rinnovazione dell’istruttoria anche rispetto all’esame dei testimoni C. e Ma. deve ritenersi immune da censure, avendo la Corte territoriale escluso la rilevanza di tali deposizioni, stante lo scarso apporto conoscitivo che ne sarebbe potuto derivare ai fini della ricostruzione della vicenda, non avendo i testi assistito agli abusi sessuali, potendo gli stessi al più fornire informazioni marginali solo sulle modalità di chiusura della porta, in un’epoca temporale 2010 successiva a quella 2008 in cui si sono verificati i fatti di causa. Orbene, l’impostazione seguita dalla Corte di appello, a prescindere dalle diverse valutazioni operate del P.M. appellante o dal Tribunale con la sentenza di primo grado, risulta coerente con la condivisa affermazione di questa Corte cfr. Sez. 3, n. 51575 del 18/06/2018, Rv. 275866 , secondo cui il giudice dell’appello proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per ragioni attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, ai sensi dell’art. 603 c.p.p., comma 3 bis, introdotto dalla L. n. 103 del 2017, non è tenuto a disporre la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale con riguardo a quelle prove che ritenga irrilevanti ai fini della decisione, pur se le stesse siano invece state ritenute rilevanti nella prospettazione della pubblica accusa appellante. A ciò deve aggiungersi che, come precisato nel ricorso, la doglianza concerne soprattutto la fattispecie prevista dall’art. 605 c.p., rispetto alla quale, nonostante la comprovata esistenza della condotta alla luce degli accertamenti probatori compiuti nella sentenza impugnata e in questa sede non contestati, è stata tuttavia già accolta la richiesta difensiva di assorbimento del reato in quello di violenza sessuale, per cui il tema dedotto dalla difesa, al di là della sua infondatezza, risulta superato dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Di qui il rigetto di questa seconda censura difensiva. 3. Infine, stante l’irrevocabilità del giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al reato di violenza sessuale a lui contestato al capo A , il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio, spese liquidate in Euro 2.700, previa compensazione nella misura di un quarto, in considerazione del parziale annullamento della sentenza impugnata per le ragioni prima indicate, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo B - art. 605 c.p. - in quanto assorbito nel reato di cui al capo A - art. 609 bis c.p Rigetta il ricorso nel resto. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado di giudizio che liquida in Euro 2.700 previa compensazione nella misura di un quarto, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.