La Cassazione torna sui requisiti per considerare valida la trasmissione di atti con PEC tra uffici giudiziari

La Suprema Corte torna su una tematica recente, ma già oggetto di numerosi interventi, chiarendo le condizioni di applicabilità delle opportunità e delle regole previste dal c.d. Sistema di Notificazioni Telematiche SNT alle comunicazioni endoprocessuali tra Uffici.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 37884/19, depositata il 12 settembre. Più in dettaglio, si esprime con riguardo alla validità di simili invii per l’effettiva decorrenza del termine di trasmissione degli atti al Tribunale della libertà che, come intuibile, genera importanti conseguenze sullo svolgimento di un procedimento incidentale caratterizzato dalla massima urgenza. Dopo un’analitica riflessione, l’integrazione dei nuovi strumenti digitali a questo fine non viene esclusa in radice, ma solo integrata dal rispetto degli ordinari requisiti per le notifiche urgenti o realizzate tramite strumenti tecnici che garantiscano la conoscenza dell’atto. Il caso. Nel giudizio a quo era stata riformata l’ordinanza di prime cure, sostituendo la misura di estrema cautela applicata in precedenza al prevenuto – giovane cui si contestava il delitto di furto pluriaggravato – con quella, meno afflittiva, della custodia domiciliare, integrata dalla prescrizione di indossare il c.d. braccialetto elettronico. Il difensore della persona sottoposta ad indagini ricorreva per Cassazione, denunciando in primis, la mancata declaratoria di inefficacia della misura cautelare, per erronea applicazione degli artt. 148, comma 2- bis, c.p.p. e 309, commi 5 e 10, c.p.p., poiché il dies a quo per computare il decorso del termine avrebbe dovuto essere individuato nel momento di inoltro dell’istanza depositata presso la Cancelleria del Tribunale di Caltagirone, a mezzo Posta Elettronica Certificata 12 febbraio , al Tribunale del riesame e non nel giorno di arrivo presso l’Ufficio del plico inviato dalla Cancelleria 26 febbraio contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata, infatti, la notifica telematica costituirebbe mezzo idoneo anche per le comunicazioni formali tra Uffici utilizzo richiamato dallo stesso Ministero della Giustizia in una circolare del 2014 in subordine, violazione di legge processuale e carenze dell’iter motivo, per il mancato rispetto del principio di minor compressione della libertà personale, in presenza di esigenze di prevenzione che avrebbero potuto essere perseguite mediante l’applicazione di un regime non custodiale e, dunque, meno afflittivo . La sentenza. La V Sezione – su parere difforme del Procuratore generale, che aveva insistito per la rimessione della questione alle Sezioni Unite, richiesta cui si era associata, in via subordinata, la difesa – rigetta l’impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. L’Estensore riesce in poco spazio a riepilogare le ragioni che conducono a ritenere infondate le doglianze difensive, in presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimità che, a differenza di quanto sostenuto dalle parti, si presenta tutt’altro che frastagliato tanto da non far rilevare alcun contrasto suscettibile d’essere demandato al Massimo Consesso . In poche righe, peraltro, esaurisce il punto relativo all’asserito eccesso di restrizione, che, articolandosi in una critica generica in cui non si lamentano motivazione apparente o gravi vizi logici, eccede i limiti rituali del sindacato di legittimità in materia di giustificazione dei provvedimenti cautelari. L’idoneità del messaggio di PEC correttamente redatto per le notifiche tra Uffici giudiziari. Il nodo centrale della decisione, tuttavia, insiste sulla possibilità di adoperare il Sistema di Notificazioni Telematiche pure per le comunicazioni tra le diverse cancellerie. Giova premettere, sul piano strettamente informatico, che la disciplina dedicata ha attribuito a tali comunicazioni valore legale, sia in relazione all’invio e consegna al destinatario, sia in ordine al contenuto del messaggio e di eventuali allegati, dato che, per questi ultimi, è tecnicamente impossibile ogni modifica successiva all’invio. La presenza di tali garanzie sotto il profilo tecnologico, però, non fa venir meno il dovere di considerare che in tal modo si stanno, di fatto, trasmettendo delle copie di quanto contenuto nel fascicolo di riferimento e, pertanto, restano operative le ordinarie disposizioni in subiecta materia. In altre parole, essendo assicurata dal mezzo stesso la conformità tra quanto inviato e quanto ricevuto, resta comunque da presidiare il rapporto tra documento informatico allegato copia e versione analogica presente presso l’Ufficio procedente originale , che deve essere certificato dal cancelliere operante. Conseguentemente, non può attribuirsi rilievo all’anticipazione del fascicolo a mezzo PEC, perché quando la trasmissione dell’istanza a mezzo PEC, da parte della cancelleria del giudice che l’ha ricevuta, non contenga, in calce, l’attestazione da parte del funzionario che la trasmette, di aver inoltrato il testo originale con eventuali allegati e, comunque, alla comunicazione telematica non si sia dato corso, seguendo le formalità di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p.” dovrà farsi riferimento al giorno in cui la richiesta di riesame, legittimamente depositata ad autorità giudiziaria diversa da quella competente per il riesame, ai sensi dell’art. 582, comma secondo, c.p.p., pervenga formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente” secondo un’esegesi largamente prevalente e da ultimo avallata, ex multis, da Cass., Sez. III Pen., 13.6.2018, n. 2853, RV. 274820 e Cass., Sez. V Pen., 28.2.2018, n. 21710, RV. 273026 . Come se non bastasse, poi, nel caso di specie gli atti risultavano inviati ad un indirizzo di Posta Elettronica Certificata generico e, in ogni caso, diverso da quello presente nell’intestazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale. Conclusioni. La decisione in esame può esser condivisa nell’esito, così come nell’esposizione, sintetica, ma chiara e lineare. Pur occupandosi di un argomento eminentemente procedurale, interviene su un tema più ampio, relativo alla possibilità di sfruttare nel processo penale i vantaggi derivanti dall’adozione delle nuove tecnologie, soprattutto con riguardo al contenimento di costi e tempi. A questo proposito, ripropone un paradigma consolidato e tutt’ora prevalente, seppur talvolta misconosciuto , che combina strumenti inediti e le precauzioni classiche, allo scopo di evitare che nel perseguire l’economia processuale e amministrativa si possano perdere di vista le indispensabili cautele.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 23 maggio – 12 settembre 2019, n. 37884 Presidente Zaza – Relatore Calaselice Ritenuto in fatto 1. Il provvedimento impugnato ha riformato l’ordinanza del 4 febbraio 2019, con la quale il Tribunale di Termini Imerese aveva applicato a F.G.J. la misura cautelare della custodia in carcere, per il reato di furto pluriaggravato, sostituendo la misura con quella della custodia domiciliare, con applicazione del braccialetto elettronico. 2. Avverso la pronuncia ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’indagato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo nei motivi di seguito riassunti, due vizi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione all’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10. Si deduce che era stata eccepita al Tribunale del riesame l’intervenuta inefficacia della misura cautelare evidenziando che - la richiesta di riesame è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Caltagirone, in data 12 febbraio 2019, con trasmissione degli atti, avvenuta nello stesso giorno alle ore 9,31, a mezzo Pec e successivo invio dell’assicurata contenente l’originale della richiesta, al Tribunale del riesame - la decorrenza del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, per la trasmissione degli atti deve essere individuata nell’inoltro della richiesta a mezzo Pec nella specie in data 12 febbraio 2019 e non dall’arrivo dell’assicurata 26 febbraio 2019 - che l’ordinanza impugnata richiama, all’uopo, giurisprudenza relativa alla presentazione della richiesta di riesame a ufficio diverso dal Tribunale del riesame, trasmessa a mezzo fax ed alla disciplina di cui all’art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3, applicata in via analogica alla trasmissione a mezzo Pec - che, nella specie, l’anticipazione a mezzo Pec è risultata inidonea a consentire la decorrenza del descritto termine, posto che non si è trasmessa agli indirizzi di posta certificata del Tribunale del riesame di Palermo e, comunque, non è stata reputata idonea, risultando il STN utilizzabile soltanto per le notifiche dalle cancellerie alle parti, non anche tra uffici. Si deduce che, invece, la notifica telematica è mezzo tecnico idoneo ai sensi dell’art. 148-bis c.p.p. e, dunque, questa trasmissione avrebbe dovuto, effettivamente, consentire il decorso del termine di cinque giorni, posto che anche il Ministero di giustizia, con circolare del 11 dicembre 2014, ha richiamato l’uso della Pec anche per le comunicazioni tra uffici giudiziari. Infine osserva il ricorrente che gli indirizzi utilizzati per l’inoltro da parte della Cancelleria del Tribunale di Caltagirone, sono quelli forniti in automatico dal sistema SNT, dunque non si tratta di comunicazione inidonea ma non ritirata all’indirizzo di pec ufficiale del Tribunale del riesame di Palermo. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in relazione dell’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c e art. 275 c.p.p Si deduce che il pericolo di reiterazione di reati in trasferta, ha reputato necessaria la misura custodiale con il braccialetto elettronico, esigenza cautelare che, per la difesa, in ossequio al principio della minor compressione della libertà personale, potrebbe essere assicurato con misura meno afflittiva non custodiale. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato. 2. Il primo motivo è infondato. Si osserva che nel sistema vigente è prevista la notifica telematica, ex art. 150 c.p.p., disposta dal giudice, previa emanazione di specifico decreto, nei confronti di parti private, diverse dall’imputato e dal difensore. Per queste ultime, invece, opera la disciplina sopravvenuta, di cui all’art. 148 c.p.p., comma 2-bis, con notifica disposta sia dal giudice che dal pubblico ministero che, però, non richiede l’adozione di apposito decreto e che ha come unico legittimo destinatario il difensore. Infine alla notifica telematica a mezzo PEC si procede ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, art. 16, comma 9-bis, sub 1-bis, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, a decorrere dal 15 dicembre 2014, nei procedimenti penali dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello, per persone diverse dall’imputato, titolari di indirizzo di posta elettronica certificata, risultante da pubblici elenchi o da elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, ipotesi per la quale sono specificamente regolamentate anche le conseguenze della mancata notifica Sez. 5, n. 8724 17/11/2017, Rodriguez Sez. 3, n. 6118 del 15/02/2016, Ronconi Sez. 5, n. 35006 del 29/04/2016, Puddu Sez. 6, n. 51348 del 1/12/2016, Lantigua, Rv. 268619 . 2.1. È stato precisato in sede di legittimità Sez. 4, n. 2431 del 15/12/2016, Dionigi, Rv. 268877 Sez. 2, n. 39027 del 11/7/2017, Casaburi che il sistema di posta elettronica certificata utilizzato dagli uffici giudiziari, per le notifiche degli atti giudiziari SNT, Sistema di Notificazioni Telematiche attribuisce alle e-mail inoltrate valore legale, in relazione all’invio e alla consegna al destinatario e garantisce, per effetto dei protocolli di sicurezza, la certezza anche in relazione ai contenuti dei messaggi e degli eventuali allegati, posto che, per questi ultimi, è impossibile ogni modifica successiva all’invio. Lo strumento adottato consente, poi, in ossequio alle specifiche tecniche di cui al D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come successivamente modificato, il rilascio al mittente di una ricevuta la quale è prova della spedizione dei messaggio, degli allegati e dell’avvenuta consegna alla casella di posta del destinatario. Per quanto concerne la formazione del messaggio con allegati, ciò avviene mediante acquisizione di atti, selezionati al computer e caricati nel sistema, da operatore all’uopo autorizzato che ne attesta la conformità. 2.2. Ciò posto si osserva, preliminarmente, come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato che, nella specie, non vi è certezza che l’indirizzo al quale il Tribunale di Caltagirone, presso il quale è stata depositata l’istanza di riesame, ha trasmesso gli atti con pec del 12 febbraio 2019, ore 9,31 sia quello del Tribunale del riesame di Palermo, risultante dal pubblico elenco, all’uopo istituito dal Ministero di giustizia. Anzi, nell’intestazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale, presso il Tribunale di Palermo con funzione di riesame, l’indirizzo di posta elettronica certificata indicato è omissis , mentre quello al quale la comunicazione del deposito dell’istanza di riesame risulta avvenuta, a cura della Cancelleria del Tribunale di Caltagirone, è il diverso indirizzo omissis . 2.2.1. In secondo luogo si osserva che il mezzo tecnico utilizzato, non è idoneo a perfezionare la trasmissione, ai sensi dell’art. 64 disp. att. c.p.p., posto che, dall’esame del fascicolo processuale, non inibito a questa Corte per la qualità della questione devoluta, non risulta l’attestazione di conformità del contenuto della pec e degli allegati trasmessi, a cura della Cancelleria ove era stata deposita l’istanza, nè questa risulta allegata al ricorso. 2.2.2. In ogni caso si osserva, in diritto, che aderendo a costante insegnamento di questa Corte di legittimità in tema di comunicazioni endoprocessuali a mezzo pec Sez. 3, n. 6883 del 26/10/2016, dep. 2017, Manzi, Rv. 269197 Sez. 3, n. 48584 del 20/09/2016, Cacciatore, Rv. 268192 Sez. 5, n. 24332 del 05/03/2015, Pmt. Alamaru, Rv. 263900 Sez. 1, n. 18235 del 28/01/2015, Livisianu, Rv. 263189 Sez. 3, n. 7058 del 11/02/2014, Rv. 258443 si è affermato in materia cautelare, circa l’efficacia delle comunicazioni tra uffici giudiziari, un orientamento restrittivo, allo stato prevalente, che rinviene la propria ratio nell’esigenza di armonizzare la celerità e tempestività, da assicurarsi nella trasmissione degli atti tra uffici giudiziari, nell’ipotesi in cui questi attengano a misure cautelari, al sistema vigente in relazione alle descritte comunicazioni endoprocedimentali. Invero, in tema di utilizzo del mezzo della pec, per comunicazioni tra uffici giudiziari, la giurisprudenza di legittimità è, in via generale, propensa ad un riconoscimento limitato a definite ipotesi, trattandosi di forma derogatoria rispetto all’ordinario regime delle notifiche e comunicazioni, riservandola ai casi espressamente previsti e limitati a specifiche categorie di destinatari, tra i quali non si colloca quello che qui si affronta. Specificamente in tema di riesame di misure cautelari, è stato affermato che la trasmissione degli atti al collegio da parte dell’autorità giudiziaria procedente mediante l’uso della pec, non è idonea a far decorrere il termine perentorio, stabilito per la decisione da parte del tribunale del riesame, a pena di inefficacia della misura, dall’art. 309 c.p.p., occorrendo, a tal fine, il materiale inoltro degli atti stessi Sez. 3, n. 51087 del 26/09/2017, Tudisca, Rv. 272065 01 . Con specifico riferimento alla trasmissione dell’istanza di riesame avverso un’ordinanza di misura cautelare personale, presentata, ex art. 582 c.p.p., comma 2, mediante deposito nella cancelleria del tribunale del luogo in cui si trovi la parte, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni dalla richiesta di riesame dell’ordinanza cautelare previsto dall’art. 309 c.p.p., comma 5, si è ritenuto, in un caso del tutto corrispondente a quello di specie, che non è sufficiente la mera trasmissione telematica dell’istanza di riesame dall’ufficio ricevente a quello competente, ma occorre il rispetto delle formalità indicate nell’art. 64 disp. att. c.p.p., e, segnatamente, in caso di urgenza, ovvero di atti concernenti la libertà personale, l’osservanza delle forme previste dagli artt. 149 e 150 c.p.p., espressamente richiamati dal detto art. 64 disp. att. c.p.p., comma 3 e, nel caso di utilizzazione di mezzi tecnici idonei fax e, secondo la pronuncia in esame, anche la pec l’attestazione, a cura del funzionario di cancelleria del giudice mittente, di aver trasmesso il testo originale al giudice destinatario, ai sensi dell’art. 64, comma 4, cit. Sez. 1, n. 17534 del 21/09/2016, dep. 2017, M., Rv. 269818 - 01 . Tale orientamento è stato ribadito da una pluralità di pronunce, più recenti, nel medesimo senso Sez. 3, n. 2853 del 13/06/2018, dep. 2019, Fullin, Rv. 274820 - 01 Sez. 5, n. 21710 del 28/02/2018, Marciano, Rv. 273026 - 01 Sez. 5, n. 44042 del 17/05/2017, Filaninno, Rv. 271429 - 01 . Sul segnalato contrasto poi, si osserva che la pronuncia della sezione Terza penale di questa Corte Sez. 3, n. 16064 - 19 del 14/03/2019, Faggion, non mass. citata quale precedente favorevole alla tesi del ricorrente, non affronta espressamente la questione, anche se, nella sostanza, reputa idonea la trasmissione a mezzo pec dell’istanza di riesame, da parte della Cancelleria dell’autorità giudiziaria che l’ha ricevuta, al competente Tribunale distrettuale, come momento dal quale far decorrere il termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5. Tuttavia la pronuncia in questione fa, comunque, riferimento all’effettivo ed efficace pervenimento dell’atto, trasmesso a mezzo pec, presso il competente Tribunale del riesame, efficacia ed effettività della trasmissione, nel caso al vaglio, non rinvenibile per le ragioni sopra esposte. Sicché, in adesione all’esposto orientamento prevalente, non individuando un contrasto tra pronunce tale da aderire alla richiesta del Procuratore generale, di rimettere la questione alle Sezioni unite, si deve ribadire il principio secondo il quale, ai fini della decorrenza del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 5, deve aversi riguardo al giorno in cui la richiesta di riesame, legittimamente depositata ad autorità giudiziaria, diversa da quella competente per il riesame, ai sensi dell’art. 582 c.p.p., comma 2, Sez. U, n. 47374 del 22/06/2017, Ferraro, Rv. 270828 - 01 pervenga formalmente alla cancelleria del tribunale distrettuale competente, quando la trasmissione dell’istanza a mezzo pec, da parte della cancelleria del giudice che l’ha ricevuta, non contenga, in calce, l’attestazione da parte del funzionario che la trasmette, di aver inoltrato il testo originale con eventuali allegati e, comunque, alla comunicazione telematica non si sia dato corso, seguendo le formalità di cui agli artt. 149 e 150 c.p.p 2.3. Infine si osserva che il secondo motivo di ricorso è del tutto destituito di fondamento. Si tratta di critica generica, che non tiene conto dell’articolata motivazione del Tribunale distrettuale che, per quanto concerne le esigenze cautelari, ha reputato necessaria la misura cautelare detentiva, per la propensione dell’indagato a svolgere la condotta delittuosa fuori dal luogo di residenza, operando un giudizio prognostico sull’entità della pena, sul pericolo di reiterazione e sulla recidiva qualificata dell’indagato, idoneo a supportare la conferma della misura detentiva disposta. In ogni caso la critica devoluta non consente, tenuto conto dei limiti di questa Corte rispetto alla motivazione resa dal giudice della cautela, di rilevare il difetto censurato, posto che la motivazione non è meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la logica seguita dal giudice nel giustificare il mantenimento della misura Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244 - 01 Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 - 01 Sez. 1, n. 6972, del 7/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331 - 01 . 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del grado. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.