Mille euro offerti con assegno alla persona offesa non sono sufficienti per ridurre la pena

L’offerta di un assegno bancario alla persona offesa è inidonea al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. in quanto, quale datio pro solvendo, l’assegno è privo del carattere della effettività ed è equiparabile ad una mera promessa di ristoro.

La vicenda. Sul tema la Corte di legittimità con la sentenza n. 37550/19, depositata l’11 settembre, decidendo sul ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva confermato la condanna di un imputato per i delitti di rapina ed evasione. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al negato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6, c.p. per insufficiente corresponsione alla persona offesa di un assegno di mille euro prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato. Mancato riconoscimento dell’attenuante. La doglianza non viene accolta dalla Suprema Corte che ricorda come il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità afferma che, nel caso in cui il procedimento venga definito con giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini dell’attenuante invocata dal ricorrente deve aver luogo prima dell’inizio della discussione. Dal punto di vista temporale, dunque, correttamente la difesa del ricorrente aveva consegnato alla persona offesa un assegno bancario per il ristoro dei danni prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione al rito speciale. Altrettanto correttamente la Corte di merito ha però escluso l’idoneità allo scopo dello strumento utilizzato giacché l’avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto datio pro solvendo ”, manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro . Si aggiunga inoltre che non risulta nemmeno documentato che l’assegno in questione sia stato ritualmente incassato nei giorni precedenti l’ordinanza di ammissione al rito speciale. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 gennaio – 11 settembre 2019, n. 37550 Presidente Rago – Relatore Imperiali Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. M.G. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che in data 22/6/2018 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei suoi confronti dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale cittadino, con sentenza del 29/1/2018, in ordine ai delitti di rapina ed evasione, e la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso il M. deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere la Corte territoriale negato il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, ritenendo a tal fine insufficiente la corresponsione alla persona offesa di un assegno di 1000,00 Euro in data , prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione al rito abbreviato, in data 12/1/2018, che rinviava il processo al 29/1/2018 per la sola discussione. 2. Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, nel caso in cui il procedimento venga definito nelle forme del giudizio abbreviato, il risarcimento del danno ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, deve avere luogo prima dell’inizio della discussione. Sez. 3, n. 10490 del 19/11/2014, Rv. 262652 Sez. 2, n. 56935 del 15/11/2017, Rv. 271666 Sez. 6, n. 20836 del 13/04/2018 - dep. 10/05/2018, Romano, Rv. 272933 , sicché nel momento in cui, all’udienza del giorno , prima dell’emissione dell’ordinanza di ammissione al rito speciale, la difesa del ricorrente consegnava alla persona offesa un assegno bancario proveniente dall’imputato, il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla persona offesa in conseguenza dell’azione delittuosa sarebbe stato idoneo ad integrare l’attenuante invocata dal ricorrente. Correttamente, però, la Corte territoriale, uniformandosi alla giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, ha ritenuto non idoneo allo scopo lo strumento utilizzato dal M. , giacché l’avvenuta riparazione del danno non può essere ravvisata nella mera offerta di un assegno bancario che, in quanto datio pro solvendo , manca del carattere della effettività ed è equiparabile piuttosto ad una mera promessa di ristoro Sez. 3, n. 17864 del 23/01/2014, Rv. 261498 , nè risulta documentato che l’assegno in questione sia stato ritualmente incassato nei pochi giorni precedenti l’ordinanza di ammissione del rito speciale, in data 12/1/2018. Soprattutto, però, deve rilevarsi che i giudici di merito hanno concesso al ricorrente le circostanze attenuanti generiche solo ed esclusivamente in considerazione della volontà dell’imputato di risarcire il danno con la consegna del titolo sopra indicato e, pur ritenendo questa inidonea a giustificare l’attenuante specifica, hanno comunque ridotto la pena base di un terzo ai sensi dell’art. 62 bis c.p. e, pertanto, nella misura massima che sarebbe stata consentita dall’eventuale riconoscimento dell’invocata attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, sicché deve rilevarsi che difetta anche l’interesse del ricorrente a dolersi di quella che, nella sostanza, è una qualificazione della consegna del titolo diversa da quella invocata ma non certo meno favorevole a questa. 3, Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.