La rilevanza delle variazioni di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Sono rilevanti le variazioni di reddito intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportino un ammontare inferiore del reddito prima indicato e consentano quindi all’istante l’ammissione al beneficio.

Lo ha ribadito la sentenza della Corte di Cassazione con sentenza n. 37007/19, depositata il 4 settembre. Il caso. Il GIP revocava l’ammissione dell’imputato al gratuito patrocinio, rilevando che dagli accertamenti eseguiti dall’Agenzia delle Entrate questi risultava aver superato i limiti di reddito stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio. L’imputato ricorre così in Cassazione sostenendo che il beneficio è stato erroneamente revocato per avvenuto superamento dei limiti reddituali nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, poiché risultava che egli era detenuto fino all’aprile 2016 e non si doveva tener conto dei soggetti indicati nella nota dell’Agenzia, appartenenti al suo nucleo familiare solo fino a tale ultima data. L’ammissione al gratuito patrocinio. Secondo costante orientamento giurisprudenziale, in tema di ammissione al gratuito patrocinio, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da un rapporto stabile e costante, prescinde dalla fisica coabitazione e non si ritiene escluso dallo stato di detenzione di uno dei componenti della famiglia, che non può omettere, in tali casi, di indicare nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato il reddito dei familiari conviventi. Per quanto riguarda poi le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio, si fa riferimento al reddito risultante dall’ultima dichiarazione e per ultima dichiarazione si intende quella per cui è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione ed essa può essere integrata da altri elementi sia per negare che per concedere il beneficio. Pertanto, sono rilevanti le variazioni di reddito intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, che comportino un ammontare inferiore del reddito prima indicato e consentano quindi l’ammissione al beneficio. E tale valutazione di variazione non è stata effettuata dai giudici di merito nel caso in esame. Per tali ragioni, dunque il Supremo Collegio annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 10 aprile – 4 settembre 2019, n. 37007 Presidente Piccialli – Relatore Esposito Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Forlì ha revocato l’ammissione di C.M. al gratuito patrocinio. Il G.I.P. ha rilevato che in base alla situazione reddituale comunicata dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il C. risultava aver superato i limiti di reddito stabiliti dalla legge per usufruire del beneficio. Ciò si correlava anche al mancato assolvimento dell’impegno di comunicare, fino alla definizione del procedimento, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, comma 1, lett. d il processo, infatti, risultava non definito al verificarsi delle condizioni che giustificavano la revoca. 2. Il C. , a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 2, per aver calcolato il reddito del C. , tenendo conto del nucleo familiare nonostante al momento della proposizione della domanda di ammissione al gratuito patrocinio egli non appartenesse più al medesimo. Si rileva che il beneficio è stato erroneamente revocato per avvenuto superamento dei limiti reddituali nell’anno precedente al deposito dell’istanza, avvenuta il 23 novembre 2016. Ebbene, risultando il C. detenuto sin dal 19 aprile 2016, non si sarebbe dovuto tener conto dei soggetti indicati nella nota dell’Agenzia delle Entrate, in quanto appartenenti al suo nucleo familiare solo fino a tale ultima data. 2.2. Violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 per omessa valutazione della variazione di reddito intervenuta. Si deduce che il G.I.P. non ha considerato l’intervenuta variazione di reddito del C. e, in particolare, che nell’anno 2016 si era ridotto ad una soglia inferiore a quella prevista per l’ammissione al beneficio dal reddito totale di Euro diciannovemilaquarantanove del 2015 di cui zero del ricorrente al reddito di Euro millenovecentocinquantanove del 2016 . Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui si ritiene di aderire, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi, da comuni responsabilità e dunque da un legame stabile e duraturo, prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo, di uno dei componenti del nucleo familiare, il quale, anche in tale ipotesi, non può omettere di indicare nell’istanza di ammissione il reddito dei familiari conviventi Sez. 4, n. 15715 del 20/03/2015, Giglio, Rv. 263153 Sez. 4, Ord. n. 17374 del 17/01/2006, Conte, Rv. 233957 . 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che col provvedimento impugnato è stata revocata l’ammissione di C.M. al patrocinio a spese dello Stato, in quanto, come risultava dalla comunicazione dell’Agenzia delle Entrate ivi richiamata, il reddito complessivo del nucleo familiare nell’anno 2015 superava il limite per l’ammissione, richiesta il 21 novembre 2016. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, nel disciplinare le condizioni per l’ammissione al gratuito patrocinio fa riferimento al reddito risultante dall’ultima dichiarazione. Per ultima dichiarazione va considerata quella per la quale è maturato, al momento del deposito dell’istanza, l’obbligo di presentazione Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260953 inoltre, l’ultima dichiarazione dei redditi può essere integrata da altri elementi sia per negare sia per concedere il beneficio, qualora aliunde emerga un tenore di vita di valore, in un caso superiore, nell’altro inferiore, rispetto al limite legale Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260954 . In tema di patrocinio a spese dello Stato, quindi, sono rilevanti le variazioni di reddito, intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, le quali comportino un ammontare inferiore del reddito già indicato e consentano, dunque, l’ammissione al beneficio dell’istante v. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014 cit. Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, Rv. 251099 Sez. 4, n. 2620 del 11/11/2010, dep. 2011, Scalinci, Rv. 249493 Sez. 4, n. 8103 del 16/11/2005, dep. 2006, D’Agostini e altro, Rv. 233529 . Anche se le sentenze oggetto di massimazione riguardano casi di riduzione del reddito la giurisprudenza comunque accorda rilievo anche alle variazioni in melius. Pertanto, aldilà dell’ipotesi di revoca prevista dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 1, lett. d , vanno comunque considerate le riduzioni sopravvenute del reddito. Non emerge però che la Corte di appello abbia valutato l’incidenza della riduzione del reddito nell’anno 2016 e, cioè, se essa avrebbe potuto precludere la revoca dell’ammissione. Appare in ogni caso opportuno puntualizzare che comunque sul C. , in qualità di richiedente l’ammissione al gratuito patrocinio, incombe la prova rigorosa del mutamento successivamente intervenuto nella propria situazione reddituale e familiare Sez. 4, n. 34456 del 23/06/2011, Rossella, cit., Rv. 251099 . 3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato va annullato con rinvio al Tribunale di Forlì per nuovo esame, da compiere alla luce dei principi di diritto sopra affermati. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì.