Giudizio direttissimo: il rischio di provvedimento abnorme è dietro… l’eccezione

Instaurato il giudizio direttissimo sulla base di un arresto in flagranza regolarmente convalidato, il successivo provvedimento del giudice che, rilevato d’ufficio un vizio nell’udienza di convalida, disponga la restituzione degli atti al PM, deve considerarsi abnorme.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 36945/19 depositata il 3 settembre. Il caso. La Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale che aveva condannato l’imputato per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Avverso tale pronuncia, propone ricorso in Cassazione il difensore dell’imputato per violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c , c.p.p. in relazione all’art. 458, comma 2, c.p.p. In particolare, ritenendo violato il diritto di difesa, l’avvocato lamenta la nullità assoluta del giudizio di primo grado per il mancato avviso di cui all’art. 558, comma 1, c.p.p Infatti, nonostante la regolare nomina ricevuta dall’imputato al momento dell’arresto, poi confermata dallo stesso durante l’udienza di convalida, l’avvocato di fiducia non aveva avuto notizia della celebrazione dell’udienza, avvenuta in presenza del difensore d’ufficio. Giudizio direttissimo e il rischio di provvedimento abnorme. In virtù del principio di diritto secondo cui, una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base di un arresto in flagranza regolarmente convalidato, è abnorme il successivo provvedimento del giudice che, rilevato d’ufficio un vizio nell’udienza di convalida, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda con le forme ordinarie , la Corte di Cassazione ritiene che la decisione adottata dal Giudice e condivisa dalla Corte territoriale è corretta. Nella specie, la Corte rileva che l’avvocato è stato avvisato dell’arresto del suo assistito, ma non ha avuto notizia della data dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza, che è stata celebrata alla presenza del difensore d’ufficio, il quale non ha sollevato alcuna eccezione. Successivamente, all’udienza fissata per la direttissima, il difensore di fiducia ha sollevato l’eccezione chiedendo la restituzione degli atti al PM ma il Giudice ha correttamente escluso tale possibilità, proprio perché un provvedimento di questo tipo sarebbe risultato abnorme e in contrasto con il principio giurisprudenziale sopra citato. Per tutti questi motivi, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 22 febbraio – 3 settembre 2019, n. 36945 Presidente Sarno – Relatore Macrì Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 12.6.2018 la Corte d’appello di Salerno ha confermato la sentenza in data 20.5.2015 del Tribunale di Salerno che aveva condannato D.V.U. alle pene di legge per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, per la coltivazione di tre piante di cannabis di grosse dimensioni e per l’illecita detenzione a fini di spaccio di g. 325 di stupefacente del tipo marijuana, di cui g. 300 contenuti in una busta, g. 20 circa in una scatola e g. 5 in un’altra scatola, con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, in omissis . 2. Con il primo motivo di ricorso il difensore dell’imputato deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , in relazione all’art. 458 c.p.p., comma 2. Lamenta che, regolarmente nominata difensore di fiducia al momento dell’arresto e confermata dall’imputato al momento dell’interrogatorio durante l’udienza di convalida, non aveva avuto notizia di questa che era stata celebrata con un difensore d’ufficio. Ritiene che l’avviso previsto dall’art. 558 c.p.p., comma 1, è diverso da quello di cui all’art. 386 c.p.p., con la conseguenza che, in mancanza del primo, il giudizio è affetto da nullità assoluta. Premesso che aveva eccepito tempestivamente la nullità sia al momento della celebrazione del giudizio con rito direttissimo, sia con l’atto d’appello, ribadisce che l’intero giudizio di primo grado doveva considerarsi viziato, per violazione del diritto di difesa. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed lett. e , in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Precisa che erano state rinvenute tre piante contenenti un principio attivo di poco superiore a quello drogante e che non era stata effettuata alcuna verifica sulla quantità estraibile, nonostante il principio drogante fosse inferiore a quello indicato come privo di offensività in concreto, mentre dei tre campioni di fogliame ben due presentavano un principio attivo addirittura inferiore a quello drogante, solo un campione superava la soglia drogante, ma in ogni caso la somma di tutta la sostanza era inferiore al quantitativo massimo detenibile. La Corte territoriale aveva ritenuto integrate sia la coltivazione, perché le piante erano grosse, sia la detenzione a fini di cessione del fogliame, senza spiegare come potesse integrare il reato la detenzione di sostanza in gran parte priva di effetto drogante ed in minima parte con effetto drogante ma inferiore alla quantità massima detenibile. Non aveva indicato quale pericolo di diffusione dello stupefacente potesse produrre la coltivazione di sostanza che non aveva neppure capacità drogante e di altra sostanza che aveva una capacità drogante minima. D’altra parte i Giudici di merito avevano ritenuto di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche e di poter ritenere il fatto di modesta entità, considerata la natura domestica della coltivazione. Aveva chiesto, sotto forma della rinnovazione dell’istruttoria, l’acquisizione del verbale d’interrogatorio o il suo esame, ma i Giudici d’appello avevano omesso ogni pronuncia. Ribadisce che, all’udienza di convalida dell’arresto, aveva affermato di essere assuntore di sostanze da molti anni, di fare uso massiccio di marijuana da due anni nel tentativo di eliminare le droghe pesanti di cui in passato aveva fatto abuso, di non aver sempre la disponibilità economica per l’approvvigionamento, cosicché aveva optato per la coltivazione diretta. Aggiunge che era solito utilizzare le foglie secche per qualche tisana che l’aiutava a curare la depressione. Precisa che utilizzava il bilancino per tenere sotto controllo le quantità e che le due bustine rinvenute servivano per portarla in tasca durante le uscite esterne. Insiste sull’uso personale. Considerato in diritto 3. Il ricorso è infondato. 3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso ritiene il Collegio che la soluzione adottata dal Giudice del Tribunale di Salerno sull’eccezione formulata dal difensore all’udienza celebrata con il rito direttissimo in data 3.12.2014 sia corretta. Nella specie, è accaduto che l’avv. Emanuela Rossomando è stata avvisata dai Carabinieri dell’arresto del suo assistito, ma non ha avuto notizia della data dell’udienza di convalida dell’arresto in flagranza, sicché questa è stata celebrata il 20.9.2014 alla presenza di un difensore d’ufficio che non ha sollevato alcuna eccezione. All’udienza del 3.12.2014 fissata per la direttissima, l’avv. Rossomando ha sollevato l’eccezione chiedendo la restituzione degli atti al Pubblico ministero ed il Giudice ha risposto che, una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base di un arresto in flagranza regolarmente convalidato, risultava abnorme il successivo provvedimento del giudice che, rilevato il vizio nell’udienza di convalida, avesse disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero perché procedesse con le forme ordinarie. In altri termini, anche a non affrontare il problema della natura del vizio ed a ritenere la nullità non a regime intermedio, il giudice comunque nulla avrebbe potuto disporre se non la fissazione di un’ulteriore udienza per la celebrazione del processo con il rito direttissimo onde lasciare integri al difensore di fiducia tutti i diritti e le facoltà inerenti alla difesa dell’imputato, dal momento in cui aveva avuto notizia del giudizio a celebrarsi. Con questa consapevolezza il Giudice ha rigettato l’istanza dell’avv. Rossomando ed ha fissato una nuova udienza per la celebrazione del processo con il rito direttissimo. Questa decisione è stata integralmente condivisa dalla Corte territoriale. Ritiene il Collegio di confermarla, perché in linea con il principio di diritto affermato da Cass., Sez. 6, n. 6245 del 19/01/2012, Huseni, Rv. 252422, secondo cui, una volta instaurato il giudizio direttissimo sulla base di un arresto in flagranza regolarmente convalidato, è abnorme il successivo provvedimento del giudice che, rilevato di ufficio un vizio nell’udienza di convalida nella specie, omesso avviso al difensore di fiducia , disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero perché proceda con le forme ordinarie. Con sentenza Sez. 4, n. 5004 del 24/03/1998, Ndr testo originale non comprensibile Rv. 210020 questa Corte ha precisato che, una volta convalidato, l’arresto non può essere messo in discussione nelle successive fasi processuali, perché non può essere il giudice del dibattimento o dell’impugnazione a conoscere della legittimità o meno dell’arresto. Nello stesso senso si vedano anche Sez. 2, n. 17442 del 13.3.2009, Rosato, Rv. 234348 e Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366, secondo cui la mancata impugnazione dell’ordinanza di convalida preclude la rilevabilità del vizio relativo alla costituzione delle parti ed alla invalidità derivata degli atti in essa compiuti fattispecie in cui la Corte, confermando l’ordinanza che aveva respinto la richiesta di dichiarare l’inefficacia della misura cautelare disposta all’esito dell’udienza di convalida, ha precisato che l’interessato è tenuto ad impugnare l’ordinanza di convalida del fermo deducendo il vizio relativo alla costituzione delle parti, e, solo dopo aver ottenuto il riconoscimento della nullità, può eccepire l’invalidità dell’interrogatorio e la conseguente inefficacia della misura cautelare applicata . In altri termini, la fase della convalida dell’arresto è del tutto autonoma dalle fasi successive, con la conseguenza che un’eventuale nullità verificata in quella sede non si riverbera sul successivo giudizio da celebrarsi con rito direttissimo. Non contraddice tale impostazione la sentenza Sez. 3, n. 46714 del 03/12/2012, Ermonsele, Rv. 253873, secondo cui integra una nullità assoluta insanabile l’omesso avviso al difensore di fiducia per l’udienza di convalida ed il successivo giudizio direttissimo. Ed invero in quel caso, a differenza di questo, l’omesso avviso aveva riguardato entrambe le fasi del procedimento e non aveva esaurito i suoi effetti nella sola udienza di convalida. Condivisibilmente il Giudice del Tribunale di Salerno ha omesso di entrare nel merito della natura di siffatta nullità, tema del tutto irrilevante ai fini del decidere e su cui, peraltro, si registrano orientamenti contrastanti ad esempio per la nullità assoluta ed insanabile, si veda la citata sentenza Ermonsele, per la nullità a regime intermedio, si vedano Sez. 5, n. 11817 del 13/02/2014, Medda, Rv. 262738 e n. 10637 del 12/02/2009, Caushi, Rv. 243164 . 3.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha reso una motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Ha escluso l’uso personale, valorizzando i seguenti elementi a la quantità della sostanza rinvenuta, b la presenza di materiale ed attrezzatura solitamente usata per il confezionamento della sostanza, c le diverse modalità di detenzione trattandosi sia di coltivazione che di possesso illecito di stupefacente, d la mera allegazione non supportata da documentazione dello stato di tossicodipendenza dell’imputato. Tali argomenti resistono alla censura sollevata che si appalesa generica e volta a sollecitare un diverso apprezzamento dei fatti precluso al giudice di legittimità. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.