Quaranta minuti tra incidente ed etilometro: il tempo non può salvare l’automobilista

Confermata la condanna per guida in stato di ebbrezza, con pena fissata in un anno di arresto e 4mila euro di multa. Irrilevante, osservano i Giudici, il fatto che sia trascorso diverso tempo tra l’atto di guida e il controllo del tasso alcolemico.

Il tempo trascorso – 40 minuti, per la precisione – tra l’incidente stradale e il controllo effettuato con l’etilometro sull’automobilista non è sufficiente per mettere in discussione il dato registrato dall’apparecchio, dato che permette di pronunciare una condanna per guida in stato di ebbrezza” Cassazione, sentenza n. 36183/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Tempo. Una volta ricostruita la vicenda, originata da un incidente stradale e centrata sulle precarie condizioni di guida dell’automobilista che lo ha provocato, viene ritenuta evidente la colpevolezza dell’uomo che si è posto al volante in condizioni non adeguate, come certificato dall’etilometro. Consequenziale, concordano Giudice di pace e giudice del Tribunale, è la sua condanna a un anno di arresto e 4mila euro di ammenda . Il difensore dell’uomo sotto processo prova però a mettere in discussione la validità degli esiti del controllo alcolemico. E in questa ottica egli osserva che l’apparecchio ha sì indicato il tasso alcolemico al momento dell’accertamento ma non ha fornito alcuna certezza in ordine allo stato di alterazione psico-fisica dell’uomo al momento dell’incidente, avvenuto almeno 40 minuti prima . Secondo il legale, la cesura temporale tra la guida e l’accertamento effettuato dal personale di polizia determina l’impossibilità di stabilire con certezza l’elemento quantitativo della concentrazione alveolare , anche perché al momento dell’accertamento la curva alcolemica era ancora in rapida ascesa e poiché è scientificamente dimostrato che il tasso alcolemico tende a salire rapidamente per poi scendere fino ad esaurirsi, sarebbe da escludersi che al momento della guida sia stata superata la soglia di 1,5 grammi per litro . E l’unico elemento sintomatologico rilevato alito fortemente vinoso , aggiunge il legale, non consentirebbe di ritenere accertato il collocamento del tasso alcolemico sopra il limite consentito, anche perché non vanno trascurati ulteriori elementi da cui si evince che l’automobilista era lucido e collaborativo . L’intero castello difensivo viene però demolito dalle considerazioni della Cassazione. Per i Giudici del ‘Palazzaccio’, difatti, va tenuto bene a mente che l’intervallo di tempo tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento della prova è elemento inidoneo a contrastare il risultato del test .

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 17 maggio – 19 agosto 2019, n. 36183 Presidente Ciampi – Relatore Bruno Motivi della decisione 1. Con sentenza emessa in data 22/6/2017 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Giudice di primo grado che ha ritenuto Fr. Gu. responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c , 2-bis e 2-sexies cod. strada, con condanna del predetto alla pena di anni uno di arresto ed Euro 4000 di ammenda. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato a mezzo del difensore, articolando due motivi di doglianza, di seguito sinteticamente illustrati, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. I Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 186, comma 2, lett. c cod. strada in relazione alla carente e parziale valutazione della valenza probatoria degli esiti dell'etilometro vizio di motivazione con riferimento alla chiesta derubricazione del reato nella ipotesi di cui all'art. 186, comma 2, lett. b cod. strada. Assume la difesa che la Corte di merito avrebbe operato una erronea valutazione degli esiti dell'etilometro il quale, pure indicando il tasso alcolemico al momento dell'accertamento, non fornisce alcuna certezza in ordine allo stato di alterazione psicofisica esistente al momento dell'incidente, avvenuto almeno 40 minuti prima. Vi sarebbe stata una cesura temporale tra la guida e l'accertamento effettuato dal personale di Polizia, che determinerebbe l'impossibilità di stabilire con certezza l'elemento quantitativo della concentrazione alveolare. Dai valori rilevati emergerebbe un ulteriore dato che la Corte di merito avrebbe omesso di considerare la curva alcolemica, al momento dell'accertamento, era ancora in rapida ascesa. Poiché è scientificamente dimostrato che il tasso alcolemico tende a salire rapidamente per poi scendere fino ad esaurirsi, sarebbe quindi da escludersi che al momento della guida sia stata superata la soglia di 1,5 g/l. L'unico elemento sintomatologico rilevato alito fortemente vinoso non consentirebbe di ritenere accertato il collocamento del tasso alcolemico nell'ambito della previsione di cui alla lettera c dell'art. 186 cod. strada. Sarebbero stati trascurati ulteriori elementi dai quali invece si evince che il ricorrente era lucido e collaborativo II Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alla contestata aggravante mancanza di motivazione con riferimento alla ritenuta equivalenza. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Con il primo motivo la difesa reitera censure coincidenti con quelle articolate in sede di appello. A tali censure la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta, evidenziando che il lamentato difettoso funzionamento dell'apparecchio per l'alcoltest deve essere dimostrato dall'imputato e che l'intervallo di tempo tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento della prova, è elemento inidoneo a contrastare il risultato del test. Tali argomentazioni sono del tutto conformi ai consolidati principi espressi dalla Corte di legittimità. Si richiamano in proposito, tra le altre, Sez. 4, n. 17463 del 24/03/2011, Rv. 250324 - 01, così massimata In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza, ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente la mera allegazione della sussistenza di difetti o della mancata omologazione dell'apparecchio. In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 379 Reg. esec. Cod. strada si limita ad indicare le verifiche alle quali gli etilometri devono essere sottoposti per poter essere adoperati ed omologati, ma non prevede alcun divieto la cui violazione determini l'inutilizzabilità delle prove acquisite . Con riferimento al secondo aspetto, è d'uopo richiamare Sez. 4, n. 40722 del 09/09/2015, Rv. 264716 - 01, così massimata In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull'imputato l'onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell'accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l'ultimo atto di guida e l'espletamento dell'accertamento . Manifestamente infondato risulta altresì il secondo motivo di ricorso. Occorre rilevare come la Corte di merito abbia concesso le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, valorizzando a questo proposito la incensuratezza dell'imputato ed il buon comportamento processuale. Pertanto la doglianza difensiva riguardante la carenza di motivazione sul punto è del tutto destituita di fondamento. Quanto alla censura riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto alle aggravanti, deve richiamarsi il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 -01 . 3. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n. 186/2000 , alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.