Inesistente la notificazione effettuata presso l’avvocato non nominato quale difensore di fiducia

L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste .

Questo il principio ribadito dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte nella sentenza n. 35422/19, depositata il 1° agosto. Il fatto. Il Tribunale di Bari riformava l’ordinanza con cui il GIP aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari inflitta all’imputato per il reato di concorso in riciclaggio, disponendo nuovamente l’applicazione di tale misura. Avverso tale provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando la violazione della legge processuale per avere il Giudice deciso sull’appello pur in assenza del suo unico difensore di fiducia. Notificazione inesistente. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, osservando come dall’esame degli atti processuali emerga che il Tribunale abbia fissato l’udienza camerale dandone avviso al difensore dell’imputato già revocato, senza spedire alcun avviso al nuovo e unico difensore. Dai documenti allegati dalla difesa al ricorso si evince, inoltre, che la nomina del nuovo difensore era stata annotata al fascicolo principale della procedura, tanto che ad esso furono notificati telematicamente anche gli avvisi di deposito dei provvedimenti del Tribunale. Ciò rilevato, gli Ermellini ribadiscono la natura di nullità generale e insanabile dell’invalidità processuale derivante dall’omesso avviso dell’udienza all’unico difensore dell’imputato, richiamando il principio in base al quale l’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria . Costituendo, dunque, il caso di specie un’ipotesi di notificazione inesistente, poiché effettuata presso un difensore non nominato quale avvocato di fiducia, la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la decisione impugnata e trasmette gli atti al Tribunale di Bari.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 20 giugno – 1 agosto 2019, n. 35422 Presidente Cammino – Relatore Perrotti Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa a seguito - della udienza camerale del 7 marzo 2019, depositata il successivo 11 aprile, il tribunale di Bari, adito - ex art. 310 c.p.p. - dal pubblico ministero presso il tribunale di Foggia, ha riformato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, che in data 7 settembre 2018 aveva revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari imposta in relazione al reato di concorso in riciclaggio, commesso il omissis , applicando nuovamente al ricorrente la misura coercitiva detentiva degli arresti domiciliari. Detta misura era stata applicata, dal giudice per le indagini preliminari, il 6 agosto precedente, a seguito della udienza di convalida dell’arresto, sulla base del positivo scrutinio della gravità indiziaria per la ipotesi contestata e per la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c , consistenti nel pericolo di reiterazione di reati omogenei, scrutinato sulla base delle modalità della condotta e dell’analisi della biografia criminale dell’indagato. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo a motivo unico 2.1. Violazione della legge processuale, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , avendo il tribunale deciso sull’appello del pubblico ministero, a seguito della udienza camerale del 7 marzo 2019, in assenza dell’unico difensore di fiducia dell’appellato nomina in data 16 ottobre 2018, con revoca di ogni altra precedente nomina , che neppure aveva ricevuto avviso di fissazione della udienza camerale. Il ricorrente allega ai motivi di ricorso gli atti del processo che dimostrano la nomina del difensore non avvisato con la contestuale revoca dei difensori precedentemente nominati, atti inseriti nel fascicolo processuale principale e conosciuti dal giudice che procede, tanto che nella parallela udienza di cognizione era presente il solo nuovo difensore. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall’esame dei verbali di udienza camerale, degli avvisi ex art. 127 c.p.p., delle nomine e revoche dei difensori di fiducia, accessibili alla Corte in ragione del vizio dedotto, si evince che il tribunale della valutazione cautelare il 31 gennaio 2019 aveva fissato l’udienza camerale per il 14 febbraio successivo, dandone avviso al solo avv. Gerardo Matera, già revocato nomina del nuovo difensore con revoca di ogni precedente in data 16 ottobre 2018 , mentre nessun avviso fu spedito al nuovo ed unico difensore. L’udienza fu poi rinviata al 7 marzo, disponendo nuovo avviso al solo avvocato Matera. All’udienza del 7 marzo nessun difensore comparve e il tribunale, in assenza dell’imputato appellato e del difensore avv. Gerardo Matera, già revocato , riservò la decisione sull’appello proposto dal pubblico ministero. Come si evince dai documenti allegati dalla difesa a corredo dei motivi di ricorso, la nomina dell’avv. Guido de Rossi unico difensore con revoca di ogni precedente nomina fu annotata al fascicolo principale della procedura, tanto che ad esso difensore furono notificati in via telematica gli avvisi di deposito dei provvedimenti del pubblico ministero 17 ottobre 2018 e del tribunale 20 novembre 2018 . Si deve allora qui ribadire la natura di nullità di ordine generale ed insanabile della invalidità processuale derivante, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., dall’omesso avviso dell’udienza all’unico difensore dell’imputato, essendo stati i precedenti difensori revocati alcuni mesi prima della data in cui l’udienza camerale per l’appello cautelare fu fissata Sez. U. n. 119, del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 Sez. U., n. 7697, del 24/11/2016, Amato Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600 L’avviso di fissazione dell’udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell’imputato che rivestiva tale qualità all’atto di fissazione dell’udienza e non anche all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria per la nullità della udienza preceduta dall’avviso notificato a difensore diverso da quello nominato all’atto della fissazione, v. Sez. 5, n. 16224, del 16/3/2017 . Nella fattispecie processuale posta oggi all’attenzione del Collegio, si versa in ipotesi di notificazione inesistente, in quanto effettuata presso un avvocato non nominato quale difensore di fiducia. Né tale avviso, notificato a diverso destinatario, può ritenersi idoneo a determinare comunque una conoscenza effettiva dell’atto in quanto se la notificazione è inesistente e dunque l’avviso è omesso, manca l’atto viziato da sanare Sez. u. Palumbo, cit. . 2. L’ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al tribunale di Bari, in funzione di appello cautelare, per ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bari sezione per l’impugnazione dei provvedimenti sulla libertà personale per l’ulteriore corso.