Nulla la sentenza pronunciata in assenza del difensore che dichiara di aderire all’astensione dalle udienze penali

Accolto il ricorso dell’imputato che lamentava l’avvenuta trattazione del processo a suo carico, con successiva emanazione della pronuncia, pur in presenza della dichiarazione depositata dal suo difensore presso la Cancelleria della Corte d’Appello di adesione all’astensione dalle udienze proclamata dall’Unione delle Camere penali.

Così si esprime la Corte di Cassazione con la sentenza n. 35102/19, depositata il 31 luglio. Il caso. La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal GUP, il quale aveva condannato l’imputato per il reato di bancarotta fraudolenta impropria documentale. Avverso tale provvedimento, l’imputato propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell’art. 420- ter , in relazione agli artt. 178, lett. c e 97 c.p.p., non avendo la Corte tenuto conto del fatto che il suo difensore aveva depositato presso la Cancelleria della Corte d’Appello la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria proclamata dall’Unione delle Camere penali, procedendo comunque alla trattazione del processo e all’emanazione del provvedimento. La dichiarazione di adesione del difensore alle iniziative di astensione dalla partecipazione alle udienze. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, affermando che in materia di adesione del difensore alle iniziative di astensione dalla partecipazione alle udienze proclamate dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c , c.p.p., che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi . Avendo la Corte d’Appello disatteso tale principio, la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia gli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Napoli per un nuovo giudizio.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 27 giugno – 31 luglio 2019, n. 35102 Presidente Morelli – Relatore Romano Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Nola del 16 giugno 2015 che, all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato L.R. per il delitto di bancarotta fraudolenta impropria documentale in relazione al fallimento della omissis s.r.l., dichiarato il giorno 8 ottobre 2008. 2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione L.R. , a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta nullità della sentenza per violazione dell’art. 420 ter, in relazione all’art. 178 c.p.p., lett. c , e art. 97 c.p.p Nello specifico, il ricorrente deduce che il suo difensore aveva depositato in data 12 maggio 2017, presso la Cancelleria della Corte di appello, la dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze e dall’attività giudiziaria per le udienze dal 22 al 25 maggio 2017, deliberata dall’Unione delle Camere penali. La Corte di appello, all’udienza del 22 maggio 2017, non teneva conto di tale dichiarazione, cosicché alla stessa udienza provvedeva a trattare il processo e ad emettere la sentenza. La sentenza doveva, quindi, considerarsi nulla per la mancata assistenza dell’imputato ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c . 3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente ha allegato al suo ricorso la ricevuta del deposito, avvenuto in data 12 maggio 2017 presso la Cancelleria della Sesta Sezione penale della Corte di appello di Napoli, della dichiarazione dell’avv. Carmine Panarella di adesione all’astensione proclamata dalle associazioni di categoria per l’udienza del 22 maggio 2017 la dichiarazione si riferisce al processo a carico del L. . In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell’udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c , che ha natura assoluta ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi Sez. 2, n. 45158 del 22/10/2015, Pezzini, Rv. 26504101, che ha pure affermato che, perché l’udienza camerale sia rinviata, è sufficiente che il difensore comunichi, nelle forme previste, la volontà di astenersi, in quanto con tale comunicazione, sia pure implicitamente, manifesta la propria volontà di essere presente all’udienza a partecipazione facoltativa . In applicazione del principio sopra esposto deve, quindi, essere annullata la sentenza impugnata e deve ordinarsi la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. Motivazione semplificata.