L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non è applicabile a tutti i reati

L’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, comma 1, n. 4, c.p. è inapplicabile ai reati che rispondono ad una ratio di tutela dei beni fondamentali o di diritti inviolabili o comunque contrassegnati da maggiore disvalore sociale.

Sul caso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34466/19, depositata il 29 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano ha rideterminato la pena inflitta in prime cure ad un imputato per il reato di indebito utilizzo di una carta di credito. Egli aveva infatti utilizzato, indebitamente e senza il consenso del titolare, una carta Postepay per effettuare acquisti online per un importo di 80 euro. La sentenza viene impugnata con ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 62, comma 1, n. 4 in virtù della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa. La Corte di merito aveva infatti negato la concessione dell’attenuante ritenendola applicabile ai soli delitti contro il patrimonio, in cui non rientra quello contestato. Applicabilità dell’attenuante. La doglianza non trova condivisione da parte dei Supremi Giudici che ricordano come il costante orientamento della giurisprudenza afferma che, a seguito della modifica dell’attenuante invocata da parte della l. n. 1/1990, tale circostanza è applicabile a qualunque tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè il fatto sia stato commesso per fine di lucro e purchè la speciale tenuità riguardi sia l’evento che il lucro prefigurato o conseguito dall’agente. Nella nozione di evento, in senso giuridico, deve ritenersi compresa qualsiasi forma di offesa penalmente rilevante che sia, in astratto ed in concreto, di particolare modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha conseguito. In conclusione, per usare le parole della Corte, l’attenuante risulta inapplicabile con riguardo ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistente, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili o comunque contrassegnata da maggiore disvalore sociale . Nel caso in esame si verifica proprio tale condizione ostativa in quanto l’incriminazione è diretta a salvaguardare beni fondamentali di interesse pubblico, oltre che la fede pubblica. Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 18 aprile – 29 luglio 2019, n. 34466 Presidente Rago – Relatore Saraco Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22 febbraio 201-8, la Corte di appella di Milano ha rideterminato la pena inflitta ad I.A.S. per il reato di indebito utilizzo di carta di credito. 2. Secondo l’ipotesi d’accusa accolta dai giudici di merito, l’imputato ha utilizzato indebitamente e senza il consenso del titolare la carta postepay intestata a R.N.F. per effettuare tre acquisti sul sito Amazon per un importo complessivo pari a 80,00 Euro. 3. I.A.S. , per mezzo del proprio difensore, deduce la violazione dell’art. 62 c.p., comma 1, n. 4, e il vizio di motivazione illogica e travisante la realtà oggettiva dei fatti. A tal proposito si osserva preliminarmente che la Corte di appello ha disconosciuto la sussistenza dell’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa, osservando che detta attenuante può essere applicata soltanto nei reati contro il patrimonio, nel cui novero non rientra il fatto in contestazione e ritenendo che il danno non potesse comunque considerarsi di speciale tenuità, in quanto alla persona offesa venivano comunque sottratte ottanta Euro. La difesa denuncia l’erroneità del primo assunto, in quanto l’attenuante in questione deve ritenersi applicabile a tutti i reati commessi con un motivo di lucro, a prescindere dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela. Il secondo assunto, invece, sarebbe illogico in quanto in contrasto con l’oggettiva tenuità del danno, pari a ottanta Euro, ossia a una cifra che seppur rispettabile, obbiettivamente minima , in considerazione anche della disponibilità della carta abusivamente utilizzata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. È stato spiegato da un condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità Sez. 5, n. 36790 del 22/06/2015, Palermo, Rv. 264745 Sez. 5, n. 44829 del 12/06/2014, Fabbri e altro, Rv. 262193 Sez. 5, n. 26807 del 19/03/2013, Ngom, Rv. 257545 che, a seguito della modifica recata alla L. 7 febbraio 1990, n. 19, art. 62, comma 1, n. 4, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purché il fatto risulti commesso per un motivo di lucro e cioè per acquisire quale risultato dell’azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale, e purché la speciale tenuità riguardi sia il lucro prefigurato o conseguito sia l’evento dannoso o pericoloso Sez. 5, n. 43342 del 19/10/2005, Sorbo, Rv. 232851 Sez. 1, n. 36299 del 12/09/2001, Giambo, Rv. 219898 . L’espressione evento dannoso o pericoloso , secondo questa tesi, deve ritenersi riferita alla nozione di evento in senso giuridico ed è idonea a comprendere qualsiasi offesa penalmente rilevante purché essa sia, sia in astratto in relazione alla natura del bene giuridico oggetto di tutela sia in concreto come contestata , di tale particolare modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio patrimoniale che l’autore del fatto si proponeva di conseguire o ha in effetti conseguito Sez. 5, Sentenza n. 27874 del 27/01/2016, Rapicano . Alla luce di tale ultima specificazione si evince che l’attenuante risulta inapplicabile con riguardo ai delitti che producono un danno o una situazione di pericolo di una qualche gravità e consistenza, nonché, ovviamente, a quelli la cui previsione è posta a tutela di beni fondamentali o diritti inviolabili o comunque contrassegnati da maggiore disvalore sociale. Tale condizione ostativa si verifica con il reato in esame, in quanto l’incriminazione di cui si tratta è intesa a salvaguardare beni fondamentali quali l’interesse pubblico a che il sistema elettronico di pagamento sia in qualsiasi caso utilizzato in modo corretto, nonché la fede pubblica, e non è quindi compatibile con la circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod., cfr. Sez. 2, n. 45902 del 15/11/2012, Criscuolo, Rv. 254359 più di recente, Sez. 4, Sentenza n. 2319 del 13/12/2019, Esposito Sez. 2, Sentenza n. 40875 del 18/07/2017, Carrera Sez. 7, Ordinanza n. 2835 del 12/12/2016, Ferri . Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di merito appare immune da censure, in quanto conforme all’orientamento ora richiamato. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.