Legittimo impedimento del difensore: l'udienza va rinviata anche nel procedimento di sorveglianza

La norma di cui all’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p. e quindi anche nel procedimento di sorveglianza.

Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 34100/19, depositata il 26 luglio. Il fatto. Il Tribunale di sorveglianza di Catania respingeva l’istanza presentata da un detenuto che chiedeva la concessione di misure alternative. La condanna in esecuzione era infatti stata pronunciata per il reato di evasione, ostativo alla concessione di misure alternative, ed era inoltre emersa la pericolosità sociale del condannato. Il difensore ha proposto ricorso dinanzi ai Giudici della Cassazione denunciando la violazione dell’art. 66 c.p.p. per essersi tenuta l’udienza nonostante la sua richiesta di rinvio per motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di rinvio per impedimento del difensore per motivi di salute motivando, da un lato, sull’inapplicabilità al rito camerale dell’istituto di cui all’art. 420- ter c.p.p. e, dall’altro, ritenendo che, in quanto malattia di lunga durata, il difensore avrebbe dovuto prevedere l’impedimento con conseguente obbligo di nominare un sostituto processuale. Rilevanza del legittimo impedimento. Richiamando la giurisprudenza pronunciatasi in merito, il Collegio riconosce che pur a fronte di una disciplina processuale effettivamente carente nel disciplinare il diritto di difesa nei riti camerali, si ritiene che l’esigenza della effettività del diritto di difesa [] impone di considerare non equipollente la posizione del difensore nominato per l’udienza rispetto a quella del difensore sostituito, ai sensi della’rt. 97, comma 4, c.p.p., in udienza . Ed infatti, laddove il legislatore ha ritenuto necessaria la presenza del difensore o questi abbia ritenuto utile la sua presenza, l’irrilevanza processuale dell’impedimento del difensore incide direttamente sul diritto di difesa, esercitato in tal caso tramite il difensore sostituto che però non può essere ritenuto equivalente a quello di fiducia o d’ufficio. In conclusione, viene affermato il principio di diritto secondo cui la norma di cui all’art. 420- ter , comma 5, c.p.p., si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p. e quindi anche nel procedimento di sorveglianza . Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 4 – 26 luglio 2019, n. 34100 Presidente Mazzei – Relatore Bianchi Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza depositata in data 29.11.2018 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha respinto l’istanza presentata da L.V.G. e avente ad oggetto la concessione di misure alternative alla detenzione. L’ordinanza ha rilevato che la condanna in esecuzione era stata pronunciata per titolo evasione ostativo alla concessione di misura alternativa inoltre, era emersa pericolosità sociale in ragione di reati successivi e informazioni negative. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di L.V.G. , denunciando violazione dell’art. 666 c.p.p., in quanto l’udienza si era tenuta nonostante la richiesta di rinvio, per motivi di salute, presentata dal difensore di fiducia. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo esame. 1. L’unico motivo di ricorso denuncia la nullità dell’ordinanza impugnata, pronunciata all’esito di udienza tenuta in assenza del difensore di fiducia, che aveva chiesto rinvio per impedimento determinato da motivi di salute. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto la richiesta di rinvio per impedimento del difensore, determinato da motivi di salute, con una doppia motivazione da una parte, ha ritenuto non applicabile al rito camerale l’istituto di cui all’art. 420 ter c.p.p., e, dall’altra, ha ritenuto In ogni caso che, essendo stata rappresentata la sussistenza di una malattia di lunga durata, si trattava di impedimento prevedibile, con conseguente obbligo per il difensore di nominare un sostituto processuale per l’udienza. Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte trattandosi di presupposti di fatto di questione processuale, risulta che il Tribunale, dopo aver consentito a richieste di rinvio del difensore motivate da ragioni di salute, all’udienza del 28.11.2018 all’ennesima richiesta di rinvio, motivata con certificazione medica, l’ha respinta, osservando che nel rito camerale sarebbe escluso l’istituto del legittimo impedimento del difensore e che, comunque, veniva prospettata una malattia di lunga durata e dunque prevedibile, di tal che il difensore avrebbe dovuto e potuto nominare un sostituto processuale. 2. Quanto alla applicabilità al rito camerale di cui all’art. 666 c.p.p., della norma di cui all’art. 420 ter c.p.p., comma 5, - che riconosce il diritto al rinvio dell’udienza preliminare in caso di impedimento del difensore per motivi di salute -, si tratta di questione controversa in giurisprudenza. La norma di cui all’art. 678 c.p.p., nel disciplinare la forma processuale del procedimento di sorveglianza, richiama l’art. 666 c.p.p., che disciplina il procedimento di esecuzione quest’ultima norma prevede un particolare procedimento in camera di consiglio, delineato, in via generale, dall’art. 127 c.p.p In particolare, mentre la disciplina generale, di cui all’art. 127 c.p.p., prevede la partecipazione non necessaria delle parti pubblico ministero, persone interessate e difensori , l’art. 666 c.p.p., disciplina un particolare procedimento in camera di consiglio con partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. 2.1. L’originaria impostazione del codice processuale dava rilievo ai motivi dell’assenza delle parti private e dei loro difensori solo nel procedimento di cognizione ordinario art. 486 c.p.p. , e si era ritenuto che la relativa disciplina non fosse applicabile ai procedimenti in camera di consiglio, anche se a partecipazione necessaria del difensore e, quindi nemmeno all’udienza preliminare Sez. Un., 8/04/1998, Cerroni, Rv. 210796 . Con la novella di cui alla L. 16 dicembre 1999, n. 479, l’istituto del legittimo impedimento a comparire delle parti è stato disciplinato direttamente con riferimento all’udienza preliminare art. 420 ter c.p.p. , e le norme processuali del giudizio di cognizione ordinario richiamano espressamente detta norma. Si era ritenuto, comunque, che la disciplina di cui all’art. 420 ter c.p.p., non fosse applicabile ai procedimenti in camera di consiglio, diversi dall’udienza preliminare, e ciò anche nel caso di procedimenti a partecipazione necessaria delle parti. In particolare, con riferimento all’assenza del difensore, si riteneva che il diritto di difesa fosse comunque garantito dall’obbligo per il giudice, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, di nominare un sostituto al difensore assente Sez. Un., 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146 . Questo orientamento era fondato sul dato letterale della normativa processuale la norma di cui all’art. 127 c.p.p., nel disciplinare il rito camerale a partecipazione facoltativa, dà rilievo al solo impedimento della parte privata che avesse chiesto di essere sentito, personalmente, mentre l’art. 666 c.p.p., che disciplina rito camerale a partecipazione necessaria del difensore, non disciplina il caso dell’impedimento del difensore assente. L’estensione dell’istituto dell’impedimento del difensore alla disciplina dell’udienza preliminare era motivato dalla nuova disciplina di quella fase processuale, che aveva assunto un ruolo maggiormente significativo. Diversamente, si riteneva, rispetto agli altri procedimenti in camera di consiglio, la cui disciplina il legislatore del 1999 non aveva innovato, nemmeno per quelli a partecipazione necessaria del difensore, pur trattandosi di elemento processuale in comune con l’udienza preliminare. Con particolare riferimento ai procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, si valorizzava la particolare pregnanza del principio della ragionevole durata del processo a fronte della condizione, di condannato, della parte privata di tali procedimenti. 2.2. La giurisprudenza ha successivamente mutato orientamento con particolare riferimento al rito camerale ai sensi dell’art. 599 c.p.p La norma processuale stabilisce che il giudizio di appello, che riguardi esclusivamente il trattamento sanzionatorio, si svolga nelle forme del rito camerale di cui all’art. 127 c.p.p., e dunque con partecipazione facoltativa delle parti. A norma dell’art. 443 c.p.p., il medesimo rito si applica, nel grado di appello, per i processi celebrati con rito abbreviato. Si è affermata Sez. Un., 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747 l’applicabilità dell’art. 420 ter c.p.p., anche al giudizio di appello nei procedimenti celebrati con rito abbreviato, sul rilievo che, ancor più che nell’udienza preliminare, si tratta di fase decisoria in cui si discute del merito e della fondatezza dell’imputazione. La mera facoltatività della presenza del difensore significa solo che il difensore può scegliere se partecipare, o meno, all’udienza, ma tale facoltà non determina la irrilevanza dell’impedimento a comparire del difensore che abbia scelto di partecipare all’udienza. 2.3. Si è poi riconosciuta la portata innovativa di tale pronuncia, nel senso del particolare rilievo, nella effettività del diritto di difesa, della presenza in udienza del difensore, sia esso fiduciario ovvero nominato d’ufficio, e quindi del superamento della già affermata equivalenza, ai fini del diritto di difesa, tra il difensore titolare del mandato, di fiducia o d’ufficio, difensionale e il sostituto nominato per l’udienza ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4. Si è quindi affermato l’orientamento secondo il quale nel rito camerale a partecipazione necessaria, e dunque anche nei procedimenti disciplinati dall’art. 666 c.p.p., si applica l’art. 420 ter c.p.p., con conseguente rilevanza dell’impedimento a comparire del difensore .Sez. 1, 3.5.2017, Recupero, Rv. 270343 Sez. 1, 7/02/2019, Ferretti, Rv. 275329 . 2.4. Questo collegio intende dare continuità all’orientamento, da ultimo, richiamato. Invero, pur a fronte di una disciplina processuale effettivamente carente nel disciplinare il diritto di difesa nei riti camerali, si ritiene che l’esigenza della effettività del diritto di difesa, che la Costituzione definisce inviolabile in ogni stato e grado del procedimento , impone di considerare non equipollente la posizione del difensore nominato per l’udienza rispetto a quella del difensore sostituto, ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, in udienza. In particolare, laddove il legislatore ritenga necessaria la presenza del difensore, ovvero questi abbia ritenuto utile la sua presenza all’udienza, la irrilevanza processuale dell’impedimento del difensore incide direttamente sulla effettività del diritto di difesa, che, anche con l’assistenza del sostituto, nominato ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, non potrà essere esercitata secondo quanto stabilito dal difensore nominato. Si deve rilevare che la previsione normativa della presenza solo facoltativa del difensore non lede il diritto di difesa, in quanto rimane nella facoltà del difensore nominato di scegliere, evidentemente nell’interesse dell’assistito, se partecipare o meno all’udienza, mentre, qualora il legislatore ritenga necessaria la presenza del difensore ovvero nel caso in cui questi ritenga di dover partecipare all’udienza, la irrilevanza dell’assoluto impedimento del difensore a comparire determina una effettiva lesione del diritto di difesa, che viene esercitato tramite l’assistenza assicurata dal difensore sostituto ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, che non può essere ritenuta equivalente a quella del difensore nominato di fiducia o di ufficio. Il Collegio quindi ritiene che debba essere affermato il principio di diritto secondo il quale La norma di cui all’art. 420 ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di cui all’art. 666 c.p.p., e quindi anche nel procedimento di sorveglianza . 3. Con riferimento al rilievo della omessa nomina di un sostituto processuale, si deve rilevare che, anche con riferimento all’impedimento del difensore per motivi di salute, il difensore, ove l’impedimento sia prevedibile od evitabile, ha l’onere di designare un sostituto, ovvero di dar conto delle ragioni che non consentono la nomina del sostituto Sez. Un., 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267747 . Sussiste il denunciato vizio motivazionale, in quanto il Tribunale ha ritenuto la prevedibilità dell’impedimento, e quindi l’obbligo del difensore di nominare un sostituto, senza disporre accertamenti medici e in contraddizione con quanto ritenuto in occasione delle precedenti richieste di rinvio, laddove, a fronte di malattia conseguente al medesimo intervento chirurgico, era stato, ritenuto, la sussistenza dell’impedimento e la non necessità della nomina di un sostituto processuale. 4. Va dunque pronunciato annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania perché provveda a rinnovare l’udienza, in contraddittorio con le parti, per l’esame della istanza presentata da L.V.G. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.