Hashish in casa: la suddivisione in quattro involucri non basta per escludere l’uso personale

Cadono definitivamente le accuse nei confronti di un uomo, finito sotto processo per detenzione a fini di cessione degli oltre 11 grammi di hashish da lui occultati nel cucinino di casa. Il dato relativo alla suddivisione della sostanza in quattro involucri non è ritenuto sufficiente per mettere in discussione l’uso meramente personale.

Lecito il possesso di oltre 11 grammi di hashish pari a 39 dosi medie singole . Irrilevante il fatto che la sostanza, occultata nel cucinino di casa, sia stata rinvenuta già suddivisa in quattro involucri. Tale dettaglio non è sufficiente ad escludere che la droga fosse destinata, come sostenuto dalla persona sotto processo, ad un uso esclusivamente personale Cassazione, sentenza n. 32523/2019, Sezione Quarta Penale, depositata il 22 luglio Casa. A dare il ‘la’ alla querelle giudiziaria è il ritrovamento di quasi 11 grammi e mezzo di hashish suddivisi in quattro parti nella casa di un uomo nel Cuneese. Passaggio successivo è il processo, che si conclude, prima in Tribunale e poi in Corte d’Appello, con una condanna per detenzione a fine di cessione di quattro involucri di hashish. Per i Giudici di merito la prova della destinazione alla vendita ad altre persone è legata a doppio filo alla presentazione della droga in quattro dosi, contenute in piccoli involucri . In sostanza, non è verosimile che l’uomo suddividesse in piccoli involucri e confezionasse l’hashish destinato al suo uso personale , spiegano i giudici, e quindi è logico ipotizzare una illecita detenzione della droga. Uso. La decisione della Corte d’Appello viene fortemente contestata dall’uomo che, tramite il proprio avvocato, propone ricorso in Cassazione, mettendo sul tavolo tutte le carte a proprio favore. Obiettivo della linea difensiva è dimostrare l’esistenza di tutti i presupposti per dare forza all’ipotesi dell’ uso esclusivamente personale della droga. E in questa ottica il legale parla di neutralità probatoria del dato quantitativo e delle modalità di custodia l’hashish era occultato in un cassetto del cucinino e sottolinea l’assenza di ulteriori elementi che in genere corredano l’attività di spaccio, come bilancini di precisione, involucri e denaro . Il legale propone poi anche una visione alternativa, spiegando che il proprio cliente è tossicodipendente e non ha confezionato la sostanza stupefacente , bensì l’ha acquistata per sé stesso già distribuita nei quattro involucri poi rinvenuti nella sua abitazione. Tale visione è ritenuta plausibile dai Giudici della Cassazione, i quali ricordano in premessa che il legislatore non ha inteso incriminare la detenzione, in sé, di droga, ma la detenzione che risulti finalizzata non già all’esclusivo uso personale ma alla cessione, ovvero anche alla cessione . Ebbene, in questa vicenda, a fronte di un quantitativo modesto , i magistrati ritengono che la sola suddivisione dell’hashish in quattro involucri non è dimostrativo della finalità alla cessione ad altre persone, ben potendo essere stata la sostanza acquistata già suddivisa . Questo elemento, e la totale assenza di ulteriori possibili indici materiale per la pesata e per il confezionamento, denaro della destinazione alla cessione fanno cadere definitivamente ogni accusa.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 26 giugno – 22 luglio 2019, n. 32523 Presidente Fumu – Relatore Cenci Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Torino il 9 gennaio 2019 ha integralmente confermato la sentenza con cui il G.u.p. del Tribunale di Cuneo il 19 ottobre 2015, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto Gi. De Si. responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione quattro dosi singole di hashish del peso complessivo di 11,485 grammi, da cui è possibile ricavare 39 dosi medie singole, commesso il 1. ottobre 2013, e, con l'aumento per la recidiva qualificata ed operata la diminuzione per il rito, lo ha condannato alla pena di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge e difetto di motivazione. 2.1.Con il primo motivo, in particolare, lamenta inosservanza dell'art. 464-quater cod. pen. recte cod. proc. pen. e, nel contempo, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione reiettiva del motivo di appello concernente la mancata concessione all'imputato dell'istituto della messa alla prova. In particolare, si censura la giustificazione del diniego da parte del G.i.p. in base alla istanza di rinvio presentata dal difensore, provenendo il processo già da un rinvio, ed alla mancanza di procura speciale, invece presente - si assume - in atti, evidenziando che l'avere illogicamente trattato i due riferiti aspetti procedurali prima di quello sostanziale, cioè la mancanza dei requisiti di legge, creerebbe confusione e contraddittorietà. Si assume, inoltre, che la Corte di merito non si sarebbe confrontata con le ragioni svolte in appello, cioè che non sarebbe consentito, ad avviso del ricorrente, a fronte di una istanza di messa alla prova, anticipare la valutazione prognostica ex art. 464-quater cod. proc. pen. ad un momento precedente l'elaborazione del programma ad opera dell'Ufficio esecuzione penale esterna, programma che di tale valutazione costituirebbe l'imprescindibile presupposto. 2.2. Mediante il secondo motivo il ricorrente si duole di mancanza di apparato giustificativo e/o di manifesta illogicità della motivazione circa la prova della destinazione alla cessione ad altri, anziché al mero consumo personale, dello stupefacente, avendo i Giudici di merito incentrato la valutazione solo sulla presentazione della droga in quattro dosi, contenute in piccoli involucri, ciò che - si legge alla p. 4 della sentenza impugnata - rende evidente la loro illecita destinazione non essendo verosimile che il De Si. suddividesse in piccoli involucri e confezionasse l'hashish destinato al suo uso personale , trascurando, ad avviso del ricorrente, la ritenuta neutralità probatoria del dato quantitativo peso complessivo di 11,485 grammi, da cui è possibile ricavare 39 dosi medie , delle modalità di custodia in un cassetto del cucinino e dell'assenza di ulteriori elementi che in genere corredano l'attività di spaccio bilancini di precisione, involucri, denaro etc . Ad avviso del ricorrente, sarebbe del tutto gratuito, in assenza di ulteriori evidenz[e] sintomatiche della destinazione allo spaccio, l'attribuire al ricorrente, la cui condizione di tossicodipendenza è pacifica in atti, di avere confezionato la sostanza stupefacente e non, invece, quella di averla acquistata per se stesso già distribuita nei modi sopra detti così alle pp. 4-5 del ricorso . Domanda, in definitiva, l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 1.1. Quanto al primo motivo, si prende atto che è già stato posto con l'atto di appello pp. 1-2 e che si rinviene risposta alla p. 4 della sentenza impugnata, ove si osserva, tra l'altro, che la presenza di precedenti specifici reiterati di cui si dà atto alla penultima pagina della sentenza di primo grado ha indotto il Giudice a ritenere improbabile che l'imputato si astenga per il futuro dalla commissione dei reati, requisito previsto dall'art. 464-quater, comma 3, prima parte, cod. proc. pen. Si tratta di affermazione in linea con Sez. 4, n. 9851 del 26/11/2015, dep. 2016, Quiroz, Rv. 266299-01, secondo cui La concessione del beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 bis cod. pen, è rimessa al potere discrezionale del giudice e postula un giudizio volto a formulare una prognosi positiva riguardo all'efficacia riabilitativa e dissuasiva dei programma di trattamento proposto e alla gravità delle ricadute negative sullo stesso imputato in caso di esito negativo. In motivazione la Corte ha precisato che anche la presenza di un precedente penale specifico può essere discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizzarle in senso negativo nella stima della prognosi . In ogni caso, risulta tranciante la constatata mancanza di procura speciale v. infatti p. 4 della sentenza impugnata , essendo stata la stessa, depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2013, conferita all'avv. Lu. Ch., del Foro di Cuneo, che era assente all'udienza, in cui l'imputato, non presente, era assistito da altro difensore, l'avv. Fantino v. verbale del 19 ottobre 2015 . 1.2. Quanto al secondo motivo, i Giudici di merito hanno ritenuto che la suddivisione della sostanza di quantità poco superiore ad 11 grammi, da cui è possibile ricavare 39 dosi medie in quattro involucri costituisca prova della destinazione alla cessione, trascurando l'argomento difensivo p. 5 del ricorso dell'acquisto della sostanza già suddivisa in quattro involucri e, più in generale, pretermettendo la verifica circa la presenza nel caso concreto di indici della finalizzazione della detenzione alla cessione ovvero anche alla cessione ad altri. Infatti, è ben noto che dal combinato disposto degli artt. 73 e 75 del D.P.R. n. 309 del 1990 si desume che il legislatore non ha inteso incriminare la detenzione, in sé, di droga ma la detenzione che risulti finalizzata non già all'esclusivo uso personale ma alla cessione ovvero anche alla cessione e che al riguardo occorre avere riferimento alla presenza o meno di indici sintomatici di tale destinazione. Ciò a partire dalla fondamentale pronunzia di Sez. U, n. 4 del 28/05/1997, P.M. in proc. Iacolare, Rv. 208117-01 secondo cui Poiché, per effetto dell'esito referendario D.P.R. 5 giugno 1993, n. 171 , è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo per le ipotesi di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia corre/abile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lett. e dell'art. 606 cod. proc. pen. Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi parimenti sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi , con affermazione costantemente fatta propria dalle Sezioni semplici successive, che hanno affermato che In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463-01 in conformità, tra le numerose, Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604-01 Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, D'Incontro, Rv. 216315-01 Sez. 4, n. 2298 del 03/02/1998, Calamanti V. ed altri, Rv. 210397-01 e che La destinazione della droga al fine di spaccio può essere dimostrata in base ad elementi oggettivi univoci e significativi, quali il notevole quantitativo della droga, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizzava per il confezionamento delle dosi e le modalità di detenzione della droga nella specie trattavasi di gr. 791,24 netti di hashish, contenenti mg. 34061 di principio attivo, utilizzabili per la preparazione di n. 1702 dosi, in parte nascosti nel cruscotto dell'autovettura, in parte addosso al soggetto, in parte a casa, in cui vi erano cartine e bilancino Sez. 4, n. 36755 del 04/06/2004, Vidonis, Rv. 229686-01 in conformità, ex plurimis, cfr. Sez. 6, n. 6282 del 19/04/2000, D'Incontro, cit. . Trattandosi di quantitativo modesto - poco più di undici grammi - la sola suddivisione in quattro involucri è elemento non univocamente dimostrativo della finalità alla cessione, ben potendo essere stata la sostanza acquistata già suddivisa, evenienza con la quale i giudici di merito non si sono confrontati in alcun modo e, nella totale assenza di ulteriori possibili indici della destinazione alla cessione della, pur sussistente, detenzione materiale per la pesata e per il confezionamento, denaro etc , discende, di necessità, la soluzione in dispositivo. 2. Consegue dunque l'annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.