Pedofilia e decadenza dalla potestà genitoriale non fanno venire meno l’obbligo di mantenimento

Rimessa in discussione l’assoluzione pronunciata in appello. Necessario un nuovo processo, tenendo a mente che la condizione di detenzione e la decadenza dalla responsabilità genitoriale non sono elementi sufficienti per cancellare il dovere del genitore di assicurare i mezzi di sussistenza alla prole.

In carcere perché colpevole di pedofilia a danno dei figli minorenni e, di conseguenza, privato della potestà genitoriale. Questi elementi non possono certo giustificare il fatto che l’uomo sia venuto ulteriormente meno ai propri obblighi, non versando all’ex moglie e alla prole l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile Cassazione, sentenza n. 31561/19, sez. VI Penale, depositata oggi . Assegno. Una volta ricostruita la delicata vicenda, l’uomo – già condannato per pedofilia nei confronti dei figli – finisce sotto processo per non avere versato all’ex moglie e alla prole l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice civile in sede di separazione. Gli elementi probatori a disposizione sono ritenuti sufficienti in Tribunale per una condanna. Di parere opposto, a sorpresa, invece, i giudici della Corte d’appello, i quali ritengono privo di fondamento il castello accusatorio. Come si spiega questa decisione? Per i giudici basta considerare che l’uomo è stato detenuto per cinque anni per gravi reati ai danni dei figli , è stato privato del diritto di vedere i figli e, quindi, in costanza di detenzione non ha potuto provvedere al loro mantenimento . Dovere. Il pronunciamento d’Appello viene fortemente contestato dall’ex moglie dell’uomo sotto processo. A testimoniarlo è il ricorso proposto in Cassazione, ricorso finalizzato ad evidenziare le colpe dell’ex marito. In questa ottica, il legale della donna sottolinea che l’ex coniuge della sua cliente, una volta cessata la detenzione e dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e ottenuto il divorzio , non ha più voluto avere rapporti con i figli dopo avere commesso nei loro confronti gravi atti di pedofilia e non ha mai provveduto al loro mantenimento né a quello dell’ex consorte, pur percependo quale disoccupato una indennità di mobilità e abitando nella casa coniugale . Mentre, invece, l’ex moglie, sottolinea il legale, con i suoi modesti redditi da lavoro e l’aiuto dei parenti ha mantenuto sé stessa e i figli . Le obiezioni proposte dall’avvocato sono quantomeno plausibili, secondo i giudici della Cassazione, e sicuramente sufficienti a mettere in discussione il pronunciamento della Corte d’appello. Per i magistrati del ‘Palazzaccio’, innanzitutto, bisogna sempre tenere a mente che il dovere di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni, sancito dalla Costituzione, sussiste e rileva anche indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale , e permane anche nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale perché tale provvedimento ha la funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi ma non valgono a liberare i genitori dai loro obblighi . Allo stesso tempo, lo stato di prolungata detenzione del genitore non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell’obbligo di prestare i mezzi di sussistenza , perché la responsabilità per l’omessa prestazione non è esclusa dall’indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa è dovuta, anche parzialmente a colpa dell’obbligato . Applicando la prospettiva tracciata dai giudici, è evidente la fragilità della decisione d’Appello, laddove si è esclusa la sussistenza dell’obbligo di mantenimento dei figli solo in considerazione dello stato di detenzione del padre e si è dimenticato che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l’obbligo di assicurare ai figli i mezzi di sussistenza . Necessario ora, quindi, un nuovo processo di secondo grado per valutare meglio la condotta dell’uomo sotto processo, tenendo a mente i paletti fissati dalla Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 aprile – 17 luglio 2019, n. 31561 Presidente Fidelbo – Relatore Costanzo Ritenuto in fatto 1.Con sentenza n. 1932/2018 del 14/05/2018, la Corte di appello di Catanzaro, riformando la decisione del Tribunale di Castrovillari del 3/02/2016, ha assolto Le. Pa. dal reato ascrittogli ex artt. 570, comma 2 n. 2, cod. pen. per non avere fatto mancare dall'anno 2006 con condotta perdurante alla moglie Mo. Br. e ai figli minorenni, affidati in sede di separazione alla madre, la somma mensile fissata dal Giudice civile, ritenendo che, poiché l'imputato è stato detenuto dal 2006 al 2010 per gravi reati nei confronti dei figli, in costanza di detenzione e privato del diritto di vedere i figli, non abbia potuto provvedere al mantenimento degli stessi e osservando che la condotta contestata si colloca in un quadro di rapporti familiari anche con i figli di tale gravità da cancellare la rilevanza del reato ascrittogli che resta necessariamente assorbito p. 2 . 2. Nel ricorso presentato dal difensore della parte civile Mo. Br. si chiede l'annullamento della sentenza deducendo a violazione dell'art. 570 cod. pen., perché il reato per il quale si procede è permanente e, pertanto, la condotta va valutata anche dal 2010, quando è cessata la detenzione di Pa., il quale da allora, dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale e ottenuto il divorzio, non ha più voluto avere rapporti con i figli dopo avere commesso i gravi atti di pedofilia nei loro confronti per i quali è stato condannato e non ha mai provveduto al loro mantenimento né a quello della ex moglie - pur percependo, quale disoccupato, una indennità di mobilità e abitando nella casa coniugale - mentre la ricorrente, con i suoi modesti redditi da lavoro e l'aiuto dei parenti, ha mantenuto se stessa e i figli b vizio di motivazione in relazione all'art. 570 cod. pen., per avere riformato la sentenza di primo grado senza indicare erroneità o vizi di motivazione nel suo contenuto. Considerato in diritto 1. Il dovere di procurare i mezzi di sussistenza ai figli minorenni sancito dall'art. 30, comma 1, Cost. sussiste e rileva per la configurabilità del reato ex art. 570, comma 2, cod. pen. anche indipendentemente dalla formale attribuzione della responsabilità genitoriale Sez. 6, n. 10091 del 10/10/2018, dep. 2019 , Rv. 275160 Sez. 6, n. 53123 del 19/11/2014, Rv. 261667 e permane anche nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, perché i provvedimenti adottati ex art. 330 cod. civ. hanno la funzione di impedire che i figli subiscano pregiudizi ma non valgono a liberare i genitori dai loro obblighi Sez. 6, n. 16559 del 27/03/2007, Rv. 236581 . In questo quadro, lo stato di prolungata detenzione dell'obbligato non può considerarsi una causa giustificativa del suo inadempimento dell'obbligo di prestare i mezzi di sussistenza, perché la responsabilità per l'omessa prestazione non è esclusa dall'indisponibilità dei mezzi necessari, quando questa sia dovuta, anche parzialmente, a colpa dell'obbligato, ma può rilevare ai fini della verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, consistente nella volontà cosciente e libera di sottrarsi, senza giusta causa, agli obblighi inerenti alla propria qualità Sez. 6, n. 41697 del 15/09/2016, Rv. 268301 Sez. 6, n. 4960 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262157 . Lo stato di detenzione dell'obbligato può configurarsi quale scriminante a condizione che il periodo di detenzione coincida con quello dei mancati versamenti e l'obbligato non abbia percepito comunque dei redditi Sez. 6, n. 2381 del 15/12/2017, dep. 2018, Rv. 272024 . 2. La motivazione della sentenza impugnata è in contrasto con i principi di diritto sopra richiamati perché esclude la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei figli solo in considerazione della stato di detenzione dell'imputato e, inoltre, trascura che, comunque, la sua detenzione è cessata nel 2010 come nella stessa sentenza indicato e con una erronea valutazione della rilevanza dei rapporti con i familiari, trascurando che, come sopra osservato, la decadenza dalla responsabilità genitoriale non elide l'obbligo di assicurare ai figli i mezzi di sussistenza. Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo giudizio - ex art. 622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello -per valutare la condotta di Le. Pa. tenendo presente che il dovere di assicurare ai figlia minorenni i mezzi di sussistenza non viene meno con la decadenza dalla responsabilità genitoriale, che esso non è escluso automaticamente dalla condizione di detenzione e, inoltre, che l'inadempimento dell'imputato si è protratto anche dopo la cessazione della detenzione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.