L’istanza di oblazione non deve essere reiterata nelle udienze successive all’apertura del dibattimento

La richiesta di oblazione deve essere effettuata prima dell’apertura del dibattimento, senza alcun obbligo stabilito a pena di inammissibilità di reiterazione della stessa in udienza.

Questa la decisione della Corte di Cassazione n. 30699/19, depositata il 12 luglio. Il caso. Il Tribunale di Napoli condannava l’imputato alla pena dell’ammenda per alcuni dei reati contenuti nell’art. 159 del T.U sulla salute e sicurezza sul lavoro. Avverso tale pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge in relazione all’ordinanza che rigettava la sua richiesta di oblazione. Egli, infatti, affermava di aver eliminato tutte le conseguenze dannose dei reati e di avere richiesto l’oblazione mediante apposita istanza depositata presso la cancelleria, la quale era stata rigettata dal Tribunale sulla base del presupposto che non sussisteva la procura speciale a tal fine e che mancava la riproposizione della stessa richiesta in udienza. La richiesta di oblazione. La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, rilevando che il ricorrente aveva presentato l’istanza di oblazione tramite il proprio difensore munito di procura speciale, depositandola in cancelleria prima dell’apertura del dibattimento e che il Giudice aveva rigettato la stessa sul presupposto che la stessa non fosse accompagnata da apposita procura speciale quando essa era chiara ed inequivoca , e che non fosse stata reiterata dall’imputato nelle successive udienze dibattimentali. In merito a quest’ultima affermazione del Giudice, la Corte osserva che l’istanza di oblazione va effettuata prima dell’apertura del dibattimento, potendo essere depositata in cancelleria non necessariamente tra gli atti preliminari al dibattimento, non esistendo alcun obbligo di reiterazione in udienza della stessa a pena di inammissibilità. Affermato ciò, gli Ermellini ravvisano che la richiesta di oblazione era stata regolarmente proposta dall’imputato, riscontrando un errore del Giudice sulla decisione della stessa. Dunque, tenendo conto del fatto che non è previsto alcun mezzo di impugnazione avverso l’ordinanza che rigetta l’istanza di oblazione, potendosi essa impugnare mediante la sentenza che definisce il giudizio, la Corte di Cassazione annulla la decisione impugnata e rinvia gli atti al Tribunale.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 18 giugno – 12 luglio 2019, n. 30699 Presidente Izzo – Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Napoli Nord con sentenza del 30 novembre 2018 condannava M.S. alla pena di Euro 4200,00 di ammenda per i reati di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 159 in relazione agli artt. 114 e 159 in relazione all’art. 122, art. 87, comma 3, lett. D e art. 159 in relazione al art. 96 reati accertati il 21 maggio 2015. 2. M.S. , tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dal disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1. 2. 1. Violazione di legge, art. 162 bis c.p. in relazione all’ordinanza di rigetto dell’oblazione. Il ricorrente aveva eliminato tutte le conseguenze dannose dei reati e aveva richiesto l’oblazione con istanza depositata in cancelleria. Il Tribunale rigettava l’istanza in quanto non c’era la procura speciale e perché la stessa non era stata riproposta in udienza. Entrambe le circostanze sono frutto di un’errata valutazione del Tribunale, la procura speciale era allegata all’istanza e la stessa si deposita unitamente al ricorso la procura speciale è stata conferita espressamente anche per l’istanza di oblazione , inoltre nessuna norma prevede la reiterazione dell’istanza in udienza. Ha chiesto pertanto l’annullamento della decisione impugnata. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato. Il ricorrente tramite il proprio difensore munito di procura speciale aveva presentato istanza di oblazione, depositando la stessa in cancelleria, il 9 giugno 2017, cioè prima dell’apertura del dibattimento. Lo stesso Tribunale del resto dà atto in sentenza che ci sono stati alcuni rinvii chiesti dal ricorrente proprio per perfezionare l’istanza di oblazione. Tuttavia poi, in sentenza, il Giudice rigettava l’istanza in quanto mancava la procura speciale e la domanda di oblazione non era stata ripresentata nelle successive udienze, anche in considerazione dell’assenza sia del difensore e sia dell’imputato alle udienze. Il giudice ha rigettato l’istanza di oblazione sul presupposto dell’assenza della procura speciale, invece la stessa era chiara ed inequivoca vedi la procura speciale depositata unitamente al ricorso introduttivo in cassazione . Inoltre il rigetto è avvenuto anche perché l’imputato non aveva reiterato l’istanza nelle successive udienze dibattimentali, in relazione all’assenza. L’istanza di oblazione deve essere effettuata prima dell’apertura del dibattimento e la stessa può essere anche depositata in cancelleria non necessariamente agli atti preliminari al dibattimento, e nessun obbligo sussiste, a pena di inammissibilità, di reiterazione in udienza anche perché aperto il dibattimento la questione dell’oblazione è preclusa. Infatti, solo nell’ipotesi in cui la domanda di oblazione sia stata correttamente proposta in sede di opposizione a decreto penale, ed erroneamente non accolta, non opera, nel giudizio conseguente all’opposizione, il divieto di presentazione di un’ulteriore domanda, sicché è dovere del giudice del dibattimento prendere in considerazione detta richiesta. Sez. U, n. 47923 del 29/10/2009 - dep. 15/12/2009, D’Agostino, Rv. 24482001 . Nel caso in giudizio l’istanza di oblazione è stata regolarmente proposta e su di essa il giudice si è pronunciato in maniera errata, ritenendo la mancanza della procura speciale e l’assenza di una reiterazione dell’istanza reiterazione non necessaria. 3. 1. Avverso l’ordinanza che rigetta l’istanza di oblazione non è previsto alcun mezzo di impugnazione Sez. 3, n. 23605 del 23/03/2001 - dep. 11/06/2001, Lorusso, Rv. 21893501 ma gli eventuali vizi del provvedimento possono impugnarsi con la sentenza che definisce il giudizio Sez. 4, n. 34667 del 22/06/2010 - dep. 24/09/2010, Canova, Rv. 24808101 , come nel nostro caso. La sentenza deve quindi annullarsi con rinvio al Tribunale di Napoli Nord per la pronuncia sull’istanza di oblazione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli Nord.