È dolo se la lama va più in fondo

Rissa con il morto i fendenti del coltello utilizzato per l’aggressione erano profondi ed incisivi, incompatibili, quindi, con una caratterizzazione solo colposa dell’atteggiamento psicologico dell’offensore.

Così la Cassazione, con sentenza n. 30707/19, depositata il 12 luglio. Il fatto. Rissa fra extracomunitari e ci scappa il morto. Ma il quadro probatorio è fosco, non ci sono testimoni attendibili se non per parti della condotta omicida, le videoregistrazioni raccolgono solo frammenti del diverbio poi sfociato nel più nefasto epilogo. Gli inquirenti hanno tratto giovamento dalle intercettazioni disposte nei confronti degli interessati o presenti al fatto, nelle quali annuiscono a quanto realmente accaduto, pur senza esporsi troppo. Nel torbido delle ricostruzioni processuali assunse un ruolo decisivo la perizia autoptica sul corpo del malcapitato, i fendenti del coltello utilizzato per l’aggressione erano profondi ed incisivi, di per sé incompatibili con una caratterizzazione solo colposa dell’atteggiamento psicologico dell’offensore. La Corte d’Appello condanna per il più grave reato di omicidio doloso, ricorre l’imputato onde sostenere una differente ricostruzione del fatto e l’illogicità di quella che ha condotto a condanna. In particolare, la profondità del taglio sarebbe dovuta alla cinetica dei movimenti dell’offeso e la reazione dell’offensore alle minacce a lui rivolte dall’offeso, più aggressore che vittima. La Cassazione, vagliando la tenuta logica dell’impianto motivazionale licenziato dai giudici del merito – fra elementi testimoniali ondivaghi ed attendibilità tutte da verificare -, specifica la compatibilità di alcune circostanze di reato con la fattispecie tipica dell’omicidio volontario ex art. 575 c.p La profondità del fendente fa l’intenzione. Quando il quadro probatorio è difficile, assumono un ruolo decisivo le risultanze autoptiche, se idonee ad escludere ipotesi di ricostruzione degli eventi diverse da quelle ritenute più attendibili dai giudicanti. In particolare viene sconfessata dai giudici del merito – e la motivazione è stata ritenuta immune da critiche per la Cassazione – l’ipotesi che l’imputato avesse agitato in mano la lama ai soli fini difensivi e che il taglio fosse stato procurato dalla caduta accidentale a terra dell’offeso. In tal caso la rilevazione peritale ha necessitato di pochi riscontri probatori a conforto, che avrebbero descritto un’aggressione decisa e repentina del reo e non una colluttazione prolungata composta da più frammenti di condotta fra i quali collocare l’eventuale caduta della vittima. Il dolo d’impeto può anche essere eventuale”. Non esiste alcuna incompatibilità logica e giuridica. L’agire repentino dell’offensore non esclude la coscienza della previsione dell’evento – di cui l’offensore accetta il rischio del verificarsi -, e si manifesta nell’atto immediatamente precedente all’offesa. Afferisce cioè alla messa in esecuzione di una volontà omicida già elaborata. Si può ossia collocare a distanza logica e temporale dall’elaborazione di un dolo mirante ad offendere, in particolare in riferimento agli individui/offensori particolarmente attenti, per formazione ed indole, alla meditazione di una condotta illecita in tempi protratti e dilungati - che eventualmente possa condurre a morte -. Quando si uccide, difficile riconoscere l’attenuante della provocazione ex art. 62, n. 2, c.p Occorre adeguatezza e proporzione nell’offesa. Di per sé difficili da ammettere quando una volontà omicida è tesa a sottrarre il bene fondamentale della vita alla vittima, pur a seguito di condotte prevaricatorie o provocanti della medesima vittima. La Cassazione pare definire un punto fermo solo la morte esclude l’attenuante della provocazione. In tutti gli altri casi si deve accedere ad un giudizio di adeguatezza che tenga conto dei beni reciprocamente offesi e li soppesi ai fini del riconoscimento dell’attenuante.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 21 maggio – 12 luglio 2019, n. 30707 Presidente Mazzei – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 9 marzo 2018 la Corte di Assise di appello di Brescia confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Bergamo, che in data 12 gennaio 2017 all’esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato l’imputato D.G.M. colpevole dei reati di omicidio commesso in danno di Di.Pa.Am. e del porto ingiustificato al di fuori dell’abitazione di un coltello, unificati per continuazione tra loro, e lo aveva condannato alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione, alle pene accessorie di legge ed al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, col riconoscimento di una provvisionale in loro favore. 1.1 Il verdetto di colpevolezza riguarda l’aggressione portata la sera del 30 ottobre 2015 in Bergamo dall’imputato in danno del Di. costui, inseguito dal gestore del bar , odierno imputato, col quale aveva ingaggiato una lite sfociata in una colluttazione, era stato colpito con un fendente sferrato con uno strumento affilato da punta e da taglio, verosimilmente un coltello dalla lunga lama, mai in seguito ritrovato, ed aveva riportato trauma cranico, lesione cardiaca e shock emorragico, da cui era derivato il decesso dopo il trasporto al pronto soccorso del locale ospedale. I giudici di merito, sulla scorta di quanto riferito da due testi oculari, presenti all’esterno del bar dell’imputato in compagnia della vittima prima del litigio, delle immagini estrapolate dal servizio di videosorveglianza attivo sul luogo, dell’accertamento autoptico e dalle tracce ematiche presenti sulla sede stradale ricostruivano l’accaduto nei seguenti termini tra Di. e l’imputato era da tempo insorta una forte ostilità, originata dalla presenza molesta del primo nei pressi del locale del secondo, dai disordini provocati dal Di. in precedenti occasioni e dall’attività di spaccio di stupefacenti dallo stesso condotta nonostante il dissenso dell’imputato, che lo aveva allontanato più volte dal luogo ed aveva ingaggiato con la sua persona degli scontri violenti, riportando anche delle lesioni. La sera del decesso del Di. , mantenutosi sempre sul marciapiedi all’esterno del bar, intento a bere una birra, questi, visto il D. farglisi incontro, si era allontanato a piedi, ma era stato seguito e spintonato, al che aveva reagito e ne era nata una colluttazione con la caduta a terra dei due contendenti, che, seppur separati dall’intervento dei presenti, avevano ripreso la lite, nel corso della quale il D. aveva inferto un violento colpo al torace dell’avversario con un coltello a serramanico, così descritto dai testi D. e M. , quindi si era allontanato, disinteressandosi delle sorti del ferito, il quale si era rialzato barcollando per poi accasciarsi al suolo ed essere soccorso dagli astanti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore per chiederne l’annullamento per a violazione di legge in relazione agli artt. 42, 43, 52 e 59 c.p. quanto al riconoscimento dell’elemento soggettivo del reato ed alla negazione della scriminante della legittima difesa violazione di norme processuali per la omessa valutazione e la valutazione parziale degli atti d’indagine che fondavano il ragionevole dubbio dell’innocenza dell’imputato e della sussistenza della causa di giustificazione della legittima difesa putativa omessa motivazione quanto all’ipotesi dell’omicidio colposo con colpa cosciente e manifesta illogicità della motivazione anche per travisamento della prova in ordine alla intenzione omicidiaria diretta. La Corte di merito ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice per respingere la deduzione difensiva, che assume il fatto delittuoso commesso per colpa, e non con dolo, nemmeno nella forma eventuale, secondo quanto poteva dedursi dalle dichiarazioni rilasciate al difensore da D.O. , non smentito efficacemente dalle deposizioni dei testi di origine senegalese, dei quali il D. non si era trovato in posizione idonea ad avere la completa visuale su quanto era accaduto tra il Di. ed il D. per quanto emerso dalla conversazione intercettata il 31/10/2015 progr. 15. Nel corso del dialogo egli aveva affermato di aver visto l’imputato estrarre il coltello, ma non l’accoltellamento,ed inseguire la vittima in tempi non incompatibili con la prospettazione difensiva, secondo la quale egli aveva affrontato il Di. con l’arma da taglio dopo una prima colluttazione tra i due. Il dubbio sul reale svolgimento degli accadimenti è giustificato dall’assenza di testimonianze descrittive del momento dell’accoltellamento, dalla parzialità delle riprese video per il funzionamento degli impianti con rotazione di soli 180 gradi con soluzione di continuità,e dall’essere stata compiuta l’azione dopo un primo confronto ed il rientro dell’imputato nel locale. È dunque illogica l’affermazione della Corte di appello, secondo la quale sarebbe inattendibile quanto sostenuto dall’imputato di avere prelevato dal bancone del bar il primo oggetto rinvenuto, smentita dalle ulteriori risultanze delle indagini e dall’accertamento medico-legale, che non consentiva di ritenere fosse stato impiegato un coltello a serramanico in quanto la lunghezza del tramite intracorporeo di 19 cm., oltre a 2-3 cm. corrispondenti alla parete toracica perforata, è stata ritenuta compatibile con l’uso di arma bianca dotata di punta acuminata e di lama tagliente, tipo un coltello o un pugnale, non con un coltello a serramanico, che per la sua struttura avrebbe lasciato una traccia nel tramite intracorporeo e nella lesione come descritto dal Dott. B. . Tanto smentisce l’attendibilità dei testi D. e M. e prova il travisamento per omissione compiuto dalla Corte di appello. Anche la circostanza che la vittima prima dello scontro avesse tenuto in mano una bottiglia di birra è stata travisata non soltanto il dato è confermato dal rinvenimento della bottiglia al di sotto di un’autovettura, ma la smentita offerta dagli amici della vittima è inattendibile perché animati da risentimento e desiderio di vendetta contro l’imputato. La negazione della legittima difesa anche putativa non considera la prospettiva soggettiva dell’agente, spinto dal timore di un grave pregiudizio per sé o per altre persone a prescindere dal fatto che la bottiglia fosse integra, timore ingenerato da pregressi episodi è pacifico che egli non aveva intenzione di uccidere il Di. , ma soltanto di farlo allontanare per evitare di essere aggredito, come affermato anche nelle conversazioni intercettate con la propria compagna del resto la meccanica involontaria dell’azione è confortata dall’unicità del colpo inferto, mentre se egli avesse realmente voluto uccidere avrebbe reiterato i colpi in zone vitali. L’accertamento del dolo eventuale, così come l’esclusione della colpa cosciente, non è giuridicamente corretta ed è immotivata, in quanto l’imputato, in base a quanto accaduto in precedenti scontri, non aveva potuto prevedere in anticipo che l’avversario avrebbe tenuto una condotta scomposta e che gli si sarebbe scagliato contro, anziché allontanarsi dal luogo alla vista del coltello, aveva sferrato un solo colpo, non si era più interessato dell’accaduto per non essersi accorto della gravità delle condizioni del ragazzo, che aveva reagito imprevedibilmente perché sotto l’effetto di alcolici e di stupefacenti. Nè la fuga o l’allontanamento dal luogo poteva costituire una soluzione praticabile per l’imputato, obbligato a difendere l’incolumità personale propria e degli avventori del bar. b Violazione di legge in relazione all’art. 62 c.p., n. 2 per l’avvenuta esclusione della provocazione, anche nella forma per accumulo. La Corte di merito ha risolto in modo frettoloso la questione e ha fatto ricorso al criterio della sproporzione tra stimolo e reazione, che è illegittimo, perché non previsto dall’art. 62 c.p. e non sussistente sul piano fattuale. La reazione tenuta dal D. , frutto di una serie di pregresse condotte provocatorie violente ed illegali per la vendita di stupefacenti in prossimità del locale del ricorrente, è stata scatenata dalla reiterata presenza in strada della vittima, dal possesso minaccioso della bottiglia di birra e dal colpo al volto da questa sferratogli. Del resto l’esclusione della circostanza aggravante dell’aver agito per futili motivi, già operato dal primo giudice, dà conto della proporzione tra azione della vittima e reazione inoltre, non è condivisibile nemmeno la ritenuta assenza di ingiustizia nel comportamento del Di. perché la reazione tenuta dall’imputato era avvenuta all’esito della prima colluttazione e del colpo ricevuto al viso, nonché della perdurante azione di spaccio condotta da questi, riferita dai testi escussi nell’ambito delle indagini difensive. Che poi l’imputato avesse agito per sentimenti di vendetta resta escluso da quanto riferito dalla teste V. . c Erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione possibile, giustificata con argomentazioni travisanti i dati probatori. Oltre ad avere ignorato l’effetto provocatorio del comportamento della vittima, non si è tenuto conto del fatto che l’imputato aveva ignorato la gravità delle condizioni di questa, mentre il mancato rinvenimento dell’arma non è addebitabile al D. perché rimossa a sua insaputa da terzi presenti sul luogo e la condotta processuale è frutto di legittima linea difensiva. d Erronea applicazione degli artt. 81 cpv. e 133 c.p. in relazione all’aumento di pena applicato per continuazione e vizio di motivazione quanto all’entità di tale aumento la esclusione dell’uso di un coltello a serramanico e l’incertezza sulle caratteristiche morfologiche del tramite intracorporeo del colpo smentiscono quanto sostenuto dalla Corte di appello, frutto di travisamento degli atti d’indagine. Inoltre, quanto già rappresentato in ordine al comportamento provocatorio tenuto dalla vittima avrebbe dovuto indurre a moderare anche l’aumento di pena per continuazione. Considerato in diritto Il ricorso è affidato a motivi privi di fondamento e va dunque respinto. 1.Il primo motivo ripropone la medesima deduzione devoluta con l’appello ed incentrata sull’invocato riconoscimento della natura colposa dell’azione, caratterizzata da colpa cosciente, con conseguente esclusione del dolo anche nella forma eventuale e della causa di giustificazione della legittima difesa si tratta di prospettazione che le due sintoniche sentenze di merito hanno già disatteso con un corredo di argomentazioni giustificative, tra loro integrantisi a vicenda a formare un unico corpo motivazionale, che si apprezza per congruità, logicità e coerenza con i dati probatori acquisiti, correttamente intesi e niente affatto travisati. 1.1 È stato dunque rilevato che la dinamica dell’episodio criminoso consente di escludere che il D. avesse ferito mortalmente il Di. nel contesto di un’azione difensiva per avere egli agito con arma di elevata potenzialità lesiva, ma di cui non è stato possibile avere certa contezza per il mancato rinvenimento, senza che sussistesse il timore di dover soccombere all’aggressione di soggetto armato di una bottiglia di birra e di vederlo compiere gesti lesivi in danno della sua persona e di quelle degli avventori del bar gestito. La postulazione difensiva vi contrappone in buona sostanza la versione dell’accaduto proposta dallo stesso imputato nei vari interrogatori resi ed addebita alla Corte distrettuale un approccio superficiale e persino travisante al materiale probatorio, che in realtà deve essere decisamente smentito e che comunque risulta contestato in termini non del tutto rituali ed autosufficienti. 1.2 La sentenza gravata ha preso in attenta considerazione tutte le emergenze offerte dalle investigazioni, comprese quelle acquisite mediante indagini difensive, che ha riportato per sintesi, per concludere e motivare con un ampio corredo di rilievi giustificativi che le predette risultanze smentiscono la tesi difensiva e la pretesa sequenza di comportamenti rievocati dall’imputato, per il quale egli, sceso in strada ad intimare al Di. di allontanarsi dal luogo e spintolo via inutilmente, aveva ricevuto un pugno da questi e si era visto minacciare con una bottiglia di birra rivolta contro la sua persona, quindi ne era scaturita una prima colluttazione e, fatto rientro nel locale, aveva afferrato un imprecisato oggetto acuminato rinvenuto sul bancone, si era avvicinato all’antagonista, che inaspettatamente gli si era scagliato contro, restando accidentalmente ferito perché attinto dall’oggetto che aveva avuto in mano a solo scopo intimidatorio. Ad offrire una ricostruzione incompatibile con tale assunto, secondo la Corte di merito, militano le testimonianze oculari rese da M.D. e da G.M.D. , soggetti che si erano trovati a stazionare con la vittima all’esterno del bar , i quali in termini concordi avevano riferito che l’azione si era svolta in un unico contesto con l’aggressione diretta del Di. ad opera del D. . Questa la sequenza di accadimenti ricostruita dai testi, come riportata in sentenza l’imputato, uscito dal suo locale già armato di un coltello a serramanico, per intimare al Di. di allontanarsi, mentre il giovane stava già abbandonando il luogo, lo aveva raggiunto, lo aveva spinto e, alla sua reazione, aveva con lui ingaggiato una colluttazione, interrotta per l’intervento dei due testi, quindi immediatamente ripresa sino a che egli aveva fatto rientro verso il bar ed il Di. dopo pochi metri si era accasciato al suolo, mostrando agli amici accorsi in suo soccorso una vistosa macchia di sangue in zona toracica. Per la Corte di appello assume un concludente significato accusatorio che le predette fonti dichiarative non abbiano descritto due momenti distinti nell’episodio, nè l’atteggiamento minaccioso, tenuto dal Di. contro l’imputato con o senza brandire la bottiglia di birra, nè il prelievo del coltello dal locale dopo un primo scontro e tanto meno l’improvviso slancio della vittima contro l’imputato armato, circostanze che non sono avvalorate da nessun’altra fonte di prova e nemmeno dalle videoriprese. Secondo quanto riportato nella sentenza di primo grado, gli impianti attivi sul luogo hanno registrato soltanto la colluttazione lungo la carreggiata all’altezza del civico della via in un punto in cui erano state rinvenute tracce ematiche e comunque al di fuori e ad una certa distanza dal bar , ubicato al civico della stessa via. A tali esiti probatori la Corte di appello ha motivatamente assegnato piena attendibilità e valorè significativo della fondatezza della tesi accusatoria per plurime ragioni, puntualmente esposte, poiché quanto riferito agli investigatori corrisponde a ciò che i testi avevano affermato, venendo intercettati, nei locali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bergamo, allorché avevano sostenuto di avere visto l’imputato estrarre un coltello a serramanico ed azionare il meccanismo di fuoriuscita della lama, quindi trapassare la vittima anche il teste K.C.T. ha riferito di avere assistito al rientro nel bar del D. con i pantaloni macchiati di sangue dopo la lite con il Di. ed all’ingresso nel locale del D. , il quale lo aveva esortato a chiamare i soccorsi perché l’amico stava morendo e lo aveva accusato di averlo accoltellato il teste Ko.Al.Al. ha sostenuto di aver visto la zuffa tra il D. ed il D. in atto qualche metro più avanti del bar dal quale era uscito la consulenza tecnica medico-legale del Dott. B. ha accertato che all’esame autoptico era emersa la lunghezza del tramite intracorporeo del colpo letale, poiché il corpo tagliente ed acuminato impiegato era penetrato per complessivi 21-22 cm. con caratteristiche compatibili con il lungo coltello descritto dai testi. 1.3 La sentenza espone un corretto procedimento inferenziale alla base del giudizio negativo sulla ricorrenza della scriminante della legittima difesa sulla scorta dei dati di fatto sopra illustrati, smentiti esclusivamente dalle interessate e nemmeno sempre costanti dichiarazioni dell’imputato, ha negato che egli avesse dovuto fronteggiare una situazione di grave ed imminente pericolo per la propria incolumità e per quella dei propri clienti, poiché la vittima quando era stata da lui affrontata si era già allontanata dall’esercizio e stava procedendo a piedi in direzione opposta, era disarmata ed aveva deposto in strada la bottiglia dalla quale aveva sorbito una birra, tanto che, appena uscito dal bar, il D. aveva chiesto ai senegalesi presenti chi l’avesse lasciata a terra, ottenendo in risposta che era stato il Di. e lo scontro si era verificato a distanza dal locale. Ha poi aggiunto che, anche a voler ritenere che in una fase iniziale dell’episodio, sebbene non riscontrata da nessun elemento oggettivo, il Di. si fosse rivolto all’imputato tenendo in mano una bottiglia, peraltro integra, non è possibile rinvenirvi un contenuto intimidatorio, tale da far prospettarne l’imminente utilizzo quale corpo contundente o per danneggiare la vetrina del bar e da imporre una reazione interdittiva armata con un coltello. La ritenuta assenza dello stato di pericolo riposa dunque su solida ricostruzione fattuale, caratterizzata da coerenza intrinseca e fedeltà ai dati probatori, oltre che illustrata da congrua motivazione. Del pari è incensurabile, perché immune da vizi logici e giuridici, il giudizio espresso in sentenza sulla vistosa sproporzione tra la condotta tenuta dalla vittima, anche se reputata inizialmente minacciosa, e la reazione operata dal D. , il quale per primo aveva spinto l’avversario e, alla reazione di questi a mani nude, nel corso dello scontro fisico gli aveva sferrato un profondo e trapassante fendente in zona toracica e prossima al cuore, mentre avrebbe potuto assumere ben altra linea di condotta praticabile in quel contesto, respingendo con la sola forza fisica il suo attacco senza l’uso di armi, oppure abbandonando il luogo, o ancora cercando l’ausilio delle forze dell’ordine e dei suoi amici presenti nel locale. Al riguardo la sentenza impugnata con rilievi adeguatamente esplicativi ha osservato che, non soltanto la valutazione circa la sproporzione di forze in campo che aveva indotto il ricorrente ad armarsi con un lungo coltello, era stata condotta prima di affrontare l’antagonista quando non si era ancora posta la necessità di difesa, ma soprattutto che la vittima era sicuramente disarmata mentre l’imputato l’aveva seguita con un chiaro ed inequivoco intento aggressivo, poi attuato. Ha dunque esaminato anche la possibilità di ravvisare la legittima difesa putativa in ragione dei pregressi comportamenti violenti tenuti dalla vittima in danno dell’imputato, opzione decisoria che ha escluso per l’insussistenza di elementi oggettivi, che avessero ingenerato nell’imputato l’erroneo convincimento di doversi difendere dall’azione dell’avversario, non potendo bastare a tal fine la mera convinzione personale, sganciata dalla reale situazione di fatto affrontata, e sollecitata da uno stato soggettivo di timore. Del pari ha negato la configurabilità dell’eccesso colposo in legittima difesa per l’assenza dei presupposti applicativi della scriminante a fronte di una reazione eccessiva e marcatamente travalicante il pericolo realmente sussistente. 1.4 Ebbene, le obiezioni difensive riproposte col ricorso non hanno alcun pregio. In primo luogo, resta escluso che la Corte di appello abbia omesso di considerare quanto riferito dal teste Do. , di cui ha riportato per sintesi la testimonianza, mentre quanto citato in ricorso non è in grado di avvalorare il denunciato travisamento per il fondamentale motivo che apporta al processo informazioni sfornite del carattere della decisività. Invero, il teste ha descritto le plurime uscite dal locale del D. nel corso della serata in cui si è verificato l’omicidio, condotta cui ha affermato di non avere prestato attenzione, pensando che stesse facendo il suo solito giro vicino al bar per verificare non ci fossero ragazzi che spacciavano in tal modo il dichiarante escluso di avere visto cosa fosse accaduto all’esterno, cosa avesse realmente fatto l’imputato, se avesse incontrato qualcuno e di chi si fosse trattato e,quindi, non è stato in grado di confermare sotto nessun profilo la versione dei fatti offerta in chiave difensiva, risultando del tutto irrilevante a tal fine secondo un appropriato e coerente giudizio espresso dai giudici di merito. 1.4.1 Le ulteriori obiezioni sull’impossibilità per i testi senegalesi di rendere testimonianza sull’accaduto per la posizione mantenuta durante lo scontro non smentiscono il dato fondamentale, riferito e congruamente valorizzato dai giudici di merito,circa la descritta manovra di estrazione del coltello da parte dell’imputato prima ancora di affrontare l’ucciso il convincimento che egli avesse effettivamente accoltellato il Di. , espresso dal D. , è stato del resto riferito anche dal teste T. , che lo aveva sentito accusare apertamente l’imputato all’atto di sollecitarlo a chiamare i soccorsi e quindi ben prima di rendere dichiarazioni agli inquirenti. Per contro, non può giovare alla tesi difensiva la citazione per stralcio di un passaggio delle conversazioni intercettate, che comunque coinvolgono il solo D. , non il M. , il quale mai risulta aver riferito di aver assistito all’accoltellamento, pur avendo soccorso la vittima ferita a sanguinante subito dopo la lite con l’imputato. 1.4.2 Il prospettato dubbio sulla natura dell’oggetto col quale l’ucciso era stato ferito a morte in realtà non può tradursi nella prova dell’incoerenza della ricostruzione complessiva dell’accaduto, operata in sentenza la definitiva sparizione dello strumento non imputabile ad incompletezza delle investigazioni, quanto al prelievo dal luogo del delitto ad opera di qualcuno dei presenti, non compromette in assoluto la possibilità di individuarlo in un coltello con lama in grado di penetrare per la lunghezza indicata dagli esiti autoptici in corrispondenza con la descrizione operatane dai testi oculari. Del resto non si vede quale rilevanza potrebbe assumere l’impiego di un punteruolo, di un utensile con lama lunga e stretta, o di un coltello con lama fissa e non estraibile, oggetti tutti egualmente appuntiti e taglienti, dotati di pari capacità lesiva e di penetrazione nei tessuti corporei e di raggiungere il ventricolo cardiaco quanto un coltello a serramanico. 1.4.3 Quanto poi all’utilizzo da parte del Di. con intento minaccioso della bottiglia di birra, un apporto conoscitivo confermativo non può certo essere offerto dalla teste V. , assente al momento del fatto, che ha descritto soltanto i passati scontri tra la vittima e l’imputato, mentre le dichiarazioni sui propositi vendicativi degli amici del Di. dopo la sua uccisione è stata riferita senza addebitarli ad una persona specifica, avendo ella parlato di imprecisati tanti ragazzi di colore autori di commenti sull’accaduto. 1.4.4 Anche in punto di diritto l’evocazione della necessità di considerare la percezione soggettiva delle condizioni di fatto in cui l’agente aveva operato non sembra conformarsi alla lezione interpretativa propria di questa Corte, la quale in tema di legittima difesa, reale o putativa, ha osservato che la sussistenza della scriminante richiede la rigorosa dimostrazione di requisiti costituiti da un’aggressione ingiusta e da una reazione legittima mentre la prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessità di difendersi, alla inevitabilità del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa Cass. sez. 5, n. 25653 del 14/5/2011, Diop ed altri, rv. 240447 sez. 4 n. 16908 del 12/02/2004, Lopez, rv. 228045 sez. 4, n. 32282 del 4/7/2006, De Rosa ed altri, rv. 235181 sez. 1, n. 47117 del 26/11/2009, Carta, rv. 245884 , sicché Non è configurabile l’esimente della legittima difesa qualora l’agente abbia avuto la possibilità di allontanarsi dall’aggressore senza pregiudizio e senza disonore Cass. sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Di Giulio, rv. 223441 sez. 1, n. 51262 del 13/06/2017, Calì, rv. 272080 e L’esimente della legittima difesa non è applicabile allorché il soggetto non agisce nella convinzione, sia pure erronea, di dover reagire a solo scopo difensivo, ma per risentimento o ritorsione contro chi ritenga essere portatore di una qualsiasi offesa Cass. sez. 1, n. 3200 del 18/02/2000, Fondi, rv. 215513 sez. 1, n. 52617 del 14/11/2017, Pileggi, rv. 271605 , come nel caso in cui si sia accettato un duello o una sfida, ovvero si sia attuata una spedizione punitiva nei confronti dei propri avversari, mancando, in tal caso, il requisito della convinzione sia pure erronea - di dover agire per scopo difensivo a fronte di un pericolo non attuale e concreto sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, rv. 273861 sez. 1, n. 48291 del 21/06/2018, Gasparini, rv. 274534 , orientamento che si adatta perfettamente al caso in esame e che induce a respingere la tesi difensiva riproposta col ricorso. Resta soltanto da aggiungere che, per pacifico e condivisibile orientamento di questa Corte, una volta esclusi i presupposti della legittima difesa, non è nemmeno ipotizzabile in astratto un eccesso colposo nella stessa scriminante, che pretende il superamento dei limiti alla stessa collegati la norma di cui all’art. 55 c.p., attraverso l’espresso richiamo alle disposizioni che disciplinano le singole cause di giustificazione, postula dunque il collegamento tra eccesso colposo e situazioni scriminanti, con conseguente impossibilità di ravvisare la fattispecie colposa in assenza di una situazione di effettiva sussistenza della singola scriminate di cui si eccedono colposamente i limiti. In coerenza con tale impostazione, fondata sull’interpretazione letterale e sistematica, che la difesa non confuta con alcun argomento valutabile, in tema di legittima difesa si è affermato che l’assenza dei presupposti della scriminante, ossia della necessità di rimuovere il pericolo di un’aggressione mediante una reazione proporzionata e adeguata, ostacola anche la possibilità di ravvisarne l’eccesso colposo, caratterizzato da erronea valutazione di detto pericolo e da inadeguatezza dei mezzi usati Cass. sez. 4, n. 9463 del 13/02/2019, Ouldhnini, rv. 275269 sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti ed altro, rv. 256017 sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., rv. 247898 sez. 5, n. 2505 del 14/11/2008, P.G. in proc. Olari e altri, rv. 242349 sez. 1, n. 298 del 24/09/1991, Riolo, rv. 190726 . Deve dunque concludersi per la perfetta coerenza e fedeltà ai dati probatori dell’analisi delle relative fonti come condotta dai giudici di merito, che hanno escluso motivatamente la configurabilità della scriminante della legittima difesa sulla scorta di valutazione corretta sul piano metodologico, perché compiuta ex ante e rapportata alle specifiche e peculiari circostanze concrete che connotano la fattispecie esaminata sez. 4, n. 24084 del 28/02/2018, Perrone e altro, rv. 273401 . 2. La difesa contesta poi la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo, riconosciuto nella forma eventuale, assumendo che l’imputato non aveva agito con l’intento di uccidere l’antagonista, quanto di spaventarlo e di allontanarlo. Si registra in primo luogo l’abbandono della linea difensiva che pretendeva accidentale e fortuito il ferimento letale della vittima, che si preferisce prospettare come contraddistinto da colpa cosciente. 2.1 La sentenza ha rilevato sul punto che, per poter infliggere una ferita penetrante per 21-22 cm. in un corpo umano animato ed in zona toracica, dopo avere superato il tessuto tegumentario e la struttura muscolare della gabbia costale, è necessaria una forza considerevole, applicata con determinazione volontaria in modo persistente, caratteristica fattuale incompatibile con un’evenienza causale, non intenzionale, ma persino colposa, ed altrettanto incoerente con un gesto orientato soltanto a ferire il soggetto passivo. Tali considerazioni in punto di fatto, già di per sé significative e concludenti, vanno integrate con gli ulteriori dati informativi, esposti nella sentenza di primo grado -conforme a quella di appello per esiti decisori e per criteri inferenziali, quindi valutabile come un unico corpo giustificativo delle ragioni del verdetto di colpevolezza-, nella quale è stato evidenziato come il medico legale avesse dedotto dalla natura ed ubicazione della ferita l’indicazione dell’accoltellamento da distanza ravvicinata ed in un momento in cui aggressore ed aggredito erano in piedi in posizione frontale, circostanza valorizzata per contraddire l’ipotesi di una presunta accidentale caduta della vittima sulla lama, tenuta inavvertitamente puntata verso il suo petto . Siffatta negazione è stata stimata ulteriormente supportata dall’accertamento sulle condizioni psico-fisiche della vittima, indebolita ed incapace di una valida azione di contrasto nel corso della colluttazione per l’assunzione di stupefacenti ed alcolici, condizioni che danno altresì conto dell’assenza di tipiche lesioni da difesa sulle braccia e sulle mani. 2.2 Ancorché non diffusa nella confutazione degli argomenti difensivi, esposti con l’atto di appello per accreditare l’ipotesi del comportamento caratterizzato da colpa cosciente, la motivazione della sentenza, che individua nel dolo d’impeto l’atteggiamento soggettivo dell’imputato al momento del delitto, dà conto in modo sufficiente del ragionamento probatorio seguito per escluderne la plausibilità, così dimostrando l’inconsistenza delle contrarie deduzioni, che si presentano frutto di una lettura parziale e soggettiva dei dati probatori. È sufficiente rilevare che la pretesa imprevedibilità della reazione scomposta del Di. per l’esito dei precedenti confronti non tiene conto di quanto più volte affermato dalla stessa difesa, ossia che in tali episodi era stato l’imputato ad avere la peggio per i comportamenti aggressivi e minacciosi del giovane, il quale in un’occasione gli aveva sferrato un pugno che gli aveva lacerato il labbro, in altra circostanza aveva infranto una vetrina del bar, quindi lo aveva minacciato di morte ed insultato pubblicamente. Tanto contraddice anche sul piano logico l’aspettativa di una sua condotta remissiva e pacifica alla sola ostentazione del coltello in punto di fatto emerge da entrambe le sentenze di merito, come già detto, che egli, dopo essersi inizialmente allontanato dal locale, una volta raggiunto spintonato dall’imputato, aveva reagito ed ingaggiato una colluttazione sino ad essere stato trafitto dall’arma bianca in un momento in cui lo scontro era già in atto. Inoltre, la condotta tenuta dall’imputato non si è limitata ad esibire il coltello in atteggiamento inerme ed inoffensivo, ma nell’estrarlo e protenderlo in un contesto di contrapposizione fisica, quindi nel farne uso con forza, colpendo al cuore l’avversario con quell’unico fendente trapassante, dotato di particolare efficacia letale. 2.3 La soluzione offerta in sentenza rispetta l’orientamento interpretativo espresso da questa Corte, secondo il quale il dolo d’impeto, nel tradurre in atto un proposito criminoso improvvisamente insorto, non è incompatibile con il dolo eventuale. Non sussiste incompatibilità fra le due espressioni della volontà nè sul piano logico, nè su quello giuridico, posto che l’agire repentino sulla spinta emotiva del momento non esclude la lucidità mentale e le facoltà cognitive richieste per poter prevedere l’evento, quale conseguenza cagionata dalla propria azione, il che è tanto più vero in ragione del fatto che il dolo d’impeto non pretende una risposta in termini di immediata ed assoluta consecuzione temporale rispetto alla stimolo scatenante Cass. sez. 1, n. 39791 del 30/09/2005, Masciovecchio, rv. 232943 . La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, sottolineato come il dolo d’impeto non postuli che l’azione antigiuridica sia conseguenza immediata dello stimolo in ragione del fatto che le reazioni individuali differiscono da soggetto a soggetto anche quanto ai tempi, il che non consente generalizzazioni tali da escludere quella previsione e volizione caratterizzanti il dolo eventuale o indiretto anche nei casi di condotte impulsive Sez. U., n. 40615 del 23/06/2016, Del Vecchio, rv. 267628 sez. 1, n. 23517 del 07/03/2013, Corbo, rv. 256472 sez. 1, n. 31449 del 14/2/2012, Spaccarotella, rv. 254143 sez. 1, n. 879 del 29/11/1994, Dumlao, rv. 200110 sez. 2, n. 4768 dell’8/3/1989, Morini, rv. 180939 sez. 1, n. 4756 del 21/1/1985, Fadda, rv. 169213 sez. 1, n. 9943 del 12/10/1984, Galasso, rv. 166610 sez. 1, n. 4239 del 12/2/1982, Bonomo, rv. 153366 . 3. Anche l’esclusione della circostanza attenuante della provocazione ha ricevuto una congrua giustificazione in sentenza la Corte di merito ha rilevato che negli accadimenti che avevano condotto a morte il Di. non era rintracciabile un comportamento ingiusto da questi tenuto, non essendoci prova che egli avesse colpito il D. per primo e prima dell’estrazione del coltello con un pugno, o avesse posto in essere altra condotta lesiva della sua persona o dei suoi beni. Ha esaminato anche la possibilità di ricondurre il caso alla fattispecie della provocazione per accumulo, che ha escluso perché, nonostante i passati comportamenti aggressivi, illeciti ed offensivi, in quello specifico frangente la vittima si era limitata a sostare all’esterno del bar e ad allontanarvisi non appena visto il gestore farglisi incontro senza fosse dimostrato che avesse anche tenuto la sua condotta di smercio di stupefacenti in quel frangente. È dunque mancato il necessario fattore scatenante che potesse giustificare un’esplosione improvvisa di rabbia e di intolleranza, già sedimentata nel tempo. Oltre a ciò, per la Corte territoriale viene in rilievo quale fattore di esclusione della provocazione e la vistosa sproporzione tra il comportamento tenuto dal Di. nel corso di quella serata o in precedenza e la reazione di inusitata violenza tenuta dall’imputato. Nella riflessione esegetica condotta da questa Corte è costante l’affermazione per cui, pur non pretendendo la norma di cui all’art. 62 c.p., n. 2 il requisito della proporzione tra offesa e risposta illecita, deve comunque sussistere un rapporto di adeguatezza tra di esse, nella considerazione che un’azione inadeguata non sarebbe conseguente all’impulso prodotto dal fatto ingiusto altrui. Pertanto, la circostanza attenuante non può configurarsi quando la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira, oppure il nesso causale fra il comportamento ingiusto e la reazione tenuta e da rivelare che altri sentimenti, quali la vendetta, il malanimo, il desiderio di sopraffazione sono alla base del gesto criminoso, con esclusione quindi del rapporto di derivazione causale dal fatto antecedente Cass. sez. 5, n. 604 del 14/11/2013, D’Ambrogi, rv. 258678 sez. 1, n. 30469 del 15/07/2010, Lucianò, rv. 248375 sez. 1, n. 1214 del 6/11/2008, Sanchez Sanchez, rv. 242622 sez. 4, n. 24693 del 2/3/2004, Vannozzi, rv. 228861 sez. 1, n. 1305 del 15/11/1993, Marras, rv. 197245 sez. 1, n. 8773 del 16/6/1992, Unggironi, rv. 191576 . L’individuazione nell’intento di vendetta e di punizione della vittima, che aveva animato l’agire dell’imputato, riposa dunque su una solida base conoscitiva ed è stata correttamente argomentata. Non merita condivisione nemmeno l’ulteriore argomento proposto in ricorso, basato sulla valenza favorevole ai fini del giudizio di proporzione tra stimolo e reazione, dell’avvenuta esclusione della circostanza aggravante dell’aver agito per futili motivi. L’assunto difensivo fa leva sull’orientamento giurisprudenziale, per il quale l’elemento circostanziale in questione è incompatibile con l’attenuante della provocazione, non potendo coesistere rispetto alla medesima azione stati d’animo contrastanti, dei quali l’uno, la futilità della spinta a delinquere, esclude l’ingiustizia dell’azione dell’antagonista sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010, Matei, rv. 247222 sez. 1, n. 3600 del 20/12/2007, dep. 2008, Cavorso, rv. 238368 sez. 1, n. 24683 del 22/05/2008, Iaria, rv. 240906 . La decisione, già assunta dal primo giudice, si appunta sull’individuazione del movente della condotta, che è stato ricondotto alla risalente contrapposizione tra l’imputato e l’ucciso ed alla volontà del D. di dargli una lezione per allontanare definitivamente il giovane dal proprio locale e per non doverne subire le attività di disturbo tanto però non qualifica di per sé come ingiusto il comportamento tenuto dallo stesso giovane in quella serata e non consente di individuare il necessario fattore scatenante di un risentimento a lungo covato e provocato per accumulo di frustrazioni pregresse, nè accredita la tesi della congruità tra le sue condotte passate o immediatamente precedenti e la risposta data dal D. in termini di massima offensività. In linea generale, la futilità dei motivi si ravvisa quando il movente dell’azione sia rappresentato da una ragione banale, minima e di poco momento secondo quello che è l’usuale sentire della collettività, tale da presentarsi come mero pretesto per lo sfogo diJ7 impulsi criminali, sproporzionato rispetto alla determinazione criminosa sez. 1, n. 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D’Aggiano, rv. 273119 sez. 5, n. 38377 del 01/02/2017, Plazio, rv. 271115 sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, rv. 260360 . Si è affermato da parte di questa Corte con rilievi del tutto condivisi che Il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l’azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile sez. 1, n. 4819 del 17/12/1998, dep. 1999, Casile, rv. 213378 . La definizione del movente come non futile, ma serio, se legato ad un comportamento altrui, avvertito dall’agente come oppositivo e contrastante con i propri interessi, da individuarsi in concreto con l’apprezzamento degli elementi fattuali del caso, non equivale a qualificare in via automatica tale comportamento della vittima come ingiusto dal punto di vista giuridico o del costume sociale, nè a ritenere che la reazione aggressiva per vincerlo sia di per sé proporzionata il giudizio di adeguatezza, tipicamente di fatto, è frutto di un raffronto comparativo sulle caratteristiche concrete tra stimolo e risposta antigiuridica, legati tra loro da rapporto di consecuzione causale. Nel caso di specie il proposito che aveva animato l’agente in stato d’ira non è stato ritenuto banale ed inconsistente, ma tanto non equivale a ritenere che le modalità della sua traduzione in concreta azione aggressiva siano state adeguate alla ragione che l’aveva suscitato. Ed al valore del bene vita sacrificato. Sul piano degli interessi in gioco l’avere il Di. tenuto in mano una bottiglia, oppure dato un pugno al gestore del locale integrante una minima percossa, non causa di evidenti lesioni sulla sua persona perché non evidenziate da nessun teste, nè dai Carabinieri, -cosa che si ribadisce essere stata ritenuta non dimostrata come avvenuta prima che il D. estraesse il coltello-, così come gli scontri già verificatisi, non possono equivalere e rendere adeguata una risposta aggressiva caratterizzata dalla soppressione della vita umana, secondo quanto correttamente e logicamente opinato nella sentenza in esame. Va dunque formulato il seguente principio di diritto l’esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non consente in via automatica di riconoscere la circostanza attenuante della provocazione, dovendo sussistere il requisito della proporzione tra offesa e risposta illecita intesa quale rapporto di adeguatezza tra di esse . Infine, un’ultima annotazione va aggiunta è pacifico in giurisprudenza che l’attenuante della provocazione, a differenza di quanto si ritiene per la scriminante della legittima difesa, non può essere riconosciuta in base a profili di putatività, dovendo la situazione fattuale che la origina essere reale ed effettiva e non potendo assegnarsi rilievo all’opinione soggettiva erronea dell’agente sez. 1, n. 5342 d 02/03/1993, Sergio, rv. 194211 sez. 1, n. 11574 del 24/09/1987, Rosso, rv. 177005 . 4. Va respinto anche il terzo motivo di ricorso la sentenza ha ben motivato anche la decisione di non applicare nella massima estensione possibile le circostanze attenuanti generiche a ragione del comportamento post-delictum e quello processuale, tenuti dall’imputato, il quale, pur avvertito delle gravi condizioni del Di. , subito dopo l’accoltellamento era rimasto indifferente, non aveva fornito indicazioni sulla sorte dello strumento impiegato nel delitto e si era persino recato a cercare un negozio ove fare acquisto di generi alimentari, incurante del fatto che il giovane fosse agonizzante, mentre nel corso del processo aveva fornito più versioni dei fatti, tutte minimizzanti e non veritiere, cosa che, seppur rientrante nella lecita strategia difensiva, non connota positivamente la sua linea di condotta. Tanto è sufficiente ad esternare in modo compiuto e logico le ragioni della decisione, che il ricorso avversa con espressioni di mero dissenso, ma non già con la dimostrazione di effettive incongruenze o carenze motivazionali. 5. Infine, anche in ordine alla determinazione della pena la decisione non merita rilievi la pena è stata applicata nel minimo edittale, è stata diminuita in maniera consistente per le riconosciute circostanze attenuanti generiche e vi è stato apportato un aumento per continuazione di mesi sei di reclusione, ritualmente ridotta per il rito abbreviato. Nell’assenza di errori giuridici nel procedimento di computo, la motivazione della sentenza ha dato conto delle ragioni esplicatrici della quantificazione dell’aumento di pena, applicato per la contravvenzione riguardante il porto ingiustificato del coltello, come proporzionato alle caratteristiche di lesività dello strumento impiegato, dedotto dalla tipologia della ferita che era stato in grado di cagionare. Il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, non merita accoglimento e va respinto con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.