Spaccio di lieve entità e tenuità del danno patrimoniale

L’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, c.p. è applicabile all’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e non è assorbita perché caratterizzata dall’elemento specializzante della tenuità del lucro. A fronte di ripetute cessioni di droga, ciascuna di lieve entità, deve essere valorizzato l’ammontare totale di tutte le operazioni.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30523/19, depositata l’11 luglio. Il caso. La Corte d’Appello competente, confermando la statuizione del gup, condannava un imputato per i reati di cui agli artt. 81, comma 2, c.p. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, in continuazione , per la ripetuta cessione, verso corrispettivo, di sostanze stupefacenti. Il condannato ricorreva per cassazione, presentando due motivi in primis , la violazione di legge e il vizio motivazionale in relazione all’errata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, c.p. danno patrimoniale di speciale tenuità . In secondo luogo, la violazione di legge in merito all’erronea applicazione dell’art. 81, comma 1 e 2, c.p., con riferimento al computo della pena. Non conta il profitto della singola cessione. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, limitatamente all’applicazione dell’art. 81 c.p Gli Ermellini hanno, invece, respinto le doglianze relative all’applicazione dell’ attenuante di cui all’art. 62, comma 4, c.p Gli Ermellini hanno evidenziato come la Corte d’Appello abbia fatto proprio l’orientamento giurisprudenziale per cui l’attenuante di cui all’art. 62, comma 4, c.p. è applicabile all’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990. Secondo questa tesi, infatti, l’attenuante generica non sarebbe assorbita nella previsione di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R., perché caratterizzata dall’elemento specializzante della speciale tenuità del lucro. Il Collegio ha ricordato come il giudizio di tenuità debba coinvolgere tanto l’offesa quanto l’entità del lucro. Nel caso di specie, i Giudici del Palazzaccio non hanno riscontrato vizi motivazionali nella decisione della corte territoriale, che ha impostato il proprio giudizio sull’abitualità del comportamento del reo es. elevato numero di dosi già pronte per la cessione . In sostanza, il giudice di merito ha incentrato la propria attenzione sulle modalità della condotta e sull’impossibilità che la loro ripetizione potesse originare un guadagno soltanto lieve. Il Collegio ha, quindi, evidenziato che in un contesto di ripetute cessioni di droga, ciascuna di lieve entità, debba essere valorizzato non il singolo profitto dell’operazione di vendita, ma l’ammontare totale di tutte le operazioni. Per le ragioni sopra esposte, e accogliendo soltanto il motivo di doglianza relativo al computo della pena, la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concedibilità della sospensione condizionale della pena.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 20 marzo – 11 luglio 2019, n. 30523 Presidente Lapalorcia – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con la quale S.G. era stato condannato, alla pena, con l’aumento per la continuazione e la diminuente per il rito abbreviato, di anni due mesi cinque e giorni 10 di reclusione e Euro 3.900,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, per avere illecitamente detenuto e ceduto, a numerose persone dietro corrispettivo, sostanze stupefacenti, tipo hashish e marijuana, negli anni 2015, 2016, 2017 fino al 29/06/2017. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p - Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 62 n. 4 c.p. La corte territoriale, nell’aderire all’orientamento giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità di cui all’art. 62 c.p., n. 4, è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, avrebbe, poi, escluso l’applicazione, nel caso concreto, sul rilievo che non sussisteva la speciale tenuità del lucro in ragione della pluralità di cessioni e, dunque, aveva escluso il lucro di particolare tenuità avuto riguardo al reato continuato e non al singolo reato di cessione di modiche quantità di sostanza stupefacente, e ciò in contrasto con la natura unitaria del reato continuato. - Vizio di omessa motivazione in relazione all’ulteriore presupposto per l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e cioè della speciale tenuità dell’evento dannoso o pericoloso. - Violazione di legge in relazione all’erronea applicazione dell’art. 81 c.p., commi 1 e 2 per avere confermato la pena irrogata dal primo giudice che, muovendo dalla pena di mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00, avrebbe operato un aumento per la continuazione per tutti i reati satellite in misura superiore al triplo della pena base, in violazione del disposto di cui all’art. 81 c.p., commi 1 e 2, giungendo alla determinazione della pena finale di anni tre e mesi otto di reclusione e Euro 5.850,00, ridotta per effetto della diminuente per il rito, nella misura di anni due mesi cinque e giorni 10 di reclusione e Euro 3.900.00 di multa e ritenendo, la corte territoriale, che il limite, di cui all’art. 81 c.p., fosse rispettato avuto riguardo all’aumento di ogni singolo reato satellite e non all’aumento di pena per il complesso dei reati satellite. L’erronea applicazione della legge penale avrebbe anche comportato l’esclusione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena come richiesto nei motivi di appello. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla concedibilità del beneficio di cui all’art. 163 c.p. e rigetto nel resto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato con limitato riguardo al terzo motivo di ricorso, non sono fondati il primo e secondo motivo. 5. Il primo e secondo motivo di ricorso, che per evidenti ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati in forza delle considerazioni che seguono. La Corte d’appello mostra di aderire all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità, di cui all’art. 62 c.p., n. 4, è applicabile al reato di cessione di sostanze stupefacenti in presenza di un evento dannoso o pericoloso connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, ed è compatibile con l’autonoma fattispecie del fatto di lieve entità, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Questo orientamento, di recente affermato da Sez. 6, n. 11363 del 31/01/2018, Ben Mohamed, Rv. 272519, nell’affrontare la problematica concernente la compatibilità tra l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e l’ipotesi autonoma di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, ha affermato che l’attenuante comune non sarebbe assorbita nella generale previsione del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, in quanto l’attenuante in parola si connota per un elemento specializzante, costituito dall’avere l’agente perseguito o comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, sicché non si determinerebbe una duplicazione di benefici sanzionatori. Peraltro, perché sia applicabile, ai delitti in tema di stupefacenti, la circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità, è pur sempre necessario che la speciale tenuità riguardi congiuntamente l’entità del lucro conseguendo o conseguito e dell’evento dannoso o pericoloso del reato da ultimo, Sez. 6, n. 5812 del 24/11/2016, dep. 2017, Samateh, Rv. 269032 . Solo in presenza di tali requisiti di tenuità dell’offesa e dell’entità del lucro perseguito o conseguito, sarà applicabile l’attenuante comune. 6. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha escluso l’applicazione dell’invocata attenuante sul rilievo, secondo quanto accertato in punto di fatto, dell’abitualità del comportamento. Di fatti l’imputato deteneva un numero di dosi già pronte per l’immediata cessione di volta in volta effettuata, sicché non si prefiggeva un lucro di speciale tenuità. Secondo la sentenza impugnata, la singola cessione, di per sé produttiva di un lucro connotato da speciale tenuità, andava valutata nel contesto dell’attività svolta, in via continuativa, di cessione di sostanze stupefacenti, e comportava l’esclusione dell’attenuante avuto riguardo alla somma dei profitti non certamente lievi. La sentenza non mostra profili di violazione di legge ed è congruamente motivata l’esclusione della circostanza attenuante. Al riguardo è sufficiente osservare che, secondo quanto accertato in sede di merito, la condotta contestata al ricorrente era espressione di una consueta e costante modalità di guadagno del ricorrente, di per sé non compatibile, secondo il citato orientamento, con la fattispecie mitigatrice di cui all’art. 62 c.p., n. 4, Sez. 6, n. 20937 del 18/01/2011, Bagoura, Rv. 250028 . Il ricorrente censura la sentenza impugnata richiamando il principio di unitarietà del reato continuato, principio che comporta che il reato debba essere considerato unico e che, in relazione a questo, doveva essere valutata l’entità del lucro, che era da stimarsi di speciale tenuità. Tale ragionamento non è condivisibile, dal momento che i giudici del merito hanno posto l’accento sulle circostanze dell’azione, sulle modalità del fatto, come accertate vedi supra , che erano indicative esse stesse del fine di guadagno non lieve. Il ragionamento dei giudici del merito è ancorato alle descritte modalità della condotta, reiterate e continuate, significative di una finalità di guadagno ritenuto non lieve. Peraltro, si consideri che la reiterazione della condotta ha comportato, però nella specie, una scorta di stupefacente, incompatibile con il lucro di speciale tenuità. Qui non rileva il tema della unitarietà del reato continuato, in quanto anche le condotte di piccolo spaccio, continuate e ritenute espressione di un medesimo disegno criminoso, possono essere espressione di una finalità di guadagno non lieve, e tali sono state, motivatamente ritenute, quelle poste in essere dallo S. . Va ritenuto, quindi, che in un contesto di cessione reiterata di piccole dosi, di per sé comportanti un lucro di speciale tenuità, quello che rileva non è il singolo profitto della singola operazione di vendita, ma la somma dei profitti delle singole azioni che l’autore del reato mira di conseguire o consegue. In tale situazione, che di regola comporta la unicità del disegno criminoso e, dunque, la disciplina del reato continuato, l’autore del reato non opera per un lucro di speciale tenuità , da considerarsi per ogni singola occasione, bensì opera per motivi di lucro non minimo quanto al procacciarsi un congruo profitto per la sua complessiva attività Sez. 6, n. 31603 del 16/05/2017, Jaber, Rv. 270571 - 01 . 7. È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso. È errata l’affermazione dei giudici territoriali secondo cui il limite del triplo di aumento di pena, ex art. 81 c.p., nel caso di reato continuato, debba essere valutato in relazione a ciascun reato satellite e non alla pena complessivamente inflitta. La pena infitta allo S. è, pertanto, illegale dal momento che sulla pena base per il reato più grave, indicata in mesi nove di reclusione e Euro 3.900,00 di multa, i giudici del merito hanno applicato un aumento per la continuazione per tutti i reati satelliti, nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione e Euro 5.200,00 di multa, ridotta per la diminuente per il rito abbreviato, ad anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 3.900,00 di multa. Gli aumenti per i reati satelliti sono stati calcolati in misura superiore al limite di cui all’art. 81 c.p., comportando una pena superiore al triplo di quella stabilita per il reato base. La sentenza va, sul punto, annullata. L’annullamento va disposto senza rinvio, potendo la Corte di legittimità procedere alla rideterminazione, fissandola nel valore triplo di quella inflitta per il reato-base Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226076 - 01 . La pena va, pertanto, rideterminata nella misura di anni uno e mesi sei di reclusione e Euro 3.000,00 di multa p.b. mesi nove di reclusione e Euro 1500 di multa, aumentata del triplo ex art. 81 c.p., ad anni due e mesi tre di reclusione e Euro 4.500,00 di multa, ridotta per effetto della diminuente ex art. 442 c.p.p. nella misura indicata . La sentenza va, poi, annullata con rinvio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli, per un nuovo esame in punto concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta avanzata nei motivi di appello e non valutata in ragione della pena, in allora inflitta, superiore ai limiti di cui all’art. 163 c.p Nel resto il ricorsa va rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni uno, mesi sei di reclusione e Euro 3.000,00 di multa e con rinvio, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, limitatamente alla concedibilità della sospensione condizionale della pena. Rigetta nel resto il ricorso.