Ticket strappato dalle mani dell’automobilista e buttato a terra: niente condanna per la parcheggiatrice abusiva

Con l’azione compiuta la donna ha voluto impedire la cessione del tagliando a terze persone da parte dell’automobilista. Smentita in Cassazione la visione della Corte d’Appello impossibile, in sostanza, sostenere che il gesto abbia limitato la libertà dell’automobilista.

L’automobilista vuole cedere a terze persone il ticket per il parcheggio da lei acquistato. A impedirglielo provvede in modo brusco la parcheggiatrice abusiva, che le strappa di mano il biglietto e lo getta a terra. Censurabile il comportamento tenuto dalla parcheggiatrice, ma, secondo i Giudici, non catalogabile come violenza privata”. Cancellata definitivamente quindi la condanna pronunciata in Appello Cassazione, sentenza n. 30439/19, sez. V Penale, depositata oggi . Libertà. Scenario dell’episodio è la ‘Cittadella della salute’ a Trapani. Lì, in zona riservata alla sosta dei veicoli, avviene lo scontro tra una automobilista e una parcheggiatrice abusiva. Pomo della discordia è un ticket per il parcheggio. In sostanza, l’automobilista vuole cedere il biglietto a terze persone, ma la parcheggiatrice è contraria, e così glielo strappa di mano e lo butta a terra. Obiettivo raggiunto, quindi, ma questo dato di fatto la pone sotto accusa per la presunta violenza privata compiuta ai danni dell’automobilista. I primi due round del processo sono sfavorevoli alla parcheggiatrice, condannata sia in primo che in secondo grado. A sorpresa, però, in Cassazione i magistrati smentiscono le valutazioni compiute dai giudici della Corte d’appello, e osservano che non è configurabile in questo caso il delitto di violenza privata . Ciò perché gli atti di violenza non erano diretti a costringere l’automobilista a subire un danno, ma sono stati essi stessi produttivi dell’effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa . Tirando le somme, per i Giudici del ‘Palazzaccio’ il comportamento esaminato non è catalogabile come violenza privata e quindi non vi sono i presupposti per la condanna della parcheggiatrice abusiva.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 4 marzo – 10 luglio 2019, n. 30439 Presidente Vessichelli – Relatore De Marzo Ritenuto in fatto 1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 11/12/2017 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla affermazione di responsabilità, in relazione al delitto di violenza privata, di Ja. Me., parcheggiatrice abusiva presso la cittadella della salute di Trapani, la quale, per impedire la cessione del ticket di parcheggio acquistato a terze persone, lo aveva preso dalle mani della persona offesa, Teresa Pompea, lo aveva strappato e quindi buttato a terra. 2. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputata è affidato ad un unico motivo, con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., dal momento che la violenza esercitata attraverso la distruzione del ticket non era diretta nei confronti della Pompea. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Non è configurabile il delitto di violenza privata allorquando gli atti di violenza non siano diretti a costringere la vittima ad un pati, ma siano essi stessi produttivi dell'effetto lesivo, senza alcuna fase intermedia di coartazione della libertà di determinazione della persona offesa Sez. 5, n. 10132 del 05/02/2018, Ippolito, Rv. 272796 . 2. La sentenza impugnata va, in conseguenza, annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.