Peculato d’uso del telefono di servizio: quel che conta è il danno arrecato alla P.A.

La condotta del pubblico ufficiale che utilizzi il telefono di servizio per fini personali al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un apprezzabile danno patrimoniale alla P.A., ossia una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio.

Sul punto la Corte di Cassazione con sentenza n. 30178/19, depositata il 9 luglio. In particolare, la Corte d’Appello assolveva l’imputato dal reato, cointestatogli in primo grado, di peculato d’uso della vettura di servizio perché il fatto non sussiste, rideterminando poi la pena inflitta con riferimento ad altri episodi e all’uso abusivo del telefono d’ufficio. Avverso tale decisione l’imputato ricorre per cassazione. Peculato d’uso della vettura di servizio. Integra il delitto di peculato d’uso il comportamento dell’appartenente ad una forza di polizia che usi l’autovettura di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite, essendo assodato che l’uso della vettura si servizio, anche se non produce una effettiva lesione patrimoniale per la P.A., ha pregiudicato l’ordinaria attività funzionale della stessa. Peculato d’uso del cellulare di servizio. Per quanto riguarda invece l’uso abusivo del telefono d’ufficio occorre condividere l’orientamento di legittimità secondo cui, la condotta del pubblico ufficiale che utilizzi il telefono di servizio per fini personali al di fuori dei casi di urgenza o di specifiche autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un apprezzabile danno al patrimonio della P.A. o di terzi, ossia una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio. Pertanto, confermati i due reati sopradetti nel caso di specie, il ricorso dell’imputato è dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 maggio – 9 luglio 2019, n. 30178 Presidente Petruzzellis – Relatore Capozzi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova, a seguito di gravame interposto dall’imputato F.G. avverso la sentenza emessa il 17.5.2017 dal Tribunale della Spezia, in parziale riforma della decisione ha assolto il predetto dal reato di peculato d’uso dell’autovettura di servizio - ad eccezione dei fatti commessi il 15.4.2013 e il 17.5.2013 - perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena inflitta in relazione ai due predetti episodi ed all’uso abusivo del telefono di ufficio, sospendendola condizionalmente. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che con atto del difensore deduce 2.1. Inosservanza dell’art. 314 c.p., comma 2, in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine all’uso della autovettura nelle due uniche occasioni - rispetto alle 335 contestate - in assenza di requisiti integrativi consistenti nella apprezzabilità del danno prodotto al patrimonio della pubblica amministrazione o della concreta funzionalità dell’ufficio, non essendo stato operato alcun accertamento a riguardo. Anche per quanto riguarda l’uso abusivo del telefono di servizio, in relazione alla massima quantificazione del danno pari ad Euro 1.023,86, difettano l’elemento della concretezza della fattispecie contestata, in rapporto alle poste di bilancio riferite all’uso dei telefoni cellulari dei dipendenti della P.A. o dei suoi dirigenti. 2.2. Inosservanza dell’art. 323 bis c.p., in relazione all’art. 62 c.p., n. 4, in mancanza di una distinta valutazione dei singoli episodi di uso dell’autovettura. 2.3. Inosservanza dell’art. 131 bis c.p., in relazione al diniego della ipotesi di particolare tenuità esulante dai criteri normativi sulla base del gran numero delle violazioni e dei disdicevole atteggiamento dell’imputato. 2.4. Vizio cumulativo della motivazione in relazione a - Specifiche censure in appello in ordine all’elemento psicologico del reato con riferimento alla indicata documentazione acquisita ex art. 603 c.p.p., in relazione alla non limitazione di traffico telefonico stabilita dalla circolare del 3.7.2006 - Mansioni effettive del Comandante dei VVFF, reperibilità e territori di competenza - Circolare ministeriale n. 17 del 2007 sui turni di disponibilità 2.5. Vizio cumulativo della motivazione in ordine al ricorso a sospetti rispetto a fatti per i quali l’imputato è stato assolto. 2.6. Vizio della motivazione in ordine alla presunta allegazione difensiva dell’utilizzo da parte di terzi del telefono. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo, terzo, quarto e sesto motivo sono manifestamente infondati, quando non genericamente proposti per questioni di fatto. 2.1. La Corte ha ritenuto sussistente il peculato d’uso in relazione ai due episodi di appropriazione dell’autovettura di servizio in relazione al pregiudizio dell’ordinaria attività funzionale per la P.A. e per il grave pregiudizio all’immagine ed al decoro della P.A., stigmatizzando la valenza esemplare negativa della condotta dell’imputato, in entrambi i casi individuato con la predetta autovettura nei pressi dello stesso night club alle 4,30 del mattino e alle 3,40 della notte. 2.2. Ritiene la Corte che il giudizio espresso dal Giudice di merito ha correttamente applicato la norma incriminatrice essendosi posto nell’alveo di legittimità secondo il quale integra il delitto di peculato d’uso la condotta dell’appartenente ad una forza di polizia che utilizzi l’auto di servizio per incontrarsi con una prostituta dalla quale ottenere, abusando della qualità, prestazioni sessuali gratuite, essendosi chiarito che l’uso dell’autovettura di servizio, pur non producendo una significativa lesione patrimoniale per la pubblica amministrazione, ha pregiudicato l’ordinaria attività funzionale della stessa Sez. 6, n. 5206 del 15/12/2017, S. e altro, Rv. 272178 - 01 , essendosi ineccepibilmente valutato in fatto l’abusivo utilizzo della autovettura di servizio. 2.3. Quanto all’abusivo uso del telefono di servizio risultano essere state accertate 2054 telefonate alla utenza di una signora tunisina di lunga e lunghissima durata , altre 70 ad un’altra donna contigua ad ambienti dediti alla prostituzione nonché 900 contatti con propri familiari, il tutto nell’arco di tempo compreso tra il 1.9.2012 al 16.7.2013, con un esborso per la pubblica amministrazione pari ad Euro 1.023,86. 2.4. Ritiene la Corte che del tutto corretta è la ritenuta responsabilità del ricorrente in conformità all’orientamento di legittimità secondo il quale la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che utilizzi il telefono d’ufficio per fini personali al di fuori dei casi d’urgenza o di specifiche e legittime autorizzazioni, integra il reato di peculato d’uso se produce un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi, ovvero una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio, mentre deve ritenersi penalmente irrilevante se non presenta conseguenze economicamente e funzionalmente significative Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani e altro, Rv. 255296 - 01 , anche per questo aspetto risultando ineccepibilmente accertato in fatto il consapevole abusivo sistematico smodato uso del telefono di servizio per finalità esclusivamente private, per di più per raggiungere soggetti contigui ad ambienti criminali. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte ha escluso la ricorrenza della ipotesi ex art. 323 bis c.p., senza incorrere in vizi logici e giuridici secondo una valutazione complessiva dei fatti considerando la ripetitività delle due condotte a distanza di poco più di un mese e la loro concreta gravità anche dal punto di vista soggettivo, correttamente ponendosi nell’orientamento di legittimità secondo il quale in tema di delitti contro la P.A., la circostanza attenuante speciale prevista per i fatti di particolare tenuità ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l’entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell’atteggiamento soggettivo dell’agente e dell’evento da questi determinato Sez. 6, n. 14825 del 26/02/2014, Di Marzio e altri, Rv. 259501-01 . 4. Il terzo motivo è manifestamente infondato in ragione della corretta esclusione della ricorrenza della ipotesi di cui all’art. 131 bis c.p., oltre che per la gravità delle condotte, in ragione del gran numero di violazioni e della abitualità delle telefonate all’interno della condotta di peculato. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.