Concorso in rapina: non riconosciuta l’attenuante della minima partecipazione a colui che individua il luogo del reato

Per il riconoscimento della circostanza attenuante della minima partecipazione ai fatti, ex art. 114 c.p., è necessario che il contributo offerto dal soggetto si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale rispetto all’evento, così da risultare accessorio nella realizzazione del quadro delittuoso.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 29641/19, depositata l’8 luglio. La vicenda. La Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado, condannava alla pena di giustizia gli imputati ritenuti colpevoli del reato di concorso in rapina aggravata. Questi, avverso tale decisione, propongono ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento per contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p. della minima partecipazione ai fatti. Attenuante della minima partecipazione. Secondo costante interpretazione della Suprema Corte dell’art. 114 c.p., per l’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione non basta una minore efficacia causale dell’attività prestata da un compartecipante rispetto a quella posta in essere dagli altri, poiché è necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all’evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato . A ciò consegue che al soggetto che abbia individuato il luogo di consumazione del delitto contro il patrimonio non può essere riconosciuta la suddetta attenuante proprio perché questi ha svolto un ruolo determinante la programmazione delittuosa, posto che senza la sua partecipazione il reato non avrebbe avuto luogo. Per tali motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 30 maggio – 8 luglio 2019, n. 29641 Presidente Rago – Relatore Pardo Ritenuto in fatto 1.1 Con sentenza in data 19 settembre 2017, la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Torino datata 16-02-2017, che aveva condannato alle pene di legge R.A. e F.V. perché entrambi colpevoli del delitto di concorso in rapina aggravata. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati l’avv.to Basilio Foti per R. deduceva, con unico motivo, manifesta illogicità della motivazione quanto al giudizio di bilanciamento ed agli effetti della recidiva qualificata nonché all’entità della pena inflitta, posto che, i modesti precedenti a carico dell’imputato ricorrente, non giustificavano il riconoscimento della circostanza di cui all’art. 99 c.p., ed avrebbe dovuto procedersi alla valutazione della prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche in ragione della ampia confessione resa. 1.3 L’avv.to Roberto Brizio, per F.V. , chiedeva - annullarsi la sentenza di appello ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e , per contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta impossibilità di sussumere la condotta concorsuale ascritta all’imputata entro la fattispecie di cui all’art. 116 c.p., come doveva invece desumersi da specifici atti del procedimento che richiamava - annullarsi la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b ed e , per contraddittorietà della motivazione in ordine alla mancata concessione della attenuante di cui all’art. 114 c.p Considerato in diritto 2.1 Il ricorso avanzato nell’interesse del R. è manifestamente infondato e del tutto reiterativo di questioni già devolute ed adeguatamente affrontate dalla corte di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed infatti, con le specifiche considerazioni svolte a pagina 3 - 4 dell’impugnata sentenza, il giudice di appello ha fornito adeguata motivazione sia delle condizioni per ritenere sussistente la recidiva, in ragione dei precedenti e della reiterazione di delitti significativi di pericolosità, sia del fondamento del giudizio di bilanciamento che, in presenza della aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3 bis, è precluso operarsi nei termini della prevalenza delle attenuanti. Tali considerazioni, in quanto del tutto aderenti al dettato normativo e prive di qualsiasi illogicità o contraddittorietà, appaiono esenti dalle lamentate censure. 2.2 Manifestamente infondato è altresì il ricorso della F. che deve pertanto essere dichiarato inammissibile invero, la corte di appello di Torino, a pagina 4 della sentenza impugnata, ha espressamente motivato il mancato riconoscimento della ipotesi del c.d. concorso anomalo ex art. 116 c.p., sulla base di un corretto ragionamento logico giuridico applicato al particolare caso concreto. Al proposito, infatti, va fatta applicazione di quel principio secondo cui in tema di concorso di persone nel reato, la responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p., può essere configurata solo quando l’evento diverso non sia stato voluto neppure sotto il profilo del dolo indiretto indeterminato, alternativo od eventuale e, dunque, a condizione che non sia stato considerato come possibile conseguenza ulteriore o diversa della condotta criminosa concordata Sez. 2, n. 48330 del 26/11/2015, Rv. 265479 . Del resto la giurisprudenza di questa Corte Suprema è, in proposito, assolutamente ferma nel ritenere che sussiste il necessario rapporto di causa ad effetto tra il reato di furto inizialmente programmato e quello di rapina, commesso successivamente, poiché è del tutto prevedibile che un compartecipe possa trascendere ad atti di violenza o minaccia nei confronti della parte lesa o di terzi, per assicurarsi il profitto del furto, o comunque guadagnare l’impunità, sicché solo ove le circostanze del caso di specie siano indicative della focalizzazione esclusiva dell’azione criminosa verso la semplice sottrazione di un bene altrui, può ritenersi sussistere l’ipotesi del concorso anomalo ove invece le circostanze del fatto programmato e poi portato a termine inducano a ritenere che per le particolari caratteristiche del luogo di consumazione è logicamente prevedibile la trasformazione dell’azione criminosa dall’iniziale programmato furto nel più grave delitto di rapina, il titolo di reato è sicuramente quello del concorso ex art. 110 c.p., a titolo di dolo indeterminato, alternativo od eventuale. Così che se l’introduzione ai fini dell’impossessamento avviene all’interno di un’abitazione e cioè all’interno di un luogo ordinariamente destinato al domicilio delle persone, l’accettazione del rischio della trasformazione del furto nel più grave delitto di rapina deve ritenersi insita nella programmazione criminosa originale. E poiché nel caso in esame la F. ed il correo che poi portava a termine la rapina, avevano programmato, su impulso della prima, la consumazione del fatto all’interno di una abitazione destinata alla residenza della persona offesa e del nucleo familiare della stessa, corretta appare la valutazione operata dalla corte, mentre, del tutto congetturale è la ricostruzione contenuta in ricorso nella parte in cui si assume che la ricorrente nulla poteva sapere della presenza della vittima all’interno dell’appartamento, posto che, per affermazione contenuta nello stesso atto di impugnazione, la sua conoscenza del luogo era dovuta ad avervi svolto l’attività di badante di un’anziana lì dimorante e, quindi, con piena consapevolezza della destinazione ad abitazione dell’appartamento. Così che l’accettazione del rischio del più grave delitto di rapina può ritenersi essere stato correttamente ricavato dalla destinazione del luogo di consumazione dei fatti oltre che dalla stessa condotta poi tenuta nella fase esecutiva, quando la ricorrente aveva anche modo di interloquire con il correo durante l’aggressione alla persona offesa S. , fornendo informazioni specifiche circa i luoghi ove poteva rinvenire oggetti di valore. Con la conseguenza che se anche volesse ritenersi l’iniziale rappresentazione della donna limitata alla consumazione di un furto, tale successiva evoluzione dell’azione manifesta pienamente il dolo di rapina avendo la stessa conosciuto le modalità di svolgimento del fatto e concorso alla sua realizzazione concreta. Manifestamente infondata è poi la seconda doglianza posto che il ruolo determinante svolto dalla donna nella fase della preparazione del delitto esclude categoricamente, come già segnalato con argomenti del tutto fondati ed esposti senza alcuna manifesta illogicità dalla corte di appello, che alla stessa possa essere concessa l’attenuante dell’art. 114 c.p., della minima partecipazione ai fatti. E difatti secondo l’interpretazione di questa corte per l’integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione, ex art. 114 c.p., non è sufficiente una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, essendo, invece, necessario che il contributo offerto si sia concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza davvero marginale, cioè di efficacia causale così limitata rispetto all’evento da risultare accessorio nel generale quadro del percorso criminoso di realizzazione del reato Sez. 6, n. 24571 del 24/11/2011, Rv. 253091 con la conseguenza che al soggetto che abbia individuato il luogo di consumazione del reato contro il patrimonio, non può essere riconosciuta una simile attenuante e ciò proprio perché risulta avere svolto un ruolo determinante la programmazione delittuosa poi portata a termine posto che senza la sua partecipazione il delitto non avrebbe avuto luogo. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2.000,00 ciascuno. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.