Il sequestro probatorio di uno specifico prodotto dell’ingegno si estende anche ai singoli componenti dello stesso

Nel caso in cui il sequestro probatorio si riferisca ad un determinato prodotto dell’ingegno, non può ritenersi estraneo dal contenuto del provvedimento stesso il sequestro dei singoli componenti del prodotto, qualora vi siano specifici riferimenti ad essi nella motivazione del provvedimento .

Lo afferma la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 29391/19, depositata il 4 luglio. Confermato dal Tribunale del riesame il decreto di sequestro probatorio emesso dal PM nei confronti di una s.r.l., configurandosi l’ipotesi di reato ex art. 473 c.p. in relazione ad alcuni oggetti realizzati mediante contraffazione del brevetto industriale. Per il Tribunale, infatti, era sussistente il fumus del reato contestato. Così la società condannata propone ricorso per cassazione. L’estensione del sequestro probatorio. In particolare la ricorrente sostiene che l’illegittimità dell’operato sequestro, poiché il decreto riguardava il sequestro di oggetti del tipo distanziatori autolivellanti realizzati mediante la contraffazione del brevetto industriale , laddove risultano sequestrati invece stampi, tiranti e manopole. Al riguardo occorre ribadire che, sulla base della descrizione del prodotto, risulta evidente come non solo l’oggetto finito in sé, ma anche i singoli elementi che lo compongono costituiscono corpo del reato ipotizzato. Pertanto, gli Ermellini, rifacendosi al caso in esame, rigetta il ricorso affermando il nuovo principio di diritto secondo cui, laddove il sequestro probatorio si riferisca ad un determinato prodotto dell’ingegno, non può ritenersi estraneo dal contenuto del provvedimento stesso il sequestro dei singoli componenti del prodotto, non ancora assemblati, ovvero dello stampo per realizzarlo, qualora vi siano specifici riferimenti ad essi nella motivazione del provvedimento .

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 10 aprile – 4 luglio 2019, n. 29391 Presidente Morelli – Relatore Pezzullo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 29.10.2018 il Tribunale del riesame di Brindisi ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero del locale Tribunale in data 10.10.2018 nei confronti della Roofy s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e di A.M. , amministratore della Gestico s.r.l., configurandosi l’ipotesi di reato di cui all’art. 473 c.p. in relazione agli oggetti del tipo distanziatori autolivellanti , realizzati mediante la contraffazione del brevetto industriale depositato per conto della Brunoplast di E.B. inventore di un oggetto di piccole dimensioni, avente determinate caratteristiche tecnico strutturali essendo costituito da una inedita combinazione di elementi in plastica tirante, manopola, basetta, lamella e stelo filettato ed una funzione specifica di fungere da dispositivo per consentire una corretta e più agevole posa in opera di piastrelle. 1.1. Il sequestro, in particolare, risulta eseguito presso la sede operativa della Roofy s.r.l., società questa che da circa due o tre anni provvede per conto della Gestico s.r.l. allo stampaggio del dispositivo autolivellante denominato [ ], che a sua volta la stessa Gestico provvede a rinominare come distanziatore autolivellante [ ] . La Guardia di Finanza, in esecuzione del decreto suddetto, ha sottoposto a sequestro varia documentazione afferente la produzione e commercializzazione dei beni in questione, gli stampi industriali per produrre il dispositivo edile, al quale risulta attribuito il nome commerciale [ ] , e gli oggetti connessi alla produzione del dispositivo in questione manopole, tiranti a vite ecc. . 1.2. Il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il fumus del reato contestato, nonché le esigenze probatorie in ordine alla necessità di accertare, anche mediante perizia, le caratteristiche dei beni sottoposti a sequestro e la ricorrenza dell’imitazione servile del prodotto brevettato da E.B. . 2. Avverso la suddetta ordinanza del riesame hanno proposto ricorsi per cassazione la Roofy s.r.l., in persona del legale rappr. p.t., e A.M. , a mezzo del loro difensore di fiducia, lamentando - con il primo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b , in relazione agli artt. 125, 247, 250 e 252 c.p.p. e art. 253 c.p.p., e lett. e , per motivazione meramente apparente in ordine alla censura di illegittimità della perquisizione e del sequestro probatorio eseguiti dalla P.G., con specifico riferimento ai cc.dd. stampi industriali in acciaio invero, nel provvedimento di perquisizione e sequestro non vi è alcun riferimento a tali oggetti, alla loro qualifica motivata di corpo del reato, nonché alla pertinenzialità tra gli stampi e l’ipotesi di incolpazione elevata, per cui la P.G. non avrebbe potuto e dovuto procedere al sequestro di tali beni con il secondo motivo, la ricorrenza del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b , in riferimento all’art. 473 c.p., commi 2 e 3, art. 474 ter c.p., commi 1 e 2, e art. 125c.p.p., comma 3, nonché del vizio di cui all’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e , atteso che il Tribunale del Riesame avrebbe omesso di valutare e di motivare in ordine alle allegazioni difensive, utili a dimostrare l’inconsistenza del fumus, ed, in particolare, la relazione tecnica di parte redatta dall’Ing. B. che evidenziava come il brevetto E. ” si limitasse esclusivamente al dispositivo a vite, con sezione ridotta a contatto con la base, senza coinvolgere altre componenti , nonché le domande di brevetto depositate da Ba.Il. moglie di A.M. , a fronte delle quali il Ministero dello Sviluppo Economico aveva riconosciuto la novità e l’attività inventiva delle rivendicazioni. Considerato in diritto I ricorsi non meritano accoglimento. 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti ripropongono in questa sede la censura effettuata con la richiesta di riesame, circa l’illegittimità dell’operato sequestro, in primo luogo perché il decreto del 10.10.2018 riguardava - come si evince chiaramente dal dispositivo del decreto - il sequestro di oggetti del tipo distanziatori autolivellanti realizzati mediante la contraffazione del brevetto industriale , laddove risultano sequestrati, invece, manopole, tiranti e stampi. 1.1. Sul punto, la risposta fornita dal Tribunale appare del tutto esaustiva e priva di illogicità, laddove ha evidenziato che la Polizia Giudiziaria, lungi dal sottoporre a sequestro beni totalmente difformi da quelli specificati nel decreto di perquisizione e sequestro, ha, al contrario, incentrato la sua attenzione su oggetti che si sostanziano, da un lato, nei singoli componenti del bene definito distanziatore autolivellante e, dall’altro, nella matrice appositamente predisposta al fine precipuo di riprodurre il medesimo oggetto, tenendo conto che le manopole, i tiranti e gli stampi industriali sottoposti a sequestro, altro non sono che i singoli componenti di detto distanziatore e l’attrezzatura utilizzata per riprodurlo. 1.2 Tale ragionamento non merita censure, tenuto conto che i suddetti oggetti sono stati tutti specificamente descritti nella motivazione del decreto di sequestro, con la quale è stato evidenziato, tra l’altro che E.B. è l’inventore di un brevetto depositato in Italia e all’Ufficio Brevetti di Monaco per conto della Brunoplast di E.B. , incorporata nella Brunoplast s.a.s di E.L. & amp C., con riconoscimento del titolo di proprietà industriale del brevetto per invenzione di un oggetto di piccole dimensioni, avente determinate caratteristiche tecnico strutturali essendo costituito da una inedita combinazione di elementi in plastica tirante, manopola, basetta, lamella e stelo filettato , avente la funzione specifica propria di fungere da dispositivo per consentire una corretta e più agevole posa in opera di piastrelle che il gruppo Stamplast s.p.a, ha commercializzato il prodotto distanziatore autolivellante [ ]”, visibile sulla rete internet, che realizza una contraffazione per imitazione servile quasi integrale di tutte le caratteristiche strutturali e funzionali, non solo di quelle principali descritte nella rivendicazione indipendente, ma anche di quelle secondarie, del dispositivo oggetto dell’invenzione, riconosciuta con il diritto di privativa del brevetto - che lo stampo che funge da modello per la produzione in serie consiste in un dispositivo distanziatore autolivellante per piastrelle, aventi le medesime caratteristiche strutturali e funzionali dell’oggetto realizzato, sfruttando l’invenzione brevettata - che il responsabile amministrativo del Gruppo Stamplast ha evidenziato come la propria società non produca i beni oggetto di contraffazione e non detiene alcuno stampo per la produzione, avendo acquistato tali oggetti come da fatture prodotte dalla Gestico, amministrata dall’A. , coniuge di Ba.Il. , la quale, a sua volta, avrebbe presentato per il dispositivo in questione domanda di brevetto internazionale, brevetto questo che non risulta censito però presso l’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti - che presso la sede e lo stabilimento della Gestico è in realtà ubicata altra e diversa impresa, ossia la Roofy s.r.l., che intrattiene rapporti commerciali con la Gestico, ossia provvede per conto di quest’ultima allo stampaggio del dispositivo autolivellante denominato [ ], che a sua volta la Gestico provvede a rinominare come autoiivellante [ ]. 1.3. Sulla base della descrizione del prodotto, consistente in un distanziatore autolivellante, realizzato mediante la contraffazione del brevetto industriale , risulta evidente come non solo l’oggetto finito in sé, ma anche lo stampo che funge da modello per la produzione in serie dello stesso, così come i singoli elementi che compongono il prodotto viti, tiranti, manopole ecc. costituiscano corpo del reato ipotizzato. Nel sequestro di tali singoli oggetti non si ravvisa, invero, esorbitanza rispetto alle finalità del sequestro e all’indicazione specifica nella parte dispositiva del sequestro ad oggetti del tipo distanziatori autolivellanti , laddove la motivazione del decreto - come è avvenuto nella fattispecie in esame - faccia chiaramente riferimento ai componenti del prodotto stesso, pur non ancora assemblati. Peraltro, ove effettivamente sussistente la denunciata esorbitanza non ravvisabile, come detto nella fattispecie , i ricorrenti a fronte dell’esecuzione da parte della polizia delegata del sequestro probatorio in quantità eccedenti rispetto a quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero, avrebbero dovuto chiedere a quest’ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del Pubblico Ministero ricorrere in opposizione davanti al giudice, ai sensi dell’art. 263 c.p.p., commi 4 e 5 Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Pv. 270126 . In definitiva, pertanto, può affermarsi il principio che ove il decreto di sequestro probatorio si riferisca specificamente ad un determinato prodotto dell’ingegno - esattamente individuato - non può ritenersi estraneo ed esorbitante dal contenuto del provvedimento stesso il sequestro dei singoli componenti del prodotto, non ancora assemblati, ovvero dello stampo per realizzarlo, qualora vi siano specifici riferimenti ad essi nella motivazione del provvedimento. 2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti si dolgono dell’insussistenza del fumus del reato contestato di cui all’art. 473 c.p., anche alla luce del contenuto della relazione tecnica di parte redatta dall’Ing. B. e delle domande di brevetto depositate da Ba.Il. . 2.1. In proposito, va innanzitutto premesso che il decreto di sequestro ed il provvedimento impugnato, risultano congruamente motivati, sia con riguardo al fumus del reato contestato, che alla finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, facendo corretta applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 36072 del 19/04/2018, Rv. 273548. Giova ancora premettere che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli errores in iudicando o in procedendo , sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice Sez. 5, 13/10/2009, n. 43068 Sez. Un., n. 25932 del 29/05/2008 . In particolare, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delitti , in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053 . 2.2. Tanto premesso si osserva che i ricorrenti non si confrontano compiutamente con le circostanze di fatto compiutamente indicate nel provvedimento impugnato e nel decreto di sequestro, tra cui quella che il presunto brevetto di Ba.Il. non risulta censito presso la Panca dati dell’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico, di guisa che, sulla base di tutti gli elementi illustrati, appare astrattamente configurabile il fumus del reato contestato. 3. I ricorsi vanno, pertanto, respinti ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.