Sole tramontato da poco: esclusa l’aggravante della minorata difesa per il rapinatore

Vittoria parziale per il difensore dell’uomo sotto processo. Confermata la condanna, ma ridotta la pena, ‘tagliando’ il mese di reclusione e i 10 euro di multa aggiunti per il riconoscimento della minorata difesa. Decisiva per i Giudici la constatazione che il crimine è stato realizzato quando il sole era tramontato da appena un’ora e mezza.

Il sole, o, meglio, l’orario del tramonto, come prova favorevole alla persona sotto processo per rapina. Logica la condanna, una volta ricostruito l’episodio. Possibile, però, escludere, orologio alla mano, l’aggravante della minorata difesa” – poiché il crimine è stato compiuto quando il sole era calato da appena un’ora e mezza – e ridurre la pena applicata al rapinatore Cassazione, sentenza n. 27814/19, sez. II Penale, depositata oggi . Orario. Concordi i Giudici del Tribunale e quelli della Corte d’Appello l’uomo sotto processo va condannato perché colpevole di rapina e di lesioni aggravate . A rendere più severa la pena il riconoscimento della minorata difesa” su questo punto, in particolare, viene affermato in secondo grado che la rapina è stata effettuata intorno alle 21 del giorno 5 aprile, quando il sole era ormai tramontato da alcune ore e tutto era avvolto dall’oscurità . Questa valutazione viene contestata dal legale del rapinatore e smentita dai giudici della Cassazione. Questi ultimi, difatti, osservano che nel luogo della rapina il giorno dei fatti il sole era tramontato alle ore 19.36, non quindi da alcune ore . Ciò significa che va esclusa la circostanza aggravante della minorata difesa” , con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena, pari a un mese di reclusione e 10 euro di multa .

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 21 marzo – 24 giugno 2019, n. 27814 Presidente Cammino – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato integralmente la sentenza con la quale, in data 3.2.2016, il Tribunale di Avezzano aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di rapina e lesioni aggravate, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Contro tale provvedimento, l'imputato ha proposto tempestivamente e nei modi di rito ricorso, denunziando i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. I - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità per la rapina aggravata dalla minorata difesa, con travisamento della prova ricorrerebbe il mero tentativo II - violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla configurabilità della circostanza aggravante della cd. minorata difesa II - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine alla lesioni personali aggravate. All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. Considerato in diritto Il secondo motivo di ricorso è fondato il ricorso è nel resto inammissibile. 1. Il primo motivo non è consentito poiché la questione della qualificazione del fatto di rapina come mero tentativo è stata proposta per la prima volta in questa sede, ma non anche, come doveroso, nell'atto di appello. 2. Il secondo motivo è fondato. Anche a prescindere dalla risoluzione del contrasto esistente nella giurisprudenza di questa Corte sulla sufficienza o meno, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante de qua, della perpetrazione del fatto-reato in tempo di notte, osserva il collegio che, nel caso di specie, il fatto-reato contestato all'imputato ed accertato non fu perpetrato in tempo di notte, bensì in serata cfr. f. 3 della sentenza impugnata intorno alle ore 21 del giorno 5 aprile, quando il sole era ormai tramontato da alcune ore e tutto era avvolto dall'oscurità . Tale ultima arbitraria precisazione cede a fronte del dato agevolmente verificabile che il giorno dei fatti in Celano, luogo della rapina, il sole era tramontato alle ore 19.36, non quindi da alcune ore. La sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., con conseguente eliminazione del relativo aumento di pena, pari a mesi uno di reclusione ed Euro dieci/00 di multa. 3. Il terzo motivo è del tutto privo della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. reiterando le proprie doglianze in difetto del compiuto riferimento alle contrarie argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato , sollecita una non consentita rivalutazione di risultanze fattuali già conformemente valorizzate dai due giudici del merito, in difetto di documentati travisamenti, e comunque risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, mutuando i condivisi rilievi del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata affermazione di responsabilità f. 3 della sentenza impugnata le dichiarazioni della vittima nonché quanto emergente dal referto medico redatto nell'immediatezza dei fatti. Né può dubitarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, che, in presenza di ecchimosi sia integrato il mero reato di percosse Sez. 6, sentenza n. 10986 del 13/01/2010, Rv. 246679 l'ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, è riconducibile alla nozione di malattia ed integra, pertanto, il reato di lesioni personali . Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del Tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese dalla Corte di appello e riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen. ed elimina il relativo aumento di pena di mesi uno di reclusione ed Euro dieci/00 di multa. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.