Le prescrizioni per i sorvegliati speciali: legittime soltanto se assistite da specifica motivazione

Le prescrizioni di non partecipare a pubbliche riunioni e di permanere in casa in orario notturno, associate alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, devono essere sorrette dall'illustrazione delle specifiche ragioni che le rendono necessarie nel singolo caso concreto, in funzione del controllo della pericolosità sociale del proposto.

Così ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la sentenza n. 25771 depositata il giorno 11 giugno 2019. Un sorvegliato molto speciale. Un soggetto, già condannato per atti persecutori, sequestro di persona e violenza privata, viene sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, associata al divieto di partecipare a pubbliche riunioni e con l'obbligo della permanenza in casa in orario notturno. Il passaggio dal primo al secondo grado di giudizio gli frutta soltanto una riduzione del periodo di durata della misura, ma le prescrizioni rimangono tali e quali rispetto a quelle contenute nel provvedimento genetico. L'ultima spiaggia è quella del ricorso per cassazione, affidato ad una sequenza di doglianze molto nutrita. I limiti del ricorso per Cassazione e l'influenza della Corte EDU. L'intera materia delle misure di prevenzione possiede tanti di quei profili peculiari da renderla sostanzialmente un campo operativo a sé stante sia sotto il profilo strettamente applicativo, sia sotto quello scientifico. Anche sotto il versante rimediale le caratteristiche specifiche non mancano il ricorso per cassazione, infatti, è proponibile soltanto per violazione di legge, con esclusione del vaglio di correttezza dell'impianto motivazionale del provvedimento applicativo della misura. Come ricordano gli Ermellini, alla violazione di legge può assimilarsi soltanto l'ipotesi della motivazione mancante o meramente apparente. Come se non bastasse, dobbiamo registrare – ma è ormai cronaca, più che dottrina – che l'intero comparto della prevenzione personale e reale non è di facile digeribilità oltreconfine. La Corte Edu a più riprese se ne è occupata, e tra le increspature delle sue sentenze traspare evidente una sorta di diffidenza nei riguardi del concetto di prevenzione” in quanto tale. E' un anacronismo poliziesco? E' un sistema normativo avulso dai cardini dei principi costituzionali comunemente riconosciuti in Europa? Forse, il rilievo più aderente al vero è che si tratta di uno strumentario normativo che va senza dubbio adeguato il più possibile agli standars europei in termini di libertà e garanzie personali. E in questa difficile opera di maquillage la nostra Cassazione ha profuso tanto impegno. Prescrizioni legittime, ma soltanto se motivate. Il punto di riferimento dal quale prendere le mosse è la sentenza della Corte di Strasburgo nota come De Tommaso”. Con questa decisione si sono fissati molti paletti. Intanto, si ritiene indispensabile che l'applicazione della misura debba sottostare al criterio generale della prevedibilità e, a monte, della conoscibilità delle restrizioni che essa comporterebbe. Le prescrizioni che vengono associate alle misure di prevenzione, poi, devono essere precise e dai contorni spazio-temporali ben definiti. Per esempio, quella di non partecipare a pubbliche riunioni è, per sua stessa natura, assolutamente indeterminata ed indeterminabile di fatto, il perimetro del suo volto è rimesso alla più completa discrezionalità del giudice. Il pollice verso dei giudici di Strasburgo ha costretto la giurisprudenza interna a conformarsi ai loro rimbrotti ecco che, sotto questo profilo, la Cassazione ha specificato che la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni debba essere assistita da un'esplicita illustrazione delle ragioni per le quali, nel singolo caso concreto, essa si renda necessaria in funzione del controllo della pericolosità sociale”. Ciò, naturalmente per evitare indebite compressioni della libertà personale del prevenuto. Analogamente, il ragionamento appena svolto deve essere replicato anche per la prescrizione della permanenza in casa in orario notturno. Le misure di prevenzione non sono sanzioni aggiuntive alla pena. Il grande passo in avanti fatto dalla giurisprudenza di legittimità, pungolata da quella sovranazionale, ha una sua ratio intrinseca, che è stata brillantemente illustrata anche dalla nostra Corte Costituzionale in una recente decisione depositata a gennaio di quest'anno. Il rilievo di fondo è che le misure di prevenzione hanno finalità, per l'appunto, preventiva e soltanto incidentalmente afflittiva. Anzi, l'indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in quest'ottica, che una conseguenza collaterale”. Ciò non vuol dire che le misure di prevenzione siano costituzionalmente illegittime, ma soltanto che esse debbano, tutte le volte che incidono su beni costituzionalmente tutelati la libertà personale prima tra tutti , rispettare i canoni di riserva assoluta di legge e, soprattutto, di giurisdizione.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 29 maggio – 11 giugno 2019, n. 25771 Presidente Paoloni – Relatore Bassi Ritenuto in fatto 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Milano del 28 giugno 2018 appellato da P.A. , ha ridotto ad anni uno e mesi sei la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 4, lett. i-ter , Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e modificato l’orario della permanenza in casa nelle ore serali e notturne dalle 7 00 alle ore 23.30 . Giova precisare che P. è stato sottoposto alla misura di prevenzione personale per avere posto in essere, per circa un anno - dall’ omissis al omissis -, comportamenti persecutori, sequestro di persona e violenza privata nei confronti della ex compagna Q.S. , continuando a molestarla dopo la fine della loro relazione sentimentale nonché privandola della libertà di movimento, così cagionandole le conseguenze sulla salute attestate dalla documentazione sanitaria e portandola a richiedere reiteratamente l’intervento delle forze dell’ordine, da ultimo il omissis . 2. Nell’atto a firma del difensore di fiducia, P.A. chiede l’annullamento del provvedimento per violazione di legge penale e mancanza assoluta di motivazione in relazione ai presupposti legittimanti l’applicazione della misura di prevenzione, con particolare riguardo alla ritenuta attualità della pericolosità sociale ed al contenuto delle prescrizioni imposte. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia omesso di considerare a come la misura degli arresti domiciliari originariamente applicata al proposto sia poi stata sostituita con quelle dell’obbligo di presentazione alla P.G. e del divieto di avvicinamento, successivamente revocate b come da oltre un anno e mezzo P. non abbia più tentato di avere alcun contatto con la persona offesa c come risultino assolutamente inutili, eccessive ed incomprensibili le prescrizioni concernenti l’orario di entrata e di uscita, in quanto prive di alcuna ragionevole giustificazione e tali da inibire totalmente qualunque attività ludica del proposto d come sia altrettanto ingiustificato il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e come i dieci procedimenti nei confronti del P. emergenti dal certificato del casellario giudiziale riguardino fatti molto risalenti nel tempo ed illeciti in gran parte non più costituenti reato o estinti per altre cause f come la pericolosità sociale vada accertata senza fare ricorso a presunzioni e come, pertanto, le misure adottate nei confronti del ricorrente siano illegittime, in assenza della comprovata attualità della pericolosità sociale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 2. In via preliminare, deve essere rammentato che - come hanno avuto modo di affermare anche le Sezioni Unite di questa Corte -, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione sia ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, richiamato dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, comma 2, nonché dall’art. 10, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011 ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e , potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dalla L. n. 1423 del 1956, art. 4 comma 9 predetto nonché dal comma 2 dell’art. 10 dello stesso D.Lgs. n. 159 del 2011 , il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato . Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci e altri, Rv. 260246 . La limitazione del ricorso alla sola violazione di legge è stata tra l’altro riconosciuta dalla Corte Costituzionale non irragionevole v. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 , data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore e altri, Rv. 257007 . 3. Tanto premesso in linea generale e passando alla disamina del ricorso, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia dato conto - con argomentazioni puntuali e coerenti - dei presupposti dell’attualità della pericolosità sociale del proposto su cui si appunta la prima censura difensiva. 3.1. Come questo Giudice di legittimità ha già avuto modo di chiarire, il giudizio di pericolosità necessario ai fini dell’applicazione delle misure di prevenzione personali deve fondarsi, in un’ottica costituzionalmente e convenzionalmente orientata sulla scorta dei principi affermati nella sentenza della Corte EDU De Tommaso c. Italia , su un’interpretazione restrittiva dei presupposti per l’applicazione ai c.d. pericolosi generici e, dunque, sull’oggettiva valutazione di fatti sintomatici collegati ad elementi certi e non su meri sospetti, significativi di un’effettiva tendenza a delinquere del proposto Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic e altri, Rv. 272521 . 3.2. Di tale lezione ermeneutica ha fatto peraltro ineccepibile applicazione la Corte d’appello, là dove ha poggiato la ritenuta attualità della pericolosità sociale del proposto sulla base di obbiettive e significative emergenze dell’incartamento processuale, evidenziando a come il procedimento concernente i fatti-reato si fondi su quattro denunce-querela presentate dalla persona offesa e sulle risultanze delle relazioni di servizio stilate in occasione dei quattro interventi della polizia giudiziaria su richiesta della medesima, procedimento conclusosi con la sentenza di applicazione della pena del 13 dicembre 2017 b come l’ultimo atto persecutorio coincida con la notifica dell’ordinanza cautelare che disponeva l’obbligo di presentazione alla P.G. e il divieto di avvicinamento la persona offesa, sicché la cessazione dei comportamenti delittuosi costituisce il frutto, non di una spontanea resipiscenza del prevenuto, bensì dell’applicazione del provvedimento coercitivo nei suoi confronti c come il giudice del merito abbia denegato l’applicazione della sospensione condizionale al P. proprio in considerazione del fatto che i suoi precedenti penali testimoniano la preoccupante propensione alla violazione delle regole, confermata dalla reiterazione nel tempo delle condotte illecite in danno dell’ex compagna. 3.3. Conclusivamente, avuto riguardo all’attenta e lineare trama motivazionale intessuta nel provvedimento in rassegna, non v’è materia per ritenere che, in relazione a detto presupposto applicativo della misura di prevenzione personale, il giudice d’appello sia incorso in una violazione di legge o nella mancanza assoluta di motivazione - anche sub specie della motivazione apparente - coltivabile col ricorso per cassazione. 4. Colgono di contro nel segno le doglianze concernenti le prescrizioni del divieto di partecipare alle pubbliche riunioni e dell’obbligo di permanenza in casa in orario notturno, punti in relazione ai quali risulta fondata la dedotta violazione di legge. 4.1. Occorre premettere che il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 8, dispone testualmente, al comma 2, che il Tribunale qualora disponga l’applicazione di una delle misure di prevenzione determina le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare e, al comma 4, che in ogni caso, prescrive di non rincasare la sera più tardi e di non uscire più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque senza averne data tempestiva notizia all’autorità locale di pubblica sicurezza, di non partecipare pubbliche riunioni . L’enunciato normativo - segnatamente l’espressione in ogni caso, prescrive contenuta nel comma 4 - sembra postulare un automatismo fra l’applicazione della misura di prevenzione e dette limitazioni. La giurisprudenza convenzionale - segnatamente della Corte Europea per i diritto dell’uomo - e, a cascata, la giurisprudenza delle alte Corti nazionali - in particolare della Corte costituzionale e di questa Corte di legittimità -, preso atto dell’obbiettiva incidenza delle misure di prevenzione personali su libertà fondamentali dell’individuo sia pure in termini tali da non potersi qualificare quali sanzioni, di tal che possono trovare applicazione nonostante l’assenza di un accertamento giurisdizionale della penale responsabilità del destinatario , ne hanno nel tempo definito in modo più rigoroso i presupposti applicativi, temperando la letterale obbligatorietà delle correlative prescrizioni. 4.2. In particolare, nella decisione resa il 23 febbraio 2017 dalla Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’uomo nel caso De Tommaso c. Italia, i Giudici di Strasburgo hanno chiarito, da un lato, come l’applicazione delle misura di prevenzione presupponga un’attenta verifica circa la prevedibilità della restrizione, id est che l’istituto abbia una base legale e sia ragionevolmente conoscibile dai consociati i quali possano rappresentarsi in anticipo la sottoposizione a dette misure nell’ambito del ventaglio delle possibili conseguenze del proprio agire dall’altro lato, come le prescrizioni che conseguono all’applicazione delle misure di prevenzione personali - in particolar modo quelle di vivere onestamente e di rispettare le leggi - siano formulate in termini estremamente vaghi e indeterminati , si traducano in un illimitato richiamo all’intero ordinamento giuridico italiano senza alcuna chiarificazione sulle norme specifiche la cui inosservanza dovrebbe essere considerata quale ulteriore indicazione del pericolo per la società rappresentato dall’interessato § § 119-122 e poggino su presupposti altrettanto indeterminati, facendo un generico rinvio alle esigenze di difesa sociale , senza precisarne il contenuto § 121 . In questa stessa pronuncia, la Corte EDU ha censurato il fatto che la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni non sia delimitata sotto il profilo temporale nè spaziale, di tal che la compressione della libertà fondamentale di circolazione del cittadino finisce per essere rimessa alla sola discrezionalità del giudice § 123 . 5. Le linee guida fissate dalla Grande Camera della Corte EDU hanno trovato eco nella pronuncia nella quale le Sezioni Unite di questa Corte hanno escluso che la penale responsabilità per il reato previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2, - conseguente dalla violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno - possa discendere dall’inosservanza delle prescrizioni generiche di vivere onestamente e di rispettare le leggi , potendo il contenuto precettivo della fattispecie essere integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv. 270496 . 5.1. Dopo avere ripercorso i principi affermati in materia dal Giudice delle Leggi circa la conformità alla Carta Fondamentale e, nello specifico, al principio di tassatività e determinatezza delle prescrizioni di vivere onestamente e rispettare le leggi sent. n. 27 del 1959 ord. n. 354 del 2003 sent. n. 282 del 2010 e della coerente giurisprudenza della Cassazione Sez. 1, n. 47766 del 06/11/2008, Lungari, Rv. 242748 Sez. 1, n. 8412 del 27/01/2009, Iuosio, Rv. 242975 Sez. 7, n. 11217 del 29/01/2014, Polimeni, Rv. 264477 , il più ampio consesso di questa Corte si è confrontato con l’approdo della Corte di Strasburgo e sui rilievi fortemente critici sulla qualità della L. n. 1423 del 1956 e quindi del D.Lgs. n. 159 del 2011, nella misura in cui questo recepisce i contenuti fondamentali della disciplina originaria, quanto alla non conformità della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno agli artt. 5, 6 e 13 CEDU, nonché all’art. 2 Prot. 4 CEDU là dove tutela la libertà di circolazione e di movimento . Richiamato anche l’insegnamento di una precedente decisione nella medesima composizione - secondo il quale il reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale presuppone la verifica che la violazione della prescrizione sia strumentale ad una sorta di vanificazione della misura cui si riferisce sicché non tutte le inottemperanze del sorvegliato speciale possono giustificare la maggiore severità repressiva, ma, in base al principio di offensività, solo quei comportamenti che, violando le leggi, costituiscono indice di una persistente e ulteriore pericolosità Sez. U, n. 32923 del 29/05/2014, Sinigaglia, Rv. 260019, in linea con i principi affermati dalla Corte Cost. nella sentenza n. 27 del 1959 -, le Sezioni Unite, chiamate ad una rilettura del diritto interno in aderenza alla CEDU e subordinata al prioritario compito di adottare una lettura costituzionalmente conforme Corte Cost., sentenze n. 349 e n. 348 del 2007 , rilevata l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle prescrizioni imposte all’interessato di honeste vivere, ne hanno tratto la conclusione - in ossequio ad un’interpretazione della norma incriminatrice convenzionalmente orientata - che il delitto non possa mai conseguire dalla violazione di un precetto siffatto. 6. Nel medesimo solco, si inserisce la successiva pronuncia resa dalla Prima Sezione di questa Suprema Corte con riguardo allo specifico tema del divieto del sorvegliato speciale di partecipare a pubbliche riunioni. 6.1. Proprio prendendo le mosse dai rilievi della Grande Camera della Corte EDU nella sentenza del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia - questa Corte ha chiarito che, in base ad un’interpretazione convenzionalmente orientata del quadro normativo interno alla luce dei principi fissati dai Giudici di Strasburgo, la prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni deve essere sorretta da un’esplicita illustrazione delle ragioni per le quali, nel singolo caso concreto, essa si renda necessaria in funzione del controllo della pericolosità sociale del prevenuto ciò al fine di evitare compressioni generalizzate di una libertà fondamentale, oggetto di presidio costituzionale In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto la responsabilità dell’imputato per il reato di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, comma 2, in quanto recatosi ad assistere a comizi elettorali nonostante il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contenuto nel decreto applicativo della misura . Sez. 1, n. 49731 del 06/06/2018, Sassano, Rv. 274456 . Come si è perspicuamente osservato nell’attenta motivazione della decisione, le prescrizioni previste dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 5, comma 3, previsione in tutto sovrapponibile a quelle di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 8, comma 4 , sono strumentalmente necessarie a soddisfare le esigenze di tutela sociale , tenuto conto della pericolosità specifica del sorvegliato, accertata nel processo di prevenzione, nonché - ovviamente nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti. Dopo avere dato conto della pregressa giurisprudenza in ordine alla conformità alla Carta Fondamentale - segnatamente alle libertà presidiate dagli artt. 21 e 49 Cost. ed al principio di legalità di cui all’art. 25 Cost. - del divieto di partecipare a pubbliche riunioni, stante la previsione in termini assolutamente tassativi senza margini di discrezionalità per il giudice che deve applicare la prescrizione in ogni caso , ossia a tutti i sorvegliati speciali Sez. 1, n. 44846 del 05/11/2008, Solferino, Rv. 242275, escludendo ogni profilo di frizione costituzionale , la Prima Sezione penale ha preso atto della necessità di rivedere tale impostazione ermeneutica proprio alla luce della recente posizione espressa dalla Grande Camera della Corte EDU nel caso De Tommaso, là dove ha appunto stigmatizzato il fatto che la legge nazionale non indichi alcun limite temporale o spaziale alla restrizione di una libertà fondamentale che viene interamente lasciata alla discrezionalità del giudice, rimettendo all’apprezzamento giurisdizionale la definizione dei limiti, senza alcuna chiara indicazione dell’estensione e del le modalità di esercizio di tale discrezionalità cfr. punto 123 della sentenza De Tommaso . Tanto premesso, la Prima Sezione ha precisato che, stante il carattere eccezionale delle limitazioni di libertà costituzionalmente presidiate e la necessità di seguire da parte del giudice una lettura convenzionalmente conforme del quadro normativo interno di riferimento come di recente riaffermato anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 40076 del 27/04/2017, Rv. 270496 in materia di reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale , perché la misura di prevenzione personale non si risolva in una compressione generalizzata di libertà fondamentali quali la libertà di circolazione e di esercizio di diritti politici e democratici, quali quelli connessi alla partecipazione a comizi elettorali i contatti da vietare tra soggetti siano solo quelli che incrementano il rischio di pericolosità sociale del proposto e che si giustificano, nel singolo caso concreto, in ragione di specifiche esigenze special-preventive. 7. A coronamento del filone ermeneutico sopra tratteggiato è di recente intervenuto anche il Giudice delle leggi con la sentenza del 20 novembre 2018 24 gennaio 2019, n. 24. 7.1. La Corte costituzionale ha preliminarmente chiarito che le misure di prevenzione personali, pur postulando la sussistenza di elementi sintomatici di pregresse attività criminose da parte del soggetto, non hanno carattere sanzionatorio-punitivo, sì da chiamare in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale. In particolare, ha affermato che Imperniate come sono su un giudizio di persistente pericolosità del soggetto, le misure di prevenzione personale hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all’autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. L’indubbia dimensione afflittiva delle misure stesse non è, in quest’ottica, che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato . Rilevato che la natura sanzionatoria delle misure di prevenzione personali è stata esclusa anche dalla Corte EDU nella recente sentenza nel caso De Tommaso c. Italia e dalla stessa Corte costituzionale, i Giudici della Consulta hanno nondimeno affermato - in linea con le indicazioni della Corte EDU - che le misure di prevenzione, in quanto limitative della libertà di circolazione, sancita dall’art. 2 Prot. n. 4 CEDU sono legittime in quanto sussistano le condizioni previste dal paragrafo 3 della norma convenzionale in questione in particolare idonea base legale, finalità legittima, necessità in una società democratica della limitazione in rapporto agli obiettivi perseguiti . Ha poi rammentato come, in precedenti arresti in materia, la Corte costituzionale abbia sempre riconosciuto che le misure di prevenzione personale implicano una restrizione della libertà personale - là dove comportano, ad esempio, l’obbligo di fissare la propria dimora e di non allontanarsene senza preventivo avviso all’autorità, nonché il divieto di uscire o rincasare al di fuori di certi orari - e che in tanto possono considerarsi legittime, in quanto rispettino i requisiti cui l’art. 13 Cost. subordina la liceità di ogni restrizione alla libertà personale, tra i quali vanno in particolare sottolineate la riserva assoluta di legge rinforzata, stante l’esigenza di predeterminazione legale dei casi e modi della restrizione e la riserva di giurisdizione , La Corte costituzionale ha dunque aggiunto che la riconduzione delle misure in parola all’alveo dell’art. 13 Cost. comporta, infatti, che alle garanzie richieste anche nel quadro convenzionale a di una idonea base legale delle misure in questione e b della necessaria proporzionalità della misura rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati proporzionalità che è requisito di sistema nell’ordinamento costituzionale italiano, in relazione a ogni atto dell’autorità suscettibile di incidere sui diritti fondamentali dell’individuo , debba affiancarsi l’ulteriore garanzia c della riserva di giurisdizione, non richiesta in sede Europea per misure limitative di quella che la Corte EDU considera come mera libertà di circolazione, ricondotta in quanto tale al quadro garantistico dell’art. 2 Prot. n. 4 CEDU . 8. Tirando le fila delle considerazioni che precedono, riaffermato il principio secondo il quale il giudice nazionale è tenuto ad attribuire alle disposizioni interne un significato quanto più aderente alla CEDU e alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo a condizione che non si riveli del tutto eccentrico rispetto alla lettera della legge Corte costituzionale, sentenze nn. 219 del 2008, 239 del 2009, 1 del 2013 e 49 del 2015 e fatti propri i sopra delineati e condivisibili approdi ermeneutici delle alte Corti nazionali e sovranazionale, deve concludersi che, a discapito del tenore del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 8, comma 4, e dell’apparente automatismo dell’applicazione delle prescrizioni che sembrerebbe discendere dalla littera legis, la lettura costituzionalmente e convenzionalmente orientata della norma non possa non condurre a subordinare l’adozione delle restrizioni a specifiche e verificate condizioni. In particolare, avendo riguardo al principio di necessaria proporzionalità della restrizione rispetto ai legittimi obiettivi di prevenzione dei reati, deve ritenersi che, in caso di applicazione della misura di prevenzione personale, ferma la necessaria verifica circa l’attuale pericolosità sociale del proposto, il giudice possa disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni a condizione a che giustifichi la prescrizione in ragione della specifica ed attuale pericolosità sociale del destinatario in considerazione di ben evidenziate esigenze di tutela sociale e di sorveglianza del proposto b che definisca esattamente i contenuti della restrizione, precisando a quali pubbliche riunioni essa trovi applicazione, in connessione con le rappresentate esigenze di difesa sociale ed in ragione di esse. Ciò al fine di garantire che la restrizione della libertà di circolazione convenzionalmente e costituzionalmente presidiata risponda ad un’effettiva necessità di sorveglianza e non risulti illegittimamente - nonché inutilmente - afflittiva. 8.2. Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo all’obbligo del proposto di permanenza nell’abitazione in orario notturno, non essendo revocabile in dubbio che esso si risolva in una compressione della libertà di circolazione dell’individuo. Ne discende che - al pari del divieto di partecipare a pubbliche riunioni - detto obbligo debba motivatamente correlarsi alle specificità della ritenuta pericolosità sociale del proposto e dunque della peculiare tipologia di condotte criminose rispetto alle quali vi sia un rischio di reiterazione e si renda pertanto necessaria, nel singolo caso concreto, in funzione delle obbiettive esigenze di controllo del proposto. 9. Conclusivamente, il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio perché la Corte d’appello precisi quali siano le ragioni che giustificano nel caso concreto l’applicazione delle prescrizioni del divieto di partecipare a pubbliche riunioni e dell’obbligo di permanere a casa in orario notturno, avendo specifico riguardo alla pericolosità sociale ed alle esigenze di controllo di P.A. , sottoposto a procedimento penale per il delitto di atti persecutori. P.Q.M. annulla il decreto impugnato limitatamente alla determinazione delle prescrizioni D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 8 e rinvia per nuova deliberazione sul punto alla Corte d’Appello di Milano. Rigetta nel resto il ricorso.