Avviso di conclusione delle indagini: conta la notifica presso chi è difensore al momento in cui essa è disposta

Ai fini della validità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, ciò che conta è che essa sia effettuata presso chi riveste la qualifica di difensore al momento in cui viene disposta, a nulla rilevando le nomine precedenti ovvero successive.

Questa la pronuncia della Suprema Corte con la sentenza n. 25803/19, depositata l’11 giugno. Il fatto. La Corte d’Appello di Salerno confermava la condanna emessa in primo grado nei confronti dell’imputato, per aver commesso i reati di atti persecutori e tentata violenza privata. Avverso la suddetta pronuncia, l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando, tra i motivi di ricorso, la nullità della notifica dell’avviso di conclusioni delle indagini per omessa notifica al suo difensore, considerando che l’avviso citato veniva notificato due volte la prima al difensore d’ufficio, quando questi era già stato sollevato dall’incarico per via della nomina del difensore di fiducia, la seconda volta a questo ultimo, il quale, però, era già stato revocato contestualmente alla nomina del nuovo difensore. La notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, richiamando il principio generale secondo cui l’avviso al difensore è dovuto a chi possiede tale qualità al momento in cui l’autorità giudiziaria dispone tale adempimento, e non a chi la acquista successivamente, poiché con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria . Richiamato tale principio, gli Ermellini osservano che in tema di notifica dell’avviso ex art. 415- bis c.p.p. si è espressa recentemente anche la giurisprudenza di legittimità, stabilendo che tale adempimento deve essere effettuato a chi riveste la qualità di difensore dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in cancelleria, atteso che il deposito segna il momento in cui si dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l’inoltro . Nel caso concreto, considerando che il Pubblico Ministero ha emesso l’avviso in oggetto quando il ricorrente risultava ancora assistito dal difensore d’ufficio, la notifica risulta immune dal denunciato vizio di nullità, essendo irrilevante la successiva notifica effettuata presso il difensore di fiducia. Anche per questo motivo, la Suprema Corte non accoglie il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 9 maggio – 11 giugno 2019, n. 25803 Presidente Zaza – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di B.L. per i reati di atti persecutori e di tentata violenza privata, commessi in danno della propria figlia. 2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo denuncia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c , la nullità dell’avviso di conclusioni delle indagini per omessa notifica al difensore dell’imputato. Vizio già denunciato nei precedenti gradi di giudizio, tempestivamente ma infruttuosamente. L’avviso ex art. 415-bis c.p.p. sarebbe stato notificato, una prima volta, al difensore di ufficio quando questi era già stato sollevato dall’incarico a seguito della nomina del difensore di fiducia, avv. Luigi Conte, intervenuta alle ore 18 45 del 23 maggio 2012 ancor prima della notifica dell’atto all’imputato effettuata quello stesso giorno alle ore 19 00, e, una seconda volta, il 19 giugno 2012 nei confronti del difensore di fiducia, avv. Luigi Conte, il quale tuttavia era già stato revocato il precedente 30 maggio 2012 contestualmente alla nomina del nuovo difensore avv. Fedele Varsi. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione, per omessa valutazione delle dichiarazioni del teste G.G Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è destituito di fondamento. 2.2 Viene in rilievo il principio generale, ribadito dalle Sezioni Unite, secondo cui l’avviso al difensore è dovuto a chi ha tale qualità nel momento in cui l’adempimento viene disposto dall’autorità giudiziaria e non anche a chi l’acquista successivamente, in quanto con l’emissione dell’avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria Sez. U, n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438, fattispecie in caso di convalida di arresto Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600 - 01, fattispecie in tema di avviso fissazione udienza . Le Sezioni Unite Maritan hanno stabilito con chiarezza che, nel caso deciso, l’avviso di fissazione udienza non era dovuto al codifensore di fiducia, atteso che la relativa nomina era intervenuta dopo l’adozione del decreto di fissazione dell’udienza camerale . Non può quindi revocarsi in dubbio che il momento individuato come decisivo sia quello dell’emissione dell’avviso e non quello in cui la segreteria/cancelleria esegue materialmente la notifica. Le notificazioni sono disposte dalla autorità giudiziaria nel momento in cui emette l’atto e lo deposita in segreteria/cancelleria, ordinando che venga notificato alle parti, non in quello diverso e successivo in cui l’organo incaricato segreteria, cancelleria o polizia giudiziaria esegue materialmente le notifiche. L’intervento delle Sezioni Unite Maritan consente di ritenere superate quelle decisioni che invece pongono l’accento sul momento della notifica dell’atto Sez. 4, n. 46544 del 04/10/2004, Jovanovic, Rv. 230282 - 01 Sez. 5, n. 43763 del 22/10/2008, Tarallo, Rv. 241807 - 01 Sez. 1, n. 16023 del 27/01/2016, Manente, Rv. 266621 - 01 contra Sez. 3, n. 38268 del 25/09/2007, Marinoni, Rv. 237946 . 2.2 Sullo specifico tema della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., la Corte di legittimità è di recente intervenuta, stabilendo che La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere effettuata a chi riveste la qualità di difensore dell’indagato nel momento in cui l’atto è depositato in segreteria, atteso che il deposito segna il momento in cui si dispone l’inoltro dell’atto per la notificazione, a nulla rilevando la nomina di difensore di fiducia effettuata successivamente, ancorché prima che sia materialmente eseguito l’inoltro Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchini Badrin, Rv. 274726 - 01 . Nella motivazione della sentenza da ultimo menzionata si osserva che Principio generale del sistema processuale è che gli avvisi e le comunicazioni debbano essere fatte dall’autorità giudiziaria al difensore che risulta assegnato d’ufficio alla parte o da questa nominato al momento della loro emissione, dovendosi in caso contrario procedere per la prima volta alla nomina di un difensore d’ufficio una volta rispettate queste garanzie, per l’autorità giudiziaria non sussiste alcun obbligo di rinnovare l’atto ed effettuare una nuova comunicazione e/o notificazione . In tal senso depone anche l’esplicita disposizione in materia di sentenze contenuta nell’art. 548 c.p.p., comma 2, secondo periodo, secondo cui la sentenza è notificata a chi risulta difensore dell’imputato al momento del deposito della sentenza . Se, dunque, non si dubita della legittimità dell’atto emesso dal pubblico ministero, parimenti legittimo deve ritenersi il conseguente ordine di notificazione all’indagato e al difensore d’ufficio, non potendosi ritenere esistente alcuna invalidità sopravvenuta che possa correlarsi alla nomina di un diverso difensore di fiducia successiva, ancorché anteriore al perfezionarsi della procedura di notificazione. Il momento rilevante . è quello in cui viene disposto l’inoltro dell’avviso , essendo la notifica regolare se, nel momento in cui l’atto è formato e depositato con l’attestazione di segreteria, il difensore indicato in tale atto sia quello che in quel frangente è tale, momento, questo, in cui - si dice - viene disposto l’inoltro , e cioè quando è ordinato che lo stesso venga portato a conoscenza dei soggetti in esso indicati, ordine contenuto nell’atto e cronologicamente anteriore rispetto al momento in cui si esegue l’inoltro Sez. 6, n. 24948 del 12/04/2018, Aouchini Badrin, cit. in motivazione . Il collegio aderisce a tale opzione ermeneutica, condividendone gli stringenti argomenti, che si pongono nel solco tracciato dalle Sezioni Unite Maritan. 2.3 Nel caso di specie dall’esame degli atti, cui questa Corte ha diretto accesso essendo stato dedotto un error in procedendo , risulta che il Pubblico ministero ha emesso l’avviso ex art. 415 bis c.p.p., in data 22 maggio 2012, quando l’odierno ricorrente risultava ancora assistito dal difensore d’ufficio, poiché l’investitura del difensore di fiducia è avvenuta il 23 maggio 2012 alle ore 18,45 dinanzi alla polizia giudiziaria in sede di notifica dell’atto effettuata all’indagato alle successive ore 19,00 . È quindi immune dal denunciato vizio di nullità la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., effettuata al difensore di ufficio. Essendo rituale la prima notifica, è superflua e quindi irrilevante la successiva notifica del medesimo atto al primo difensore di fiducia in un momento in cui era già stato revocato. 3. Il secondo motivo è generico. La cd. doppia conforme di condanna si fonda solo sulla testimonianza resa dalla persona offesa, ritenuta intrinsecamente attendibile e oggettivamente credibile cfr. pagg. 4 e 5 sentenza impugnata . I giudici di merito hanno considerato che la perfetta tenuta delle dichiarazioni della vittima le mantenesse indenni dalle interferenze, positive o negative, da parte delle altre deposizioni, tutte connotate da genericità in un verso o nell’altro pag. 5 . Pertanto la doglianza proposta si rivela aspecifica laddove fa leva sulle dichiarazioni di un testimone prive di decisività, senza attaccare la ratio decidendi della sentenza impugnata, imperniata, si ribadisce, solo sulle dichiarazioni della persona offesa. 4. Discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La natura del reato e la qualità delle persone coinvolte impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.