Costituisce violenza privata costringere un sottoposto a formalizzare le dimissioni a fronte della minaccia del licenziamento

L’idoneità della minaccia, costitutiva del delitto di violenza privata, sussiste in presenza di un’oggettiva riconoscibilità del male ingiusto, non rilevando l’improbabilità che il male prospettato si verifichi effettivamente.

In presenza di una condanna generica al risarcimento del danno, non è legittimata ad impugnare la sentenza la parte civile con la quale l’imputato è stato condannato, nell’ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell’imputazione, rimanendo alla parte civile soltanto la possibilità di sollecitare l’impugnazione del P.M Il caso. La Corte di Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi presentati avverso la condanna emessa dalla Corte di Appello, per violenza privata art. 610 c.p. , nei confronti di un direttore di stabilimento che avrebbe costretto un dipendente a sottoscrivere una lettera di dimissioni dal lavoro minacciando, altrimenti, il licenziamento. I Giudici del secondo grado, in particolare, rilevano come non si possa dubitare del fatto che il lavoratore, nel corso di una discussione con il caporeparto e con il direttore di stabilimento, originata da contestazioni relative al mancato funzionamento di uno strumento di lavoro, fosse stato indotto, contro la sua volontà, a vergare di suo pugno una dichiarazione di recesso dal contratto di lavoro. La minaccia sarebbe stata quella di annotare, altrimenti, sul libretto di lavoro il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro. L’imputato ricorre lamentando, tra l’altro, che la minaccia utilizzata per costringere il dipendente a vergare la dichiarazione di recesso sarebbe stata realizzata prefigurando mali del tutto irrealizzabili non essendo il direttore di stabilimento a decidere sul licenziamento del sottoposto. La parte civile ricorre, invece, denunciando tra l’altro il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41, 629 c.p. e 2118 c.c., oltre al vizio di motivazione, sul rilievo che il fatto accertato sarebbe stato da assumere nel più grave delitto di estorsione. Intimidazione. Secondo i Giudici di legittimità, l’oggettiva disparità di forze esistente tra il direttore dello stabilimento e il lavoratore dipendente anche considerato la fragilità caratteriale di quest’ultimo , integrano una piattaforma probatoria sufficiente a fondare il giudizio di concreta idoneità intimidatoria. A nulla valendo il fatto che il male prospettato fosse inesistente o improbabile perché dipendente da un fattore eziologico e volontaristico indipendente dal direttore di stabilimento, poiché la conoscenza di tali fattori fuoriesce da quella propria dell’uomo medio . Anche con riferimento al ricorso proposto dalla parte civile, la Corte decreta l’inammissibilità, e ciò in quanto quel che vincola il Giudice civile in sede risarcitoria non è la qualificazione del fatto, bensì il fatto illecito nella sua dimensione illecita . In altri termini, se la diversa qualificazione giuridica accede al fatto immutato nella sua sussistenza e consistenza storica, la parte civile non è legittimata a dolersene poiché tale diversa qualificazione non vincola il giudice civile deputato a quantificare il risarcimento, al quale non interessa tanto il reato, quanto piuttosto il fatto illecito. Ciò, ovviamente, se si è in presenza, in sede penale, di una condanna generica al risarcimento del danno, da quantificare in separata sede civile.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 maggio – 10 giugno 2019, n. 25597 Presidente Sabeone – Relatore Scordamaglia Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza del 29 marzo 2018, resa in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città in data 21 gennaio 2016, ha riconosciuto L.G. responsabile, nella qualità di direttore dello stabilimento di omissis della Tecno Plast Srl., del delitto di violenza privata, commesso in data omissis in pregiudizio di G.L. , dipendente della compagine imprenditoriale indicata, costretto a sottoscrivere una lettera di dimissioni dal lavoro. 2. A motivo della decisione, la Corte di appello ha rilevato come non si potesse dubitare del fatto che il lavoratore, nel corso di un’ interlocuzione con il caporeparto e con il direttore di stabilimento, originata da contestazioni relative al mancato funzionamento di uno strumento di lavoro, fosse stato indotto, contro la sua volontà, a vergare di suo pugno una dichiarazione di recesso dal contratto di lavoro stipulato con la Tecno Plast recesso di cui la parte datoriale aveva immediatamente preso atto, tanto essendo comprovato dalle attendibili dichiarazioni della persona offesa, siccome corroborate da elementi dimostrativi offerti dalle dichiarazioni dei genitori e di altri lavoratori, nonché dal stesso tenore della manifestazione di recesso. Ha, invece, opinato che il fatto accertato dovesse essere meglio qualificato nei termini del delitto di violenza privata, piuttosto che in quelli del delitto di esercizio arbitrario delle private ragioni con violenza alla persona, ritenuto dal primo giudice, ovvero nei termini del delitto di estorsione, alla stregua di quanto preteso dall’appellante parte civile, posto che di tale ultima fattispecie di reato non ricorrevano nè l’elemento oggettivo, nè quello soggettivo, essendosi la condotta costrittiva del L. inserita in un iter procedimentale, esso solo idoneo a determinare il danno patito dal lavoratore estromesso dalla società, e non essendo stata connotata dal dolo di far conseguire alla società un ingiusto profitto, atteso che vi erano le condizioni per far ritenere che il G. non fosse idoneo a svolgere le funzioni cui era stato adibito. In considerazione dell’insufficienza delle dimissioni forzate del lavoratore rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, ha, infine, escluso di poter far luogo alla dichiarazione di nullità delle dimissioni. 3. L’illustrata decisione è impugnata dall’imputato e dalla parte civile. 3.1. L’imputato L.G. , per il tramite dei difensori, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 610 c.p. e art. 129 c.p.p., comma 2, e art. 578 c.p.p., sul rilievo che la minaccia utilizzata per costringere il G. a vergare la dichiarazione di recesso dal lavoro era stata realizzata prefigurando mali del tutto irrealizzabili e, quindi, oggettivamente inidonei a fungere da elementi di pressione sula volontà del destinatario della presunta costrizione. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione, da inosservanza dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p. e da travisamento della prova stessa, sul rilievo che la ricostruzione del fatto siccome effettuata dai giudici di merito era smentita dagli elementi in fatto desumibili dai documenti allegati al ricorso lettera di accettazione delle dimissioni e relativo file audio e dal contenuto delle dichiarazioni dei testi G.B. e M.A. . 3.2. La parte civile G.L. , per il tramite del proprio difensore, ha depositato due distinti atti di impugnativa il primo in data 25 giugno 2018 e il secondo in data 4 luglio 2018 articolati, ciascuno, su quattro motivi, deducenti le medesime ragioni, enunciate nei limiti imposti dall’art. 173 disp. att. c.p.p I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. I denunciano il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41 e 629 c.p. e art. 2118 c.c., e il vizio di motivazione, sul rilievo che il fatto siccome accertato era da sussumere nel delitto di estorsione, posto che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, di talché il danno patito dal lavoratore dipendente, nel caso censito, risultava essere strettamente correlato alla condotta costrittiva dell’imputato, essendo ininfluente il comportamento degli organi societari di accettazione delle dimissioni. I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. II denunciano il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 43 e 629 c.p., e il vizio di motivazione, sul rilievo che era pienamente integrato nella fattispecie in disamina il dolo di estorsione, non essendovi prova che l’imputato avesse agito per assecondare la politica aziendale contraria al mantenimento in forza all’azienda di un lavoratore non all’altezza delle mansioni assegnategli. I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. III denunciano il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 185 c.p. e artt. 1324 e 1318 c.c., e il vizio di mancanza di motivazione, in relazione al diniego di dichiarazione della nullità delle dimissioni. I motivi di ciascun ricorso contrassegnati dal n. IV denunciano l’inosservanza del D.M. n. 55 del 2014 e il vizio di mancanza di motivazione in punto di liquidazione delle spese sostenute nel primo giudizio, questa essendo stata effettuata senza tener conto dei parametri previsti nel detto decreto e, comunque, non per singole voci ma in unica soluzione. 4. Con memoria in data 29 aprile 2019, il difensore della parte civile ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso dell’imputato. Considerato in diritto I ricorsi sono inammissibili. 1. Il ricorso dell’imputato è manifestamente infondato. 1.1. Il primo motivo è destituito di giuridico fondamento. È jus receptum, infatti, che l’idoneità della minaccia, costitutiva del delitto di violenza privata, sussiste in presenza di un’oggettiva riconoscibilità del male ingiusto, siccome desumibile dalla situazione contingente Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851 , non rilevando l’improbabilità che il male prospettato si verifichi effettivamente. Sicché, anche la richiesta riconducibilità del male ingiusto prospettato alla sfera di azione e di volizione dell’agente non deve essere apprezzata in astratto, ma con criterio medio, in relazione alle concrete circostanze del fatto e ai rapporti tra l’autore e la vittima del reato Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B., Rv. 257951 . Ne viene che, nella situazione data, l’oggettiva disparità di forze esistente tra il direttore dello stabilimento della Tecno Plast e il lavoratore dipendente, peraltro connotato da evidenti fragilità caratteriali, ben note all’imputato, e la possibilità che il lavoratore stesso subisse gli effetti negativi di un licenziamento intimato dal datore di lavoro per ragioni disciplinari integrano, senz’altro, la piattaforma probatoria sufficiente a fondare il giudizio di concreta idoneità intimidatoria dell’agire del L. alla stregua dei parametri evocati, non dispiegando alcuna incidenza sulla riconoscibilità delle condotte tenute come intimidatorie il dato che i mali ingiusti prospettati l’annotazione sul libretto di lavoro del licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro fossero inesistenti o improbabili, perché dipendenti da fattori eziologici e volontaristici indipendenti dall’imputato, poiché la conoscenza di tali fattori fuoriesce da quella propria dell’uomo medio. La spiegata argomentazione esclude la riconoscibilità ictu oculi della insussistenza del fatto ascritto all’imputato o della sua rilevanza penale tanto preclude in applicazione del dictum delle Sezioni Unite Tettamanti, di cui alla sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Rv. 24427401 la possibilità, in presenza della estinzione del delitto di violenza privata per prescrizione, la possibilità di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’art. 129 c.p.p., comma 2, posto che ciò è consentito soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione , ossia di percezione ictu oculi , che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento . 1.2. Le diffuse e promiscue censure articolate con il secondo motivo, siccome protese a far valere il vizio di motivazione, sono inammissibili perché dedotte senza tener conto del principio di diritto secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275 Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992 dep. 22/02/1993, Marino e altri, Rv. 192471 . 2. Il ricorso della parte civile è inammissibile. 2.1. I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili per genericità, nulla avendo la ricorrente parte civile specificamente allegato in ordine al proprio interesse ad impugnare una sentenza che, comunque, aveva genericamente condannato l’imputato al risarcimento del danno in suo favore. 2.2. È d’uopo rammentare che la giurisprudenza di legittimità appare divisa sul tema della legittimazione della parte civile ad impugnare una sentenza che condanni l’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in relazione ad un titolo di reato diverso rispetto a quello contestato. A fronte dell’indirizzo interpretativo secondo il quale, ferma la legittimazione, sussiste l’interesse della parte civile ad impugnare ai fini civili la sentenza di condanna che dia al fatto una diversa qualificazione giuridica allorché da quest’ultima possa derivare una differente quantificazione del danno da risarcire, cui si pervenga tenendo conto anche della gravità del reato e dell’entità del patema d’animo sofferto dalla vittima Sez. 4, n. 39898 del 03/07/2012, Giacalone, Rv. 254672 Sez. 5, n. 12139 del 14/12/2011 -dep. 2012, Martinez, Rv. 252164 Sez. 5, n. 4303 del 04/12/2002, Gunnella, Rv. 223769 Sez. 5, n. 8577 del 26/01/2001, Chieffi, Rv. 218427 , si staglia, in effetti, l’orientamento secondo il quale la parte civile non è legittimata ad impugnare la sentenza con la quale l’imputato è stato condannato, anche nell’ipotesi in cui al fatto sia stata data una qualificazione giuridica diversa rispetto a quella contenuta nell’imputazione e oggetto della costituzione di parte civile, rimanendo alla parte civile soltanto la possibilità di sollecitare l’impugnazione del P.M., che potrà rigettare l’istanza con decreto motivato Sez. 3, n. 11429 del 02/10/1997, Palmieri, Rv. 209643 Sez. 4, n. 13220 del 27/10/2000, Arancio, Rv. 218687 e ciò anche nel caso in cui da detta diversa qualificazione giuridica derivi una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione, atteso che tale impugnazione attiene esclusivamente a profili penali, non consentiti dall’art. 576 c.p.p., e la sentenza non pregiudica gli interessi concernenti l’obbligazione risarcitoria in ipotesi nascente dal fatto stesso” Sez. 1, n. 2874 del 10/07/2018 dep. 22/01/2019, Blanda, Rv. 274800 Sez. 6, n. 37034 del 18/06/2003, Cannone, Rv. 228407 . 2.3. Nondimeno da parte di questa Corte Sez. 3, n. 14812 del 30/11/2016 dep. 27/03/2017, P.C. in proc. Shi, Rv. 269752 si è osservato che La condanna generica al risarcimento del danno non esclude la eventualità che il giudice affermi la concreta sussistenza del cd. danno conseguenza l’an del danno risarcibile , demandandone al giudice civile la sola liquidazione il quantum tanto sul rilievo che da parte delle Sezioni civili si è insegnato che la sentenza penale di condanna passata in giudicato, la quale fa stato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all’accertamento del fatto, alla sua rilevanza penale ed alla sua commissione, può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell’esistenza del diritto al risarcimento del danno quando il fatto, avente rilevanza penale, non si configuri come reato di danno al contrario, nel caso in cui il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria nella specie una truffa a danno di un ente regionale , l’esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso Sez. Un. Civ., n. 4549 del 25/02/2010, Rv. 611796 e che In caso di condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, se il giudice penale non si sia limitato a statuire solo sulla potenzialità dannosa del fatto addebitato al soggetto condannato e sul nesso eziologico in astratto, ma abbia accertato e statuito sull’esistenza in concreto di detto danno e del relativo nesso causale con il comportamento del soggetto danneggiato, valgono sul punto i principi del giudicato Sez. 3 civ., n. 16113 del 09/07/2009, Rv. 608754 , sicché non sono vincolanti, per il giudice civile, le valutazioni e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che attengono all’individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile Sez. 3, n. 8360 del 08/04/2010, Rv. 612361 Sez. 6 -3 civ., n. 14648 del 04/07/2011, Rv. 618452 . Ciò perché, secondo quanto previsto dall’art. 185 c.p., comma 2, non diversamente da quanto dispone sul punto l’art. 2043 c.c. in tema di fatto illecito civile, il reato fatto ingiusto/danno evento obbliga al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale danno conseguenza solo quando lo abbia cagionato . Il danno risarcibile, insomma, non costituisce conseguenza scontata e automatica di ogni reato, dovendo comunque essere oggetto di accertamento nella sua sussistenza e consistenza Sez. U. civ., n. 26972 del 11/11/2008, secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza Cass. n. 8827 e n. 8828/2003 n. 16004/2003 , che deve essere allegato e provato. Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l’evento dannoso, parlando di danno evento . 2.4. La questione dell’incidenza, a fini risarcitori, della diversa qualificazione giuridica del fatto deve, perciò, essere correttamente impostata alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono. Se la diversa qualificazione giuridica deriva da una diversa ricostruzione del fatto, quel che vincola il giudice civile in sede risarcitoria non è la qualificazione giuridica data al fatto in sede penale, bensì il fatto stesso nella sua dimensione illecita la cui diversa ricostruzione la parte civile è legittimata a contestare salvo allegarne il concreto interesse se la diversa qualificazione giuridica accede al fatto immutato nella sua sussistenza e consistenza storica, la parte civile non è legittimata a dolersene poiché tale diversa qualificazione non vincola il giudice civile. Al giudice civile, infatti, non interessa tanto il reato, quanto piuttosto il fatto illecito tant’è che la sentenza penale non ha efficacia di giudicato quanto alla colpevolezza dell’imputato . 2.5. Tanto chiarito, va, allora, evidenziato come la parte civile, quand’anche in astratto legittimata a dolersi della diversa qualificazione giuridica attribuita al fatto dai giudici di merito, in presenza della ridetta condanna generica dell’imputato al risarcimento del danno per il delitto di violenza privata, avrebbe dovuto fare menzione nella spiegata impugnazione degli specifici profili, scaturiti dall’accertamento in fatto compiuto nel giudizio penale, conducenti nel senso dell’affermazione della responsabilità dell’imputato per il delitto di estorsione, suscettibili di riverberarsi in maniera decisiva nel giudizio da compiersi da parte del giudice civile in sede di determinazione del quantum del danno da reato nulla avendo, quindi, allegato in ordine al concreto interesse a contestare la qualificazione giuridica data al fatto dal giudice penale, i motivi che ad essa si riferiscono sono inammissibili. 2.6. L’estraneità della declaratoria di nullità delle dimissioni all’ambito delle statuizioni che è consentito pronunciare al giudice penale all’esito del giudizio, ai sensi degli artt. 529 543 c.p.p., determina l’inammissibilità anche delle censure di cui al terzo motivo. 2.7. Il quarto motivo è parimenti inammissibile per genericità. Pur se dedotto con riferimento ad una nota spese e ad una memoria depositata nel giudizio di appello, va evidenziato come non siano stati specificamente indicati i passaggi di tali scritti che sarebbero stati dalla Corte di appello preteriti determinando così il vizio di omessa motivazione o travisati dando luogo in tal modo al vizio di contraddittorietà della motivazione . Quanto al profilo della inosservanza del D.M. n. 55 del 2014 va, comunque, ribadito il principio di diritto secondo il quale In tema di liquidazione delle spese del processo nella specie, in favore della parte civile è generico, e, pertanto, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, censurando i criteri adottati dal giudice di merito, non indichi specificamente le voci tabellari che si reputano violate sotto il profilo della liquidazione inferiore ai minimi di tariffa Sez. 4, n. 16019 del 14/03/2002, P.C. e Pantaleoni, Rv. 221944 , non essendo, all’uopo, sufficiente un riferimento solo sommario, nel ricorso, a tali voci tabellari Sez. 5, n. 49007 del 14/06/2017, Perelli, Rv. 271443 . 3. S’impone, pertanto, la declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.