Processo in absentia e disposizioni transitorie

Gli Ermellini confermano il principio secondo cui la disciplina del processo in absentia introdotta dalla l. n. 67/2014 non può trovare applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della predetta legge, sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, nonché nei casi in cui – pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità.

La vicenda. Con la sentenza n. 25613/19, depositata il 10 giugno, la Corte di Cassazione ha annullato la pronuncia con cui la Corte d’Appello di Lecce rigettava l’istanza proposta da un imputato per la restituzione nel termine al fine di proporre appello avverso la condanna di prime cure. La decisione della Corte territoriale era fondata sul fatto che la condanna era intervenuta nella vigenza della disciplina sul processo in absentia introdotta dalla l. n. 67/2014, ritenendo non dovuta la notifica dell’estratto contumaciale, seppur regolarmente effettuata. Risultava di conseguenza irrilevante la deduzione difensiva circa lo stato di detenzione all’estero del condannato all’epoca della notifica dell’estratto. Con il ricorso per cassazione viene dedotta l’erronea applicazione della l. n. 67/2014 non essendo stato emesso nel giudizio decreto di irreperibilità, ma solo dichiarazione di contumacia. Regime temporale dell’applicazione delle norme sul processo in absentia. Il Collegio ricorda che il legislatore, con la l. n. 118/2014, in introdotto ex post una disciplina intertemporale in merito all’applicabilità ai procedimenti in corso della normativa sul processo in absentia . Ai sensi del comma 1 dell’art. 15- bis introdotto appunto dalla l. n. 118/2014 ,le nuove norme si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado . A tale regola fa eccezione il secondo comma secondo cui, laddove l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso decreto di irreperibilità, continuano ad applicarsi le disposizioni precedenti. Interpretando congiuntamente le due disposizioni, la giurisprudenza è giunta a consolidare il principio secondo cui la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui – pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado – sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità . Risultando contraddetto tale insegnamento, il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato viene annullato con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 14 maggio – 10 giugno 2019, n. 25613 Presidente Sabeone – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 28/12/2016, la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di A.M. per la restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Lecce del 18/05/2016 ha rilevato la Corte di appello che la sentenza di condanna è intervenuta nella vigenza della disciplina del processo in absentia introdotta dalla L. n. 67 del 2014, sicché, pur dovendosi dare atto della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato il 05/10/2016, tale notifica non più dovuta, il che priva di rilievo le deduzioni difensive circa lo stato di detenzione all’estero del condannato all’epoca della notifica dell’estratto. 2. Avverso l’indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione A.M. , attraverso il difensore avv. Tania Rizzo, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. Il primo motivo denuncia inosservanza della L. n. 67 del 2014, art. 15-bis il ricorrente era rimasto contumace, come da ordinanza del 27/11/2013, ordinanza che non venne mai revocata nel corso del giudizio, in cui non venne mai emesso alcun decreto di irreperibilità, sicché erroneamente non è stata applicata la normativa anteriore alla L. n. 67 del 2014. Il secondo motivo denuncia nullità della notifica dell’ordinanza impugnata in quanto non notificata al ricorrente. 3. Con requisitoria scritta del 17/04/2014, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Olga Mignolo ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto. 2. Con la L. 11 agosto 2014, n. 118, il legislatore ha introdotto ex post una disciplina intertemporale in merito all’applicabilità, ai processi in corso, della nuova normativa sul processo in absentia in forza della L. 28 aprile 2014, n. 67, art. 15-bis, comma 1, introdotto appunto dalla L. n. 118 del 2014, le disposizioni sul processo in absentia si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado il comma 2 prevede una deroga alla regola generale di cui al comma 1, stabilendo che le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità. 2.1. La definizione della portata della disciplina transitoria dettata dall’art. 15-bis cit. ha visto una divaricazione negli indirizzi della giurisprudenza di legittimità. Muovendo dall’esigenza di garantire la più ampia applicazione delle nuove norme , un orientamento - richiamato dal ricorrente - ritiene che la deroga prevista per i processi in corso dall’art. 15 bis, comma 2, cit. sia operativa solo se l’imputato sia stato dichiarato contumace e non sia stato emesso il decreto di irreperibilità, anche quando il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto in epoca antecedente alla riforma Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015, El Harbaoui, Rv. 265133 conf. Sez. 5, n. 54921 del 08/06/2016, Fatih, Rv. 268406 Sez. 5, n. 37190 del 08/03/2017, Scalzo, Rv. 270720 . Secondo l’orientamento maggioritario, condiviso dal Collegio, invece, la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado nonché nei casi in cui - pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado - sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità Sez. 6, n. 27540 del 03/06/2015, Tolentino Werastegui, Rv. 264052 conf. Sez. 1, n. 20810 del 09/01/2017, Hussein, Rv. 270614 Sez. F, n. 37576 del 20/08/2015, G., Rv. 264770 Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, Rv. 269796 Sez. 1, n. 34911 del 27/06/2017 - dep. 2018, Napoli, Rv. 273858 Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017 - dep. 2018, Frezza, Rv. 272411 Sez. 5, n. 2937 del 08/11/2018 -dep. 2019, Kalifa . 2.3. Plurimi argomenti convergono verso l’adesione all’indirizzo da ultimo richiamato. Oltre alle indicazioni offerte dai lavori parlamentari, dai quali si ricava che, nella prospettiva del legislatore, una volta intervenuta la sentenza di primo grado non v’è più modo di adeguare la pregressa dichiarazione di contumacia ai nuovi parametri del processo nei confronti dell’irreperibile e la disciplina delle impugnazioni deve necessariamente restare ancorata a quel presupposto cfr. Sez. 2, n. 18813 del 10/01/2017, Popa, cit. , centrale è il dato testuale rinvenibile nella disposizione alla regola generale dettata dal comma 1 dell’art. 15-bis cit., in forza della quale la disciplina anteriore continua ad applicarsi ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della novella, sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado, si associa la deroga di cui al comma 2, secondo la quale la disciplina anteriore continua ad applicarsi anche e, dunque, appunto in deroga alla regola generale dettata dal comma 1 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità il sintagma procedimenti in corso non può che essere riferito ai procedimenti di primo grado, posto che solo tale significato è in linea con il carattere derogatorio della regola del comma 2 rispetto allo spartiacque nell’applicazione della disciplina anteriore ovvero di quella introdotta dalla novella - fissato dal comma 1, appunto, nella deliberazione della sentenza di primo grado. Del resto, l’interpretazione della norma transitoria nel senso che la disciplina del processo in absentia non può mai trovare applicazione nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della novella, sia già stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado trova conferma, sul piano sistematico, nella considerazione dei diversi rimedi - restituzione del termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale e rescissione del giudicato - previsti, rispettivamente, nella disciplina anteriore e in quella novellata, rimedi correlati alla sentenza di primo grado e alla veste assunta in tale procedimento contumace, nella disciplina anteriore, o assente, secondo la L. n. 67 del 2014 dall’imputato. Rilievo, questo, che si salda all’autorevole indicazione offerta dalle Sezioni unite in sede di approfondimento di varie questioni relative al nuovo istituto della rescissione del giudicato, lì dove - con riguardo al disegno di legge poi approvato con la L. n. 118 del 2014 - si è sottolineato come la nuova disciplina del processo in absentia non sia comunque applicabile oltre la decisione di primo grado Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba . 3. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha escluso l’applicabilità della disciplina previgente disciplina sulla base del rilievo che alla data di entrata in vigore della L. n. 67 del 2014 non era stato ancora pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado. Secondo l’orientamento maggioritario condiviso dal Collegio, invece, la nuova disciplina in tema di processo in absentia non può trovare applicazione nel caso in cui sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado e nei casi in cui - pur non essendo stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado - sia già stata dichiarata la contumacia ma non sia stato emesso il decreto di irreperibilità conclusione, quest’ultima, che peraltro è condivisa anche dal primo orientamento per l’ipotesi di mancata emissione del decreto di irreperibilità. Detta ipotesi ricorre nel caso in esame, posto che l’ordinanza impugnata ha dato atto che nei confronti dell’imputato fu dichiarata la contumacia e che il processo si è svolto nella sua assenza espressione che induce ad escludere che nei suoi confronti fosse stato emesso il decreto irreperibilità , tanto più che allo status di irreperibile non fanno riferimento nè le due sentenze di merito, nè il verbale della prima udienza in primo grado del 27/11/2013. 4. Ne risulta, di conseguenza, inficiata la ratio decidendi dell’ordinanza impugnata, che, pertanto, deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Sezione Promiscua della Corte di appello di Lecce. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla Sezione Promiscua della Corte di appello di Lecce.