Gli oneri del giudice nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti

In tale procedimento il giudice, ratificando l’accordo tra l’imputato e il PM, non può alterare il contenuto della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma 1, c.p., rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo .

Questo è il principio espresso dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 25349/19, depositata il 7 giugno. La vicenda. Il Tribunale di Torino applicava agi imputati la pena da loro richiesta, ex art. 444 c.p.p., per il reato di realizzazione, in assenza di permesso di costruire, di un fabbricato in corso di costruzione nonostante ordinanza di sospensione dei lavori, concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata all’eliminazione dell’opera abusiva, secondo quanto previsto dall’art. 165, comma 2, c.p Avverso la decisione gli imputati ricorrono per cassazione deducendo difetto di correlazione tra richiesta e sentenza per violazione dell’accordo, avendo subordinato l’efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena senza prevedere obblighi dei condannati di cui all’art. 165 c.p Il ruolo del giudice nel procedimento di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p Sul tema la Suprema Corte ha da tempo affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti . Da ciò deriva che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivo, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla a seguito della sentenza ex art. 444 c.p.p Alla luce di quanto detto, gli Ermellini annullano senza rinvio la sentenza impugnata e affermano il nuovo principio secondo cui, nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato e il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165, comma primo, cod. pen., rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo .

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 10 aprile – 7 giugno 2019, n. 25349 Presidente Liberati – Relatore Di Stasi Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18/10/2018, pronunciata ex art. 444 c.p.p., il Tribunale di Torino ha applicato a I.M. e I.D. la pena, dagli stessi richiesta, per il reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p., e D.P.R. n. 280 del 2001, art. 44, lett. b - per la realizzazione in assenza di permesso di costruire di un fabbricato in corso di costruzione e box prefabbricato nonché per la prosecuzione ed ultimazione del fabbricato nonostante ordinanza di sospensione dei lavori concedendo la sospensione condizionale della pena subordinata all’eliminazione del fabbricato abusivo, secondo quanto previsto dell’art. 165 c.p., comma 2. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando un unico motivo con il quale deducono difetto di correlazione tra richiesta e sentenza per violazione dell’accordo, nella parte in cui ha subordinato l’efficacia della richiesta di patteggiamento alla concessione della sospensione condizionale della pena senza prevedere obblighi dei condannati ex art. 165 c.p Chiedono, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione, a cura e spese dell’imputato del fabbricato abusivo oltre a disporre la sanzione amministrativa accessoria della demolizione delle opere abusive sanzione di per sé correttamente applicata, trattandosi di statuizione doverosa in sede di patteggiamento, indipendentemente dall’accordo delle parti cfr., di recente, Sez. 3, n. 6128 del 20/01/2016, Apicella, Rv. 266285 - il Giudice ha illegittimamente ecceduto dai limiti della richiesta concordata. Ed invero, questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo affermato che nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice non può, alterando i dati della concorde richiesta, subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di un obbligo, alla cui imposizione la legge lo faculti. Ne discende che l’operatività del beneficio sospensivo non può essere subordinata alla demolizione del manufatto abusivamente realizzato, fermo l’obbligo del giudice di ordinarla anche a seguito di sentenza ex artt. 444 - 448 c.p.p. Sez. U, n. 10 del 11/05/1993, Zanlorenzi, Rv. 194064 . Il principio - successivamente ribadito con riferimento alla subordinazione del beneficio all’obbligo di demolizione del manufatto abusivamente realizzato Sez. 3, n. 19788 del 28/02/2003, Leto Di Priolo, Rv. 224887 è stato applicato anche con riguardo ad altre condotte riparatorie di cui all’art. 165 c.p., comma 1, v., quanto alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, Sez. 6, n. 13905 del 11/03/2010, Secondi, Rv. 246689 . Ritiene il Collegio che tale principio deve trovare applicazione anche nella fattispecie in esame, nel quale la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è stata disposta, d’ufficio, ai sensi dell’art. 165 c.p., comma 2. Il Collegio non ignora l’orientamento contrario, secondo cui, in tema di patteggiamento, la richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, avanzata dall’imputato che ha già usufruito del beneficio in relazione a precedente condanna, implica il consenso alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, trattandosi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2, del medesimo articolo Sez. 6, n. 19882 del 24/04/2018, Rv.273275 Sez.2, n. 18712 del 31/01/2017, Rv.269847 . Va, pero, rimarcato che, pur vertendosi in ipotesi di statuizione obbligatoria, essa non ha un contenuto prefissato, in quanto la determinazione in ordine al quomodo è rimesso all’apprezzamento discrezionale del Giudice. Ne consegue che il tema relativo deve fare parte dell’accordo in maniera esplicita, e che, ove la richiesta di patteggiamento abbia avuto ad oggetto solo la richiesta di sospensione condizionale della pena, nulla menzionando, invece, in ordine alla subordinazione della misura all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, il Giudice non può alterare l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, ma deve respingere la richiesta di patteggiamento per violazione del disposto di cui all’art. 165 c.p., comma 2. Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che nel caso in cui l’imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio nei termini richiesti, ratificando in caso positivo l’accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento Sez. 3, n. 20383 del 10/04/2001, dep. 19/05/2001, Rv. 219520 . Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, ratificando l’accordo intervenuto tra l’imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dall’art. 165 c.p., comma 1, rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando trattasi di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del comma 2, del medesimo articolo. 3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino.