Tergilunotto strappato dall’auto dei Carabinieri: condannato a due mesi di reclusione

Protagonista dell’assurdo episodio un uomo che, preda anche dell’alcool, ha preso d’assalto, a pochi metri dall’ingresso di una discoteca, il veicolo. Impossibile, secondo i Giudici, parlare di condotta non grave. Decisivi, a questo proposito, il danno patrimoniale arrecato e l’atteggiamento mostrato verso i militari dell’Arma.

Pessima idea, davvero, quella di prendere di mira una vettura dei Carabinieri, strappando via il tergilunotto posteriore. L’assurdo gesto – frutto anche di una evidente condizione di ubriachezza – costa al responsabile una condanna a due mesi di reclusione. Impossibile, ribattono i giudici alle obiezioni difensive proposte dal legale, catalogare come lieve” un danno patrimoniale pari a 225 euro e destinato ad aumentare, considerando il tempo necessario per la riparazione del veicolo Cassazione, sentenza n. 24480, sez. II Penale, depositata oggi . Danno. Scenario della vicenda è l’ingresso di una discoteca nella zona di Milano. Lì alcune persone, palesemente ubriache, si mettono a discutere animatamente con i dipendenti del locale, e una di loro, in particolare, decide di prendere di mira una vettura dei Carabinieri – che intanto erano intervenuti sul posto –, strappando via il tergilunotto posteriore. A rendere grave il comportamento dell’uomo – con un tasso alcolemico pari a 1,95 grammi per litro – non solo il danno patrimoniale arrecato 225 euro e 48 centesimi ma anche il palesato disprezzo mostrato verso i militari. Inevitabile il processo e, secondo i Giudici di merito, legittima la condanna dell’uomo, punito con due mesi di reclusione per il reato di danneggiamento commesso su un bene appartenente alla pubblica amministrazione . Inutile il ricorso proposto in Cassazione dal legale dell’uomo. Impossibile, in sostanza, parlare di offesa lieve”, e ciò, spiegano i Giudici del ‘Palazzaccio’, non solo in ragione del danno patrimoniale arrecato ma anche delle modalità della condotta . Più in particolare, viene rilevato nuovamente il palesato disprezzo nei confronti dei carabinieri presenti, e, allo stesso tempo, viene chiarito che un danno patrimoniale di 225 euro e 48 centesimi può legittimamente essere ritenuto non esiguo, dovendosi altresì considerare il danno conseguente al tempo necessario per programmare e far eseguire la riparazione del veicolo , concludono i Giudici.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 22 – 31 maggio 2019, n. 24480 Presidente Gallo – Relatore Messini D’Agostini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 5/2/2018 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa il 16/12/2016 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato Pi. Da. alla pena di due mesi di reclusione per il reato di danneggiamento commesso su un bene appartenente alla Pubblica Amministrazione un'autovettura dei Carabinieri . 2. Ha proposto ricorso Pi. Da., a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi. 2.1. Violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., erroneamente motivato dalla Corte sulla base dell'entità del danno, poi risarcito dall'imputato, quantificato in 225,48 Euro, da ritenere in assoluto esiguo e comunque irrisorio se posto in relazione al bilancio del Ministero della Difesa. Inoltre, il comportamento dell'imputato non può essere ritenuto abituale . 2.2. Vizio motivazionale in relazione all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche la sentenza non ha considerato la resipiscenza manifestata dal ricorrente a pochi giorni di distanza dal fatto ed ha erroneamente valorizzato i due soli precedenti penali una condanna a pena pecuniaria per un fatto commesso nel 2006 ed un'altra per un reato di natura contravvenzionale, estinto a seguito dello svolgimento di lavori di pubblica utilità . 2.3. Vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, fondato dalla Corte territoriale sui suddetti precedenti penali. 2.4. Violazione della legge processuale. All'udienza dibattimentale del 5/2/2018 la Corte di appello riteneva nulla la delega orale, prevista invece dall'art. 14 della legge 31/12/2012, n. 247, conferita ex art. 102 cod. proc. pen. dal difensore di fiducia all'avv. Er. Va., che pertanto veniva designato quale sostituto ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. si tratta di una nullità assoluta, avendo inciso sull'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e/o sull'assenza del difensore . Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi infondati. 2. Esaminando per primo il motivo di rito, osserva il Collegio che con tutta evidenza l'eventuale nullità non avrebbe avuto carattere assoluto, poiché l'art. 178 cod. proc. pen. limita - quanto alla violazione del diritto di difesa - ai soli casi di assenza del difensore. Trattandosi di una nullità a regime intermedio, il difensore avrebbe dovuto immediatamente eccepirla, a pena di decadenza, come disposto dall'art. 182 del codice di rito. Invero dal verbale dell'udienza neppure risulta che il difensore si fosse dichiarato sostituta processuale per delega orale, circostanza da sola dirimente. In ogni caso, il ricorrente non ha neppure dedotto quale lesione ai diritti difensivi si sarebbe verificata nel momento in cui il difensore nominato sostituto processuale da quello di fiducia il medesimo che poi ha proposto l'impugnazione in esame ha comunque partecipato all'udienza, sia pure indicato quale sostituto ai sensi dell'art. 97, comma 4, del codice di rito. 3. Con adeguata motivazione la Corte territoriale ha escluso che nel caso di specie l'offesa sia stata di particolare tenuità non solo in ragione di un danno ritenuto non esiguo ma anche, in primo luogo delle modalità della condotta, aspetto che anch'esso deve essere valutato, come espressamente previsto dall'art. 131 bis del codice penale. La sentenza, infatti, ha evidenziato che i Carabinieri di Legnano intervennero di notte, presso una discoteca, ove era stata segnalata una rissa, e rinvennero un gruppo di persone ubriache, tra le quali Da. sottoposto a test alcolemico con esito di 1,95 g/l , che discutevano animatamente con i dipendenti del locale e con altri militari già presenti sul luogo. L'imputato, incurante dei ripetuti inviti ad allontanarsi, si diresse verso l'autovettura dei Carabinieri, dalla quale staccò il tergilunotto posteriore, con un palesato disprezzo nei confronti delle Autorità intervenute per un episodio che aveva già destato timore negli astanti . La difesa non si è affatto confrontata con le argomentazioni svolte dalla Corte sotto questo profilo. Inoltre, l'esiguità del danno richiama in qualche misura, nel caso di reati commessi contro il patrimonio, il danno di speciale tenuità di cui all'art. 62, primo comma n. 4 cod. pen., che la costante giurisprudenza di legittimità individua in un danno di rilevanza minima e di entità quasi trascurabile Sez. U, n. 28243 del 28/03/2013, Zanni Sanfilippo, Rv. 255528, in motivazione Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820 Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791 da ultimo v. Sez. 7, n. 11342 del 12/02/2019, Catalano, non mass. . Un danno patrimoniale di 225,48 Euro può legittimamente essere ritenuto non esiguo, dovendosi altresì considerare il danno conseguente al tempo necessario per programmare e far eseguire la riparazione del mezzo. 4. Con motivazione incensurabile la Corte territoriale non ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche, evidenziando l'intensità del dolo ed i due precedenti penali una condanna per danneggiamento ed un'altra per una guida in stato di ebbrezza commessa pochi mesi prima del fatto di cui si tratta . Secondo il diritto vivente, i precedenti penali dell'imputato, specie se specifici, da soli possono essere ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411, in motivazione Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826 da ultimo v. Sez. 2, n. 7860 del 22/01/2019, Bombace, non mass. . Inoltre, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 da ultimo v. Sez. 7, n. 11331 del 12/02/2019, Tufariello, non mass. . 5. Alla luce di detti precedenti penali, ma anche della circostanza che Da. era stato destinatario di una misura di prevenzione personale, cessata pochi mesi prima del fatto, il giudice di appello ha espresso uno sfavorevole giudizio prognostico, non concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena anche in questo caso la motivazione è immune dai vizi denunciati. 6. Al rigetto dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.