La particolare tenuità del fatto va valutata sulla base di indici specifici

Annullata la decisione del Tribunale di Ancona che riteneva sussistente la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sulla base di indici inconferenti” rispetto ai presupposti applicativi dell’istituto.

Questa la pronuncia della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24214/19, depositata il 30 maggio. Il fatto. Il Tribunale di Cagliari dichiarava non doversi procedere nei confronti dell’imputato per il reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare, escludendo la punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131- bis c.p Contro la suddetta pronuncia, ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello competente, deducendo il vizio di motivazione apparente, per aver il Tribunale ritenuto sussistente la causa di non punibilità semplicemente sulla base della singolarità dell’evento, dell’assenza di altri indici di particolare gravità e dell’inesistenza di precedenti penali. La valutazione della particolare tenuità del fatto. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, rilevando il vizio di apparenza della motivazione. I Giudici osservano, infatti, come il Tribunale si sia basato su indici vaghi rispetto ai presupposti applicativi dell’istituto, assimilando, tra l’altro, erroneamente il comportamento abituale”, rilevante ai sensi dell’art. 131- bis c.p., alla recidiva, che si applica in ambiti diversi e si fonda su un distinto apprezzamento. Preso atto di ciò, la Suprema Corte annulla l’impugnata pronuncia e rimette gli atti al Giudice emittente, affinché possa procedere ad un nuovo esame circa la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità conformandosi al seguente principio di diritto ai fini della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131- bis , c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dello specifico fatto di reato contestato, la quale tenga conto, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo cagionati .

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 9 – 30 maggio 2019, n. 24214 Presidente Petruzzellis – Relatore Rosati Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, resa in fase predibattimentale a norma dell’art. 469 c.p.p., e perciò inappellabile, il Tribunale di Cagliari ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di M.A. , per il delitto di evasione dal luogo di detenzione domiciliare, ritenendo la condotta non punibile per particolare tenuità del fatto, a mente dell’art. 131-bis c.p Tanto quel giudice ha ritenuto, posto che si era trattato di un solo allontanamento dal luogo di detenzione . e non vi sono altri indici di particolare gravità del fatto , nonché per l’assenza di precedenti penali specifici . 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello territorialmente competente, ritenendo tale sentenza viziata per due motivi 2.1. carenza di motivazione, poiché soltanto apparente, sui presupposti applicativi dell’istituto di cui al cit. art. 131-bis, in quanto, in particolare, il numero e la gravità dei precedenti penali del M. , benché non specifici, avrebbero richiesto una valutazione specifica del dell’intensità del dolo 2.2. violazione del medesimo presupposti, avendo il Tribunale operato una impropria sovrapposizione tra fatto tipico e fatto storico , mentre avrebbe dovuto valutare la gravità di quest’ultimo, in relazione alle modalità di estrinsecazione. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendo sufficiente e non manifestamente illogica la motivazione, nonché evidenziando che la condizione ostativa legale, rappresentata dall’abitualità delle condotte, non debba essere confusa con la recidiva o con la generica proclività a delinquere del soggetto. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe anche il successivo. 2. S’intende per motivazione apparente quella affetta da vizi così radicali, da rendere l’apparato argomentativo, anche quando non del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice per tutte, Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 . 3. Nell’ipotesi in rassegna, si ricade proprio in una siffatta ipotesi. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 . Il Tribunale, invece, ha addotto a giustificazione della propria decisione, per un verso, meri cenni relativi ad aspetti inconferenti rispetto ai presupposti applicativi dell’istituto tali sono sia l’episodicità dell’allontanamento, dovendo invece valutarsi il grado di offensività del singolo - ed in ipotesi anche unico reato sia l’assenza di precedenti specifici, poiché la nozione di comportamento abituale , che invece rileva ex art. 131-bis, cit., non può essere assimilata a quella della recidiva, la quale opera in un ambito diverso ed è fondata su un distinto apprezzamento Sez. 6, n. 26867 del 28/03/2017, Rv. 270637 . Per altro verso, altrettanto sintetico, ma ancor più vago, è il riferimento all’assenza di altri indici di particolare gravità del fatto , non potendosi apprezzare, per il tramite di esso, le ragioni per le quali il giudice abbia ritenuto che il fatto di reato accertato abbia comportato soltanto un’offesa di minima entità al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice violata. 4. La sentenza dev’essere, dunque, annullata e gli atti debbono essere rimessi al giudice emittente, perché proceda ad un nuovo esame sulla sussistenza o meno dei presupposti legali di cui all’art. 131-bis, citato, attenendosi al seguente principio di diritto ai fini della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità dello specifico fatto di reato contestato, la quale tenga conto, ai sensi dell’art. 133 c.p., comma 1, delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo cagionati . P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale monocratico di Cagliari.