Attraversare la strada fuori dalle strisce pedonali determina la corresponsabilità della vittima

Respinto il ricorso delle parti civili, costituite nel giudizio di appello, che lamentavano l’errata attribuzione di corresponsabilità alla vittima di omicidio stradale.

Questo l’epilogo della pronuncia della Corte di Cassazione n. 23251/19, depositata il 28 maggio. La vicenda. La Corte d’Appello di Milano confermava il provvedimento di condanna emesso dal Tribunale di Monza nei confronti dell’imputato, ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 589, commi 1 e 2, c.p Il Tribunale condannava altresì l’imputato al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili costituite in giudizio, da liquidarsi in separata sede, riconoscendo la corresponsabilità della vittima nella causazione dell’incidente stradale. Avverso tale sentenza, propongono ricorso per cassazione le parti civili, deducendo l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui individua la corresponsabilità della vittima dell’investimento, coinvolgendo anche il profilo del travisamento della prova. Il sindacato di legittimità della Corte di Cassazione. La Suprema Corte non accoglie il ricorso. Nel fare ciò, la Corte richiama l’insegnamento autorevole delle S.U., laddove affermano che in tema di legittimità dell’ iter argomentativo adottato dal giudice ai fini della decisione, il sindacato della Suprema Corte è circoscritto al riscontro di un apparato argomentativo logico sui diversi punti del provvedimento impugnato, senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali . A ciò si aggiunge che il lamentato vizio di illogicità della motivazione deve essere evidente, risultando insignificanti le minime incongruenze. Detto ciò, nel caso concreto il giudice di merito, assumendo una motivazione coerente e priva di vizi, ha ritenuto la condotta della vittima non propriamente prudente e conforme a diligenza, avendo essa attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali poco distanti senza tenere conto dell’ora serale e della densità del traffico. Per questo motivo, la Corte rigetta il ricorso e condanna le parti civili al pagamento delle spese processuali.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 21 febbraio – 28 maggio 2019, n. 23251 Presidente Menichetti – Relatore Dawan Ritenuto in fatto 1. Il 07/06/2018, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Monza nei confronti di A.A.G. , dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2. 2. Il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi 4 di reclusione. Pena sospesa e non menzione. Disponeva la sospensione della patente di guida per il periodo di mesi 4, detratto quello già applicato dal Prefetto. Dichiarava altresì tenuti al risarcimento dei danni, condannandoli in via tra di loro solidale, l’imputato e il responsabile civile UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., già FONDIARIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, P.M. , M.I.F. e M.D. , da liquidare nella separata sede civile, ritenuta la corresponsabilità della vittima M.C. nella misura di 1/5 nella causazione del sinistro, nonché alla rifusione in favore delle stesse parti civili delle spese di costituzione e difesa. Rigettava la richiesta di provvisionale. 3. Il fatto, per come ricostruito nei giudizi di merito il omissis , intorno alle ore 18, l’imputato, alla guida del suo furgoncino Volkswagen Maxi Caddy, percorreva la omissis , strada posta all’interno del paese, a doppio senso di circolazione, al momento dell’incidente sufficientemente illuminata e trafficata a quell’ora . In quegli stessi istanti, il pedone Ciro M. , che impegnava la sede stradale ed attraversava la carreggiata da sinistra verso destra secondo il senso di marcia della vettura dell’imputato , al di fuori delle strisce pedonali, distanti alcuni metri, veniva urtato dalla vettura dell’A. . Caduto a terra, immediatamente soccorso dal conducente e trasportato all’ospedale di omissis , gli veniva diagnosticata frattura con sfondamento di acetabolo emibacino destro, con impotenza funzionale totale a destra. Ricoverato in rianimazione con prognosi riservata, l’uomo moriva il omissis . 4. Avverso la sentenza di appello, le anzidette parti civili ricorrono ai sensi dell’art. 576 c.p.p. articolando due motivi. Con il primo, deducono l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in punto di corresponsabilità della vittima dell’investimento, anche sotto il profilo del travisamento della prova. In particolare, osservano che il dato di 6,6 metri di distanza tra il punto d’urto e la fine delle strisce pedonali, è frutto di travisamento perché non emerge affatto dalla planimetria redatta dalla Polizia locale intervenuta. Impreciso e fuorviante appare il generico riferimento, contenuto nell’impugnata sentenza, ad un attraversamento avvenuto fuori dalle strisce pedonali senza neppure aggiungere che lo stesso avvenne in prossimità e dopo le stesse. Per di più, il M. stava attraversando da sinistra verso destra rispetto alla direzione di marcia dell’imputato. In simile situazione, tanto più in un centro abitato, il pedone ha la precedenza rispetto ad un veicolo che disponga, come accertato dal primo giudice, di uno spazio di frenata sufficiente ad arrestarsi. L’attribuzione di un concorso di colpa in capo al pedone risulta, pertanto, palesemente contraddittoria e illogica posto che la posizione in cui il pedone ha eseguito l’attraversamento favoriva la percezione della sua presenza da parte dell’automobilista. Con il secondo motivo, deduce erronea applicazione dell’art. 190 C.d.S Il comportamento preteso dai Giudici di merito, consistente nel fermarsi al centro della carreggiata in attesa del consenso dei veicoli che avrebbero avuto l’obbligo - data la prossimità delle strisce pedonali - di dare la precedenza al pedone, sarebbe stato contrario al divieto di cui al predetto art. 190, comma 4 il quale vieta ai pedoni di sostare o indugiare sulla carreggiata, salvi i casi di necessità. La norma a cui i Giudici del merito paiono essersi rifatti è, invece, quella del comma 2 che si applica solo quando gli attraversamenti pedonali, i sottopassaggi e i sovrapassaggi non esistono o distano più di cento metri dal punto di attraversamento. Non quando, invece, come nel caso di specie, l’attraversamento avvenga sulle strisce pedonali e con diritto di precedenza, situazione questa equiparata a quella dell’attraversamento in prossimità delle strisce. 5. In data 05/02/2019, il difensore del già costituito responsabile civile UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a. ha depositato in cancelleria una memoria difensiva con cui chiede il rigetto del ricorso delle parti civili. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati. 2. Deve premettersi che con il primo motivo di ricorso viene dedotto un presunto vizio di travisamento della prova consistente nel fatto che la Corte di appello ha preso in considerazione un dato i 6,6metri di distanza tra il punto d’urto e la fine delle strisce pedonali che non emergerebbe affatto dalla planimetria redatta dalla Polizia Locale intervenuta. Secondo l’autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata senza possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze Sez. U., sent. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 . Ciò detto, la Corte di appello, sullo specifico tema riproposto con l’odierno ricorso, osserva che è pacifico in causa che la p.o. ebbe ad attraversare la strada . fuori dalle strisce pedonali e che - come si evince dai fotogrammi dei filmati estratti dalle videocamere presenti in loco - prima di essere investita, non prestava alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava ad impegnare . Evidenzia come anche il comportamento dei pedoni debba considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza nonché alla disposizione dell’art. 190 C.d.S., dettata dal precipuo fine di evitare che i pedoni determino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale, tali da mettere a repentaglio l’incolumità propria o degli altri utenti della strada. La condotta del pedone, sotto questo profilo, considerate l’ora serale e la densità del traffico, si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza. Quanto alla specifica doglianza sul punto d’urto, il Giudice di appello afferma che lo stesso è evidenziato senza dubbio alcuno dai filmati delle telecamere, sicché a prescindere da eventuali riferimenti erronei indicati in sentenza dal Giudice di primo grado, la dinamica del sinistro è assolutamente chiara e le conseguenti attribuzioni di responsabilità nella causazione del medesimo appaiono corrette e sostenute da logica motivazione . Il motivo si appalesa, dunque, del tutto infondato. Il secondo motivo deve considerarsi assorbito dalle pregresse osservazioni. 4. Come si vede, si tratta di motivazione puntuale, coerente, priva di discrasie concettuali, pienamente idonea a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. 5. In conclusione, si impone il rigetto dei ricorsi delle parti civili cui consegue la loro condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna le parti civili ricorrenti al pagamento delle spese processuali.