Voto di scambio: in G.U. la legge che modifica l’art. 416-ter c.p.

Ha trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la legge n. 43/2019 che modifica l’art. 416- ter c.p. in materia di voto di scambio politico-mafioso. Il provvedimento entrerà in vigore l’11 giugno 2019.

Pubblicazione in Gazzetta. È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 2019 la legge 21 maggio 2019, n. 43 recante la modifica all’art. 416- ter c.p. in materia di voto di scambio politico-mafioso. Nuovo art. 416-ter c.p Nel dettaglio, la vecchia formulazione del suddetto articolo verrà sostituita dalla seguente Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416- bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416- bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416- bis . La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'art. 416- bis aumentata della metà. In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici . Il provvedimento entrerà in vigore l’11 giugno 2019.

Legge_21_maggio_2019_n._43