L’irreperibilità dell’indagato non osta alla convalida del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare

L’assenza dell’indagato all’udienza di convalida della misura irrogatagli durante la fase delle indagini preliminari, non osta alla convalida della stessa quando non sussiste un legittimo impedimento.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 22524/19, depositata il 22 maggio. Il fatto. Il GIP presso il Tribunale di Treviso non convalidava il provvedimento contenente l’allontanamento urgente del indagato dall’abitazione familiare per i reati di maltrattamento e lesioni personali aggravate, per via dell’omesso interrogatorio dell’interessato dovuto al suo mancato reperimento ai fini della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo che la mancata convalida del provvedimento era dovuta al fallito tentativo di reperire l’interessato, il quale si era allontanato volontariamente, circostanza che avrebbe dovuto spingere il GIP a convalidare la misura anche in assenza di interrogatorio. In assenza di legittimo impedimento, la convalida può avere luogo anche senza l’interessato . Gli Ermellini, richiamando i principi in tema in tema di convalida dell’arresto, dichiarano il ricorso fondato. Il giudice deve infatti decidere sulla legittimità della misura irrogata all’indagato anche qualora egli sia stato posto in libertà e non sia possibile interrogarlo per cause di forza maggiore, come accade nel caso di specie. L’udienza di convalida, infatti, è finalizzata esclusivamente al controllo di legalità della misura, verificandone i presupposti legittimanti. Nel caso concreto, il fatto che l’indagato si ponga nelle condizioni di non essere raggiunto dall’avviso di fissazione della data di udienza di convalida, rendendo impossibile l’interrogatorio nei suoi confronti, configura una causa di forza maggiore sì impeditiva, ma non ostacolante per il giudice, il quale deve comunque procedere alla convalida. Dunque, l’assenza di un legittimo impedimento dell’interessato in vista della sua presenza all’udienza di convalida, non osta alla ratifica del provvedimento da parte del giudice, il quale procederà applicando l’art. 391, comma 3, c.p.p Per questo motivo, la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 16 gennaio – 22 maggio 2019, n. 22524 Presidente Capozzi – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso non ha convalidato il provvedimento con cui è stato disposto dalla Questura di Torino, a sensi dell’art. 384 bis c.p.p., l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare di H.A.K.A. in relazione ai reati di cui agli artt. 572, 582 e 585 c.p. ha ritenuto il Giudice di non potere convalidare la misura atteso l’omesso interrogatorio dell’interessato, conseguente alla impossibilità di notificargli l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida. 2.Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso deducendo violazione di legge si sostiene che il mancato reperimento dell’interessato - dovuto al suo allontanamento volontario - avrebbe dovuto indurre il giudice a convalidare la misura nonostante la mancata assunzione dell’interrogatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La questione attiene al se il giudice debba o meno convalidare il provvedimento con cui sia stato disposto l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui, per effetto della esecuzione della misura, non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa dell’assenza dell’interessato all’udienza di convalida. Dal provvedimento impugnato emerge che la Questura di Treviso cercò inutilmente di comunicare all’interessato l’avviso di fissazione della udienza di convalida, non riuscendovi per la sostanziale irreperibilità di H.A.K.A. . 3. Mutuando principi elaborati in tema di convalida di arresto, secondo la Corte di cassazione, il giudice, investito della legittimità della misura, deve decidere su tale questione anche nel caso in cui l’indagato sia stato posto in libertà dal pubblico ministero e non possa essere interrogato per forza maggiore, come appunto accade nel caso in cui, a seguito della rimessione in libertà, sia impossibile reperire l’interessato nei ristretti termini previsti per procedere alla convalida della misura. Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida è infatti quella di verificare la legalità dell’operato della polizia giudiziaria anche quando la misura precautelare sia venuta meno. Si è sottolineato come la delineata esigenza che ad ogni misura segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l’arrestato abbia riacquistato la libertà art. 391 c.p.p., comma 6, - art. 121 disp. att. c.p.p., comma 2 non confligge con i principi generali fissati dall’art. 13 Cost. in tema di libertà personale e, in particolare, con la peculiare espressione definita come libertà dagli arresti , nella parte in cui art. 13 Cost., comma 3 si statuisce che le privazioni di libertà di un individuo, compiute dalle autorità di polizia per ragioni di necessità e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge, ove non siano convalidate dall’autorità giudiziaria nei termini di legge, si intendono revocate e restano prive di ogni effetto . Il giudizio incidentale che si svolge nei confronti di un arrestato, anche restituito alla libertà, è logicamente circoscritto, non diversamente dal caso in esame, al puro controllo di legalità dell’avvenuto arresto, in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni legittimanti la misura Cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930 . In tale contesto, la circostanza che l’indagato, per effetto della esecuzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, si renda irreperibile e, quindi, si ponga in condizione di non essere raggiunto dall’avviso di fissazione dell’udienza di convalida, rende impossibile l’assunzione dell’interrogatorio di garanzia - a causa dell’assenza dell’interessato - e realizza una causa di forza maggiore impeditiva tale fatto impeditivo, tuttavia, non esonera il giudice dal dovere di procedere alla convalida, in presenza delle condizioni previste dalla legge. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perché in tal caso trova applicazione l’art. 391 c.p.p., comma 3, Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P., Rv. 274148 Sez. 6, n. 41783 del 05/07/2017, Schiavone, non massimata . 4. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, in quanto la misura fu legittimamente eseguita. P.Q.M. Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perché il provvedimento di allontanamento dalla abitazione familiare è stato legittimamene eseguito.