Ubriaco in sella al velocipede con pedalata assistita: potenza decisiva per la revoca della patente

Rimessa in discussione la sanzione applicata nei confronti del ciclista. Decisivo il richiamo al regolamento europeo n. 168/2013. Necessario un nuovo giudizio in Tribunale per valutare la potenza del motore ausiliario elettrico del mezzo.

Inequivocabile il risultato dell’etilometro tasso alcolemico pari a 2,98 grammi per litro. Logico parlare di guida in stato di ebbrezza” e ipotizzare la revoca della patente. A far vacillare tali certezze, però, la constatazione che l’uomo sotto processo era alla guida di un velocipede con pedalata assistita. Per fare chiarezza è necessario ora valutare la potenza del motore elettrico. A questo proposito, difatti, bisogna tenere presente, spiegano i giudici, fino a 250 watt si parla di velocipedi a tutti gli effetti, con connessa impossibilità di revocare la patente pur a fronte di un ciclista in sella ubriaco Cassazione, sentenza n. 22228/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Etilometro. Il fattaccio risale al marzo del 2017, quando un velocipede provoca un incidente. Una volta sceso dalla sella, l’uomo viene sottoposto all’etilometro, e il risultato è chiarissimo 2,98 grammi per litro. Codice della strada alla mano, però, il ciclista colpevole di guida in stato di ebbrezza non può essere punito con la revoca della patente . Ma a rendere la situazione ingarbugliata è la constatazione che il mezzo incriminato è in realtà un velocipede con pedalata assistita , dotato quindi di motore elettrico. Questo dettaglio è ritenuto non secondario dai giudici del Tribunale, che condannano l’uomo sotto processo per guida in stato di ebbrezza e lo puniscono con la revoca della patente . In sostanza, i giudici ritengono che la bicicletta con pedalata assistita necessita di patente di guida ‘AM’ – quella prevista per i ciclomotori –, come stabilito dal regolamento europeo numero 168 del 2013. Motore. Minori certezze e molti più dubbi esprimono invece i giudici della Cassazione, i quali, ripassando il regolamento europeo, osservano che esso non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita, ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 watt cosiddetti ‘cicli a propulsione’, con targa e per i quali è richiesta patente ‘AM’ , mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti . Di conseguenza, va messa in discussione la sanzione decisa dal Tribunale nei confronti del ciclista beccato ubriaco in sella. Prima di decidere sulla revoca della patente , però, sarà necessario un approfondimento in Tribunale sull’effettiva potenza del motore ausiliario elettrico del velocipede con pedalata assistita utilizzato dall’uomo sotto processo.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 27 febbraio – 22 maggio 2019, n. 22228 Presidente Fumu – Relatore Ranaldi Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Massa ha applicato a Th. Gr. la pena concordata fra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c e 2-bis, cod. strada, per aver condotto in stato di ebbrezza tasso alcolemico accertato 2,98 g/l un velocipede a pedalata assistita, provocando un incidente fatto del 28.3.2017 . Nella stessa sentenza il Tribunale ha ordinato la revoca della patente di guida del Gr., trattandosi di bicicletta con pedalata assistita necessitante di patente di guida AM ai sensi del regolamento Europeo n. 168/2013. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione degli artt. 50, 186, 222, 223 e 224 cod. strada conseguente all'errata applicazione del regolamento Europeo n. 168/2013 nonché per avere il giudice disposto la revoca della patente di guida rilasciata il 22.6.2018, successivamente al fatto per cui si procede. Deduce che il citato regolamento Europeo opera una netta distinzione fra i cicli a propulsione aventi propulsione ausiliaria e potenza nominale continua o netta massima minore o pari a 1.000 W, considerati veicoli a motore leggeri a due ruote di cui alla categoria L1e, necessitanti quindi di certificato di circolazione, targa, polizza assicurativa RCA e patente AM conformemente all'art. 116 cod. strada e i cicli a pedali a pedalata assistita considerati come velocipedi ai sensi dell'art. 50 cod. strada, dotati di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale pari o inferiore a 250 W . La differenza fra i due veicoli, oltre alle predette caratteristiche, sta nel fatto che nei cicli a propulsione il mezzo è in grado di avanzare senza l'aiuto del ciclista, mentre nei cicli a pedali a pedalata assistita il mezzo si muove soltanto se il ciclista spinge sui pedali, sebbene aiutato da un motore elettrico. Il regolamento Europeo 168/2013 trova applicazione solo nei confronti dei cicli a propulsione , equiparati ai ciclomotori. Rileva che il Tribunale ha revocato la patente di guida senza avere considerato, né accertato, che il prevenuto ha commesso il reato alla guida di un velocipede a pedali a pedalata assistita, per il quale non è richiesta alcuna patente di guida, trattandosi di un velocipede ai sensi dell'art. 50 cod. strada, e non di un ciclo a propulsione ai sensi del regolamento Europeo. Deduce che, in ogni caso, al momento del fatto il Gr. era sprovvisto di patente perché già revocata motivo per cui l'imputato utilizzava il velocipede a pedalata assistita per i propri spostamenti , avendo conseguito la nuova patente solo in data 22.6.2018. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza sul punto dedotto. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Sul punto dedotto la sentenza impugnata si limita ad affermare che il mezzo guidato dal prevenuto è una bicicletta a pedalata assistita , desumendo da ciò solo l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, stante l'entrata in vigore dal 1. gennaio 2017 del Regolamento U.E. n. 168/2013, in base al quale i veicoli dotati di motore elettrico azionabile da un acceleratore devono essere muniti di certificato di circolazione e di targa ed il conducente deve avere la patente di guida AM. 3. Il giudice di merito non ha, tuttavia, considerato che il citato regolamento Europeo non si applica a tutti i mezzi a pedalata assistita ma solo a quelli dotati di potenza superiore a 250 W cd. cicli a propulsione , con targa e per i quali è richiesta patente AM , mentre quelli di potenza pari o inferiore sono considerati velocipedi a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 50 cod. strada. In proposito la sentenza impugnata non conduce alcuna analisi su tipologia e caratteristiche del mezzo condotto dal prevenuto, nel senso dianzi indicato, mentre la questione è decisiva ai fini della applicazione o meno della richiamata sanzione amministrativa accessoria, essendo noto che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la stessa sanzione non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 25508101 . 4. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, con rinvio al Tribunale di Massa per nuova valutazione sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente con rinvio al Tribunale di Massa per nuovo giudizio sul punto.