Inammissibile il ricorso avverso il provvedimento (non abnorme) del giudice di disporre nuove indagini

Per gli Ermellini è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice dispone nuove indagini, qualora non accolga la richiesta di archiviazione, poiché l’impugnazione è prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i casi particolari di nullità di cui all’art. 409, comma 6, c.p.p

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 22149/19, depositata il 21 maggio. Il caso. Il GIP del Tribunale di Grosseto ordinava al PM di compiere ulteriori indagini, fissando un termine di 6 mesi, dopo essere stato investito della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di più imputati per reati in materia fallimentare. Avverso tale provvedimento ricorre uno degli imputati deducendo l’abnormità dell’atto, poiché, decorsi inutilmente i termini di durata delle indagini preliminari, il PM non sarebbe riuscito a completare i dovuti accertamenti e avrebbe attivato il procedimento di archiviazione solo per ottenere dal giudice una proroga ulteriore, poi concessa. La concezione di abnormità di un atto. Per gli Ermellini il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché si tratta di un ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone nuove indagini, dato che l’impugnazione è prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 409, comma 6, c.p.p Ciò significa che solo a condizione del riconoscimento come abnorme del provvedimento oggetto di tale ricorso, potrebbe considerarsi ammissibile la sua impugnazione. Al riguardo, la Suprema Corte ribadisce che sussiste l’ipotesi di abnormità strutturale” nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere che non gli è stato attribuito dall’ordinamento processuale, ma in una situazione processuale diversa da quella configurata dalla legge, ossia al di fuori dei casi consentiti. Invece si ha l’ipotesi di abnormità funzionale” nel caso di stasi del processo e impossibilità di proseguirlo. Una volta ricordato la categoria dell’abnormità i Giudici di legittimità considerano questa un’eccezione al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Ma, nel caso in esame, vista la tipologia i provvedimento adottato dal GIP, si deve escludere che si versi in una ipotesi di abnormità.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 16 aprile – 21 maggio 2019, n. 22149 Presidente Miccoli – Relatore Morosini Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto - investito della richiesta di archiviazione nel procedimento a carico di P.M. e altri, in ordine a reati in materia fallimentare -ha ordinato al Pubblico ministero di compiere ulteriori indagini, fissando il termine di sei mesi. 2. Avverso il provvedimento ricorre P.M. , deducendo l’abnormità dell’atto. Sostiene il ricorrente che, inutilmente decorsi i termini di durata delle indagini preliminari via via prorogati, il pubblico ministero non sarebbe riuscito a completare gli accertamenti e avrebbe attivato il procedimento di archiviazione solo al fine di ottenere dal giudice una proroga ulteriore, che di fatto è stata concessa. In tal senso deporrebbero i contenuti della richiesta di archiviazione e dell’ordinanza impugnata, quest’ultima assunta in una situazione di carenza di potere in concreto, in quanto diretta ad aggirare le disposizioni dettate in tema di termini di durata massima delle indagini preliminari. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il giudice, che non accolga la richiesta di archiviazione, disponga nuove indagini, essendo l’impugnazione prevista solo nei confronti dell’ordinanza di archiviazione e solo per i particolari casi di nullità previsti dall’art. 409 c.p.p., comma 6, tra le ultime Sez. 5, n. 32427 del 18/04/2018, Toller, Rv. 273578 - 01 Sez. 5, n. 32029 del 12/04/2017, D’Ippolito, Rv. 270676 - 01 . Ergo soltanto a condizione del riconoscimento come abnorme del provvedimento oggetto del presente ricorso la sua impugnazione potrebbe dirsi ammissibile e valutabile nel merito. 3. Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite per tutte Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni e da ultimo Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri ricorre l’ipotesi di abnormità strutturale nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale carenza di potere in astratto ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché oltre ogni ragionevole limite carenza di potere in concreto mentre si verte in ipotesi di abnormità funzionale nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo. La categoria dell’abnormità così elaborata presenta carattere eccezionale e derogatorio al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione, sancito dall’art. 568 c.p.p., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la L. 23 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell’art. 177 c.p.p È, dunque, riferibile alle sole situazioni in cui l’ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione . Resta escluso che possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti , perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568 c.p.p., comma 1, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, in motivazione . 4. Il raffronto tra i principi sopra delineati e la tipologia di provvedimento giudiziale adottato dal giudice per le indagini preliminari conduce ad escludere che si versi in ipotesi di abnormità. L’ordinanza in questione costituisce espressione del legittimo esercizio del potere conferito al giudice per le indagini preliminari dall’art. 409 c.p.p., comma 4, secondo cui il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse . 5. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.