Avverse condizioni metereologiche: l’istanza di rinvio udienza dell’avvocato deve essere provata

Fondata e adeguatamente motivata è la prospettazione dei Giudici che hanno ritenuto l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore per avverse condizioni metereologiche non supportata dalla prova adeguata dell’impedimento determinativo dell’assoluta impossibilità di comparire.

Sul tema torna ad esprimersi la Corte di Cassazione con sentenza n. 21103/19, depositata il 15 maggio. Il Tribunale di sorveglianza prendeva in considerazione l’istanza di rinvio avanzata dal difensore dell’imputato per avverse condizioni metereologiche nella nottata si erano verificate abbondanti nevicate . Per l’organo giudicante tali condizioni non avevano assolutamente impedito il regolare svolgimento dell’udienza a cui avevano partecipato tutti gli interessati. Legittimo impedimento del difensore. Come più volte affermato, nel procedimento di sorveglianza, è rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, con l’effetto che lo stesso integra una causa di rinvio dell’udienza. Nella fattispecie concreta, il Tribunale di sorveglianza, muovendo dall’esigenza di verificare se sussistesse il legittimo impedimento del difensore di sopraggiungere in sede giudiziaria per l’interruzione delle vie di collegamento a seguito delle abbondanti nevicate, ha esaminato la dedotta situazione evidenziando la carente dimostrazione di un impedimento legittimo. Giusta e fondata è, dunque, la prospettazione dei giudici che hanno ritenuto l’istanza di rinvio dell’udienza avanzata dal difensore per avverse condizioni metereologiche non supportata dalla prova adeguata dell’impedimento determinativo dell’assoluta impossibilità di comparire. Conseguentemente, tale motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 15 gennaio – 15 maggio 2019, n. 21103 Presidente Di Tommasi – Relatore Siani Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 1 - 6 marzo 2018, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato l’istanza proposta da S.M. condannato relativamente all’espiazione della pena di mesi otto di reclusione derivante dalla sentenza di condanna per il reato di ricettazione emessa dal Tribunale di Pisa il 17 marzo 2016 - di affidamento in prova al servizio sociale, mentre ha accolto la contestuale istanza di detenzione domiciliare, emanando le conseguenti prescrizioni. 2. Il Tribunale, pur posponendone la trattazione rispetto ai temi di merito, ha preso in considerazione l’istanza di rinvio avanzata dal difensore per avverse condizioni meteorologiche, osservando che la situazione in atto non aveva determinato un provato, legittimo impedimento, posto anche che le condizioni meteorologiche non avevano assolutamente impedito il regolare svolgimento dell’udienza con la partecipazione degli interessati provenienti da tutte le parti della regione Toscana. Quanto al merito, è stato ritenuto che l’affidamento in prova al servizio sociale non potesse essere accordato a S.M. - che oltre al reato la cui pena era oggetto di esecuzione aveva un altro precedente per appropriazione indebita, senza l’emersione di altri procedimenti a suo carico - mancando la prova della sua possibilità di accedere a un’attività lavorativa effettiva, nè lo stesso avendo proposto un adeguato percorso di giustizia riparativa. Viceversa si è fatto luogo all’applicazione della detenzione domiciliare, misura rispetto alla quale sono stati considerati in senso favorevole la sussistenza di idoneo domicilio e l’assenza di segnalazioni negative a carico del condannato. 3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di S. chiedendone l’annullamento sulla base di un unico motivo con cui denuncia la violazione degli artt. 127, 420-ter, 666, 678, 178, 179 c.p.p., per l’illegittimo rigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. Il ricorrente sostiene che il difensore di fiducia dell’epoca avv. Marcello Gabriele era legittimamente impedito a raggiungere la sede dell’udienza, Firenze, nella data del 1 marzo 2018 e aveva inviato una comunicazione via mail chiedendo il suo differimento, ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., sussistendo l’impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria, in quanto nella nottata si erano verificate abbondanti nevicate e gelate, tali da rendergli impossibile di arrivare al palazzo di giustizia di Firenze, sicché egli aveva inviato una prima mail all’ufficio alle ore 07 46 di quel giorno e, poi, dopo aver tentato inutilmente di contattare il personale di cancelleria, una seconda mail alle ore 08 20 queste comunicazioni erano state inviate dal computer portatile in quanto egli si trovava nel territorio del Comune di Cascina, in provincia di Pisa, ove dalle ore 05 00 era venuta a mancare anche l’energia elettrica, sicché dalla sua abitazione non gli era stato possibile aprire il cancello elettrico per uscire con l’autovettura, anche per la neve accumulatasi in nottata nè aveva avuto la possibilità, stante l’abbondante nevicata, di raggiungere la stazione ferroviaria di Pontedera al fine di prendere il treno per Firenze alle ore 14 22, ripristinata l’erogazione dell’energia elettrica, il difensore aveva inviato una terza mail alla cancelleria del Tribunale di sorveglianza con allegati due stralci di quotidiani on line inerenti alla descrizione della forte nevicata verificatasi nella nottata in Pisa e provincia e alla notizia dell’interruzione dell’energia elettrica in Cascina. Sulla scorta di tale analisi, il ricorrente sostiene che il difensore era stato impedito dal partecipare all’udienza, pur avendone vivo interesse, in quanto avrebbe dovuto produrre documentazione relativa all’attività di volontariato dell’assistito presso SVS Pubblica Assistenza di Livorno e alla richiesta di residenza presso l’attuale dimora pertanto, la motivazione resa dal Tribunale per negare il legittimo impedimento dovuto a forza maggiore viene censurata come assolutamente generica, perché esauritasi nel segnalare che da tutta la Toscana gli interessati erano giunti per partecipare all’udienza si è così omesso di valutare i concreti elementi offerti dall’istante, essendo peraltro incontrovertibile che fosse stata diramata per la data del 1 marzo 2018 l’allerta meteo arancione e fosse pubblicamente nota la previsione di forti nevicate nelle province di Pisa e Firenze a partire dalla notte del 28 febbraio 2018, tanto più che il Tribunale, se avesse nutrito dubbi sull’impossibilità dedotta, avrebbe dovuto svolgere accertamenti sulla situazione meteorologica concretamente determinatasi. Tale situazione ha determinato - secondo il ricorrente - l’erronea valutazione dell’istanza di rinvio, il conseguente difetto di assistenza dell’imputato e la nullità assoluta ai sensi delle norme richiamate. 4. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso rilevando l’insussistenza della dedotta nullità, in quanto il Tribunale ha escluso con congrua motivazione la sussistenza del legittimo impedimento per la nevicata verificatasi in provincia di Pisa in concomitanza con l’udienza del 1 marzo 2018, segnalando che l’udienza aveva visto l’affluenza regolare degli addetti ai lavori da tutti i luoghi della Toscana, dunque compresa la provincia di Pisa, come d’altra parte emergeva dalla stessa documentazione addotta dal ricorrente da cui risultava che non si erano registrati disagi. Considerato in diritto L’impugnazione si profila inammissibile, atteso che la doglianza si è risolta in generiche deduzioni in punto di fatto, inidonee a infirmare l’approdo raggiunto dal giudice di merito sulla scorta di una motivazione sufficiente e immune da vizi logici. 2. In premessa, il Collegio - pur considerate le ragioni espresse dal sedimentato orientamento volto a non applicare, nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, il disposto di cui all’art. 420-ter c.p.p., comma 5, relativo al rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore, primariamente nell’ipotesi di concomitante impegno professionale, valorizzando l’assenza di espresse disposizioni normative in tal senso e la specificità del procedimento, individuata nella necessità di assicurare celerità all’attuazione del giudicato, essendo comunque assicurata la partecipazione necessaria del medesimo dalla nomina di un difensore d’ufficio Sez. 1, n. 39808 del 29/11/2017, dep. 2018, Di Matteo, Rv. 273847 Sez. 1, n. 50160 del 16/05/2017, Gualtieri, Rv. 271542 - ritiene dover applicare anche al presente ambito il principio statuito dal consesso di legittimità nella sua più autorevole composizione Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, Nifo Sarrapochiello, Rv. 267748 , in base a cui, con riferimento allo specifico tipo di rito camerale, quello di appello a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato, deve applicarsi l’art. 420-ter c.p.p., comma 5, con conseguente rilevanza dell’impedimento del difensore determinato da serie, imprevedibili e attuali ragioni di salute, debitamente documentate e tempestivamente comunicate. In questa direzione va richiamato particolarmente l’arresto che ha affermato come, nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell’art. 127 c.p.p., sia rilevante l’impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, con l’effetto che esso integra una causa di rinvio dell’udienza situazione che, qualora venga disattesa, dà luogo a nullità dell’udienza stessa, essendo da estendersi il principio stabilito dalle Sezioni Unite agli altri procedimenti camerali, disciplinati dall’art. 127 c.p.p. e caratterizzati dalla partecipazione necessaria del difensore, nel quadro determinato dalle esigenze procedimentali progressivamente emerse, nel cui ambito vanno collocati, alla luce dei principi costituzionali in tema di giusto processo, il rafforzamento del ruolo difensivo nel processo, anche esecutivo, il rinnovato apprezzamento del ruolo fiduciario della difesa tecnica e il perseguimento di un contraddittorio effettivo Sez. 1, n. 27074 del 03/05/2017, Recupero, Rv. 270343, alla cui articolata analisi si rinvia per ogni altro dettaglio . Corollario di questi rilievi è la conclusione che, anche nel rito camerale modellato sull’art. 127 c.p.p. che si svolge innanzi al Tribunale di sorveglianza, quando emerga l’assenza del difensore, che sia dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato, il giudice deve rinviare a una nuova udienza provvedendo in via consequenziale, a norma del comma 1 dell’art. 420-ter cit 3. Precisato quanto precede, occorre tuttavia considerare che il Tribunale di sorveglianza, nel caso in esame, muovendo correttamente dall’esigenza di verificare se sussistesse il legittimo impedimento del difensore determinato dalla sua impossibilità di raggiungere la sede giudiziaria per l’interruzione delle vie di comunicazione determinata dal sopraggiunto innevamento del territorio, ha esaminato la situazione dedotta e ha rilevato la carente dimostrazione di un impedimento tale da determinare, ai sensi della norma applicata, un’accertata situazione di assoluta impossibilità a comparire. In tal senso i giudici di sorveglianza hanno dato mostra di aver preso atto delle mail fatte pervenire dal difensore presso la cancelleria del Tribunale, con riferimento, ovviamente, a quelle inviate in orario compatibile con quello di celebrazione dell’udienza camerale in ossequio al principio secondo cui l’inoltro a mezzo un qualsiasi mezzo, pure diverso dal deposto in cancelleria, dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore non è in sé inammissibile, salvo accertarsi del regolare arrivo della comunicazione e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, sicché l’istanza, una volta pervenuta tempestivamente all’esame del giudice, lo vincola a pronunciarsi su di essa . Tuttavia, hanno considerato, in modo sufficientemente motivato e logicamente non contraddittorio, inadeguata la prospettazione e hanno ritenuto l’istanza non supportata dalla prova adeguata dell’impedimento determinativo dell’assoluta impossibilità di comparire. In tal senso, la notazione conseguente - secondo cui tutti i partecipanti all’udienza camerale, provenienti dall’intera Toscana, erano regolarmente giunti presso l’ufficio giudiziario di Firenze - integra una considerazione svolta secondo uno schema logico non eccentrico dai giudici di merito. Il Tribunale ha, in definitiva, considerato in modo incensurabile che a supporto dell’istanza non fosse stata fornita dalla parte onerata la prova affidante dell’assoluta impossibilità per il difensore di pervenire in Firenze, partendo in tempo utile dal luogo di residenza e allocazione dello studio professionale, adottando le ordinarie cautele e impiegando i mezzi di trasporto privati o di linea regolarmente funzionanti fino a prova contraria, nulla risultando al riguardo dagli stralci documentali annessi all’istanza , onde prendere parte all’udienza. In tal senso, quindi, l’esclusione dell’assolutezza dell’impedimento stabilita dal Tribunale di sorveglianza - che ha rimarcato il regolare arrivo da tutta la Toscana dei partecipanti all’udienza per sottolineare il conseguente rilievo della praticabilità delle vie di comunicazione regionali e del funzionamento dei trasporti - non risulta approdo logicamente contrastante con gli elementi valutati, ivi inclusa la documentazione acclusa, per quanto acclusa, all’istanza. Il ricorrente, con gli argomenti suindicati, ha opposto, in modo meramente confutativo, valutazioni generiche e basate sulla prefigurazione di una situazione di fatto difforme da quella scaturente dall’accertamento compiuto dal Tribunale, in ogni caso non prospettando - per infirmare sul piano logico-giuridico la conclusione esposta nel provvedimento - un quadro di elementi idoneo a far ritenere dimostrato di aver sottoposto in modo tempestivo e sufficientemente documentato ai giudici di sorveglianza una situazione che fosse contrassegnata dall’impossibilità di carattere assoluto del difensore di comparire all’udienza. 4. Alla stregua delle svolte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile. Consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della situazione in concreto analizzata, in ragione della peculiarità della questione relativa alla disciplina applicata e della situazione concretamente determinatasi sullo sfondo del caso scrutinato, non paiono individuarsi in modo certo profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione per gli effetti stabiliti dal Corte Cost. n. 186 del 2000 ciò induce il Collegio e non porre a carico del ricorrente la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.