Disegno di legge sul voto di scambio politico-mafioso: il sì del Senato

Il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che apporta modifiche alla disciplina relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso prevista dall’art. 416-ter c.p

Il sì di Palazzo Madama. Ha trovato l’approvazione definitiva del Senato con 157 voti favorevoli, 81 contrari e 2 astensioni il disegno di legge che apporta modifiche alla disciplina relativa al reato di scambio elettorale politico-mafioso, prevista dall’art. 416- ter del codice penale. Il contenuto disegno di legge. L’art. 416- bis al comma 3, chiarisce che vi è associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazione, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasioni di consultazioni elettorali . Il novellato comma 1 dell’art. 416- ter c.p. estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata rivolgendosi ad intermediari. Il disegno di legge amplia anche l’oggetto della controprestazione di chi si fa promettere voti, ricambiando non solo con denaro o altre utilità, ma anche dichiarandosi disponibile a soddisfare gli interessi e le esigenze dell'associazione mafiosa. Inoltre viene innalzato il limite minimo e massimo della pena della reclusione, che passa rispettivamente da 6-12 anni a 10-15 anni. Stesso trattamento sanzionatorio è previsto anche per colui che promette di procacciare suffragi. L’introdotto comma 3 dell’art. 416- ter c.p. prevede che la pena prevista per lo scambio elettorale sia aumentata della metà laddove colui che ha concluso l’accordo con il mafioso venga eletto. Il comma 4 della medesima norma prevede l’irrogazione della pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici in caso di condanna per il sopradetto reato.

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