Rapporti imposti all’ex compagna: la mancanza di consenso esplicito vale una condanna

Definitiva la pena per l’uomo sotto processo 8 anni di reclusione. Univoca la lettura delle azioni da lui compiute nei confronti della donna, sua ex fidanzata, obbligata a subire molteplici rapporti sessuali. Respinto il richiamo difensivo secondo cui l’uomo avrebbe presunto il consenso della donna.

Rapporti sessuali a casa con l’ex compagna. Nessun ritorno di fiamma, però l’uomo si è reso colpevole di violenza, avendo egli agito pur a fronte della mancanza di consenso da parte della donna. Decisiva l’applicazione del principio secondo cui il consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l’arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali” Cassazione, sentenza n. 20780/19, sez. III Penale, depositata oggi . Rapporti. Linea di pensiero comune per il GUP e per i Giudici del Tribunale l’uomo sotto processo va condannato a otto anni di reclusione perché ha costretto l’ex compagna, con violenza e contro la sua volontà, a subire ripetuti rapporti sessuali . Il legale prova però a mettere in discussione le valutazioni compiute tra primo e secondo grado, puntando sulla inattendibilità della donna – che avrebbe parlato di violenza per non divulgare alla compagna di avere avuto rapporti eterosessuali – e sulla consensualità dei rapporti . Su quest’ultimo punto, in particolare, l’avvocato sostiene che il suo cliente ha commesso il fatto nella inconsapevolezza del dissenso, non manifestato dalla donna e quindi ha agito a fronte di un consenso ragionevolmente presunto della donna. Consenso. La linea difensiva proposta in Cassazione si rivela però assolutamente infruttuosa. Per i giudici, difatti, è solida la credibilità della donna, il cui racconto è confermato anche dal referto medico del Pronto Soccorso che attestava una lesione del tutto compatibile coi fatti e con una violenza sessuale non consenziente . Per quanto concerne invece l’ipotetico consenso putativo della donna, i magistrati rispondono alle osservazioni proposte dal legale dell’uomo e ribadiscono che il consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l’arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali . Peraltro, la manifestazione del dissenso può essere anche non esplicita ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà agli atti sessuali e può intervenire in itinere , portando così ad escludere la liceità del compimento dell’atto sessuale . Tirando le somme, l’esimente putativa del consenso non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce un requisito esplicito della fattispecie e l’errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale , concludono i Giudici della Cassazione.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 19 marzo – 14 maggio 2019, n. 20780 Presidente Rosi – Relatore Gai Ritenuto in fatto 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Milano con la quale Sa. Sa. Ne. era stato condannato, all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di anni otto di reclusione perché ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 609 bis cod.pen. per avere, con violenza e contro la sua volontà, costretto la persona offesa Di. Sa. Mi. a subire ripetuti rapporti sessuali vaginali, anali e orali, dopo avere chiuso a chiave la porta d'ingresso della abitazione, in Milano il 25/12/2016. Con la medesima sentenza l'imputato era stato assolto dal reato di cui all'art. 605 cod.pen., in quanto assorbito nel reato di violenza sessuale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, il quale ha chiesto l'annullamento deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b , d ed e cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 e 192 cod.proc.pen. e agli artt. 47 e 51 cod.pen. Sotto un primo profilo, lamenta l'erronea applicazione della legge e la mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. Deduce che la Corte territoriale avrebbe immotivatamente ritenuto credibile la ricostruzione dei fatti offerta dalla persona offesa in relazione al racconto di avere subito rapporti sessuali non consenzienti, e ciò senza valutare la circostanza, che inficerebbe il positivo giudizio di attendibilità, della volontà, della persona offesa, di non divulgare alla compagna di aver avuto rapporti eterosessuali. La ricostruzione dei fatti non sarebbe confermata dalle lesioni refertate che non escluderebbero la consensualità dei rapporti. Del resto, la stessa persona offesa aveva dichiarato di avere avuto altri rapporti sessuali in quel lasso di tempo almeno due , sicché le lesioni refertate ben potevano essere correlate a tali due rapporti. Sotto altro profilo, la corte territoriale non avrebbe valutato che l'imputato avrebbe commesso il fatto nella inconsapevolezza del dissenso, non manifestato dalla donna, e, dunque, il fatto sarebbe scriminato dal consenso ragionevolmente presunto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, in udienza, l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 4. Va anzitutto puntualizzato che l'assorbimento del delitto di sequestro di persona, nel reato di violenza sessuale, non determina l'improcedibilità dell'azione penale per tale delitto, giacché siffatta improcedibilità, secondo il consolidato orientamento di questa corte, non viene meno a seguito di una qualsivoglia pronuncia di assoluzione o di proscioglimento del delitto perseguibile d'ufficio con formula diversa dall'insussistenza del fatto Sez. 3, n. 56666 del 21/09/2018, P., Rv. 274677 - 01 Sez. 3, n. 17846 del 19/03/2009, C, Rv. 243760 - 01 Sez. 3, n. 11263 del 29/01/2008, B., Rv. 238523 - 01 . Nella fattispecie la corte non ha escluso il fatto materiale la privazione della libertà personale , ma lo ha ritenuto assorbito nella violenza sessuale. 5. Nel merito, il ricorso, meramente riproduttivo delle stesse censure già devolute nei motivi di appello e da questi giudici disattese, appare, quanto al primo motivo di censura, attinente al merito dell'affermazione di responsabilità, inammissibile perché diretto, come chiaramente desumibile dal riepilogo del contenuto di cui sopra, a richiedere una lettura dei fatti alternativa a quella già effettuata dai giudici di appello. Infatti, alla Corte di Cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606 lett. e c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova Sez. 2, n. 7380 dell'11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716 . 6. Quanto al profilo di violazione dei canoni di valutazione della prova testimoniale della persona offesa, la sentenza impugnata non mostra cedimenti, essendo congruamente argomentata l'attendibilità soggettiva e la credibilità del racconto della persona offesa, che aveva narrato i fatti accaduti presso l'abitazione dell'imputato, ove si era recata in compagnia dell'ex fidanzato, e dove era rimasta sola con l'imputato che, con forza, bloccandola, l'aveva costretto a subire ripetuti rapporti sessuali, dichiarazioni che trovavano conferma nel narrato degli amici di costei Santos e Comerio e nel referto medico di pronto soccorso che attestava una lesione arrossamento della forchetta vaginale ritenuta, nel quadro dei fatti emersi, del tutto compatibile con il racconto dei fatti e della violenza sessuale non consenziente. Logicità e congruità complessiva della motivazione in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che sono state messe in discussione dal ricorrente, che ha appunto incentrato le censure su un piano sostanzialmente fattuale, mentre le eventuali incongruità argomentative in ordine alla valutata inattendibilità della versione difensiva intenzione della persona offesa di non divulgare alla compagna di aver avuto rapporti eterosessuali e dunque di accusare l'imputato di rapporti sessuali violenti non incidono sulla tenuta complessiva della motivazione, incentrata fondamentalmente, come detto, sulle dichiarazioni della persona offesa e sul referto medico. 7. Quanto al profilo del consenso al compimento degli atti sessuali, e al correlato rilievo della scriminante del consenso putativo, esso è parimenti manifestamente infondato. Se la libertà sessuale dell'individuo è un diritto inviolabile dell'uomo art. 2 Cost. , integra l'elemento oggettivo del reato di violenza sessuale non soltanto la condotta invasiva della sfera della libertà ed integrità sessuale altrui realizzata in presenza di una manifestazione di dissenso della vittima, ma anche quella posta in essere in assenza del consenso, non espresso neppure in forma tacita, della persona offesa. Consegue che il consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali. Nei rapporti sessuali tra persone maggiorenni il compimento di atti sessuali deve essere sorretto da un consenso che deve sussistere al momento iniziale e deve permanere durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale Sez. 3, n. 25727 del 24/02/2004. Guzzardi, Rv. 228687 , sicché la manifestazione del dissenso, che può essere anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà e può intervenire in itinere, esclude la liceità del compimento dell'atto sessuale. A fronte della struttura del reato come delineata, l'esimente putativa del consenso dell'avente diritto non è configurabile nel delitto di violenza sessuale, in quanto la mancanza del consenso costituisce requisito esplicito della fattispecie e l'errore sul dissenso si sostanzia, pertanto, in un errore inescusabile sulla legge penale. Da qui la manifesta infondatezza del secondo profilo di censura. 8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/03/2019