Travalicato il limite della continenza, condannata per diffamazione

Superato ampiamente il limite della continenza cosiddetta sostanziale”, la quale attiene alla natura dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia, si configura il reato di diffamazione.

Sul tema la Corte di Cassazione con sentenza n. 20545/19, depositata il 13 maggio. La vicenda. Il GIP disponeva il sequestro preventivo di un sito internet poiché riteneva configurato il fumus commissi delicti del reato di diffamazione. In particolare, era successo che il sindaco di un Comune esponeva che sul sito di un’associazione, di cui la ricorrente ne era vicepresidente, erano stati pubblicati numerosi articoli a sua firma contenenti accuse diffamatoria nei confronti della struttura comunale assistenziale in cui era stato collocato, dopo la separazione coniugale, il figlio della donna. Quando la diffamazione avviene su un sito internet. Sul punto interviene la Suprema Corte, la quale conferma il contenuto diffamatorio degli articoli, poiché esso supera ampiamente il limite della cosiddetta continenza, arrivando ad attacchi personali con cui i funzionari comunali e gli operatori sociali vengono descritti come veri e propri criminali. Tale continenza sostanziale attiene alla natura dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione però all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denuncia, avendo riguardo alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità sociale a esso. Ebbene, nel caso in esame, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione di tale principio, considerando travalicato il limite della continenza dall’utilizzo di termini particolari e forti o accuse improprie non documentate. Pertanto, consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 7 marzo – 13 maggio 2019, n. 20545 Presidente Zaza – Relatore Belmonte Ritenuto in fatto 1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, accogliendo la richiesta del P.M. in sede, disponeva il sequestro preventivo del sito internet omissis ritenendo configurabile il fumus commissi delicti del reato di diffamazione nonché le esigenze cautelari esplicitate nel provvedimento che, impugnato dinanzi al Tribunale del Riesame, veniva confermato con ordinanza del 18/12/2018. 2. Secondo la ricostruzione operata dal Tribunale di Torino il procedimento nasce dall’esposto - querela del Sindaco di Torino in data 1.7.2017, nei confronti della odierna ricorrente, nel quale il primo cittadino esponeva che sul sito dell’associazione , di cui la ricorrente dichiarava di essere vicepresidente, erano stati pubblicati numerosi articoli a firma della C. contenenti accuse gravissime nei confronti dei Servizi Sociali e della struttura comunale assistenziale nella quale era stato collocato, a seguito della separazione coniugale, il figlio della donna, con provvedimento del Tribunale che aveva anche disposto incontri in luogo neutro tra la madre e il figlio, nonché attività di monitoraggio e sostegno del nucleo familiare. Negli articoli, allegati alla querela, si affermava che il minore non veniva curato né dal punto di vista sanitario né igienico e che egli fosse vittima di violenze, con attacchi al responsabile dell’area minori e disabili dei Servizi sociali della Circoscrizione 5 del Comune, sostenendosi che egli avesse agito per odio e diffidenza nei confronti della madre che i servizi avevano impedito al piccolo di parlare la lingua madre e di professarne la fede religiosa erano presenti aperte accuse di maltrattamenti e violazione di diritti umani e delle libertà fondamentali. La C. aveva anche promosso una petizione on line attraverso altro sito e ulteriori attacchi erano stati portati avanti dalla donna tramite il profilo Fabebook, dove aveva usato termini come mafioso e affermato che certi dipendenti del Comune avevano portato l’arbitrarietà e la corruzione aveva anche parlato di mafia che ruba i bambini che il servizio sociale della circoscrizione è un dealer dei bambini , con l’accusa di perseguire interessi economici parlando di mercato degli affidi e di commettere crimini contro l’umanità e genocidio. Nell’esposto si rappresentava, altresì, che la C. aveva indirizzato analoghi messaggi anche a numerose altre istituzioni, alcune delle quali avevano anche chiesto chiarimenti alla Città di , la cui immagine ne risultava lesa, sia per la raggiungibilità da parte di una vasta platea di utenti sia per la correlazione tra i fatti e le funzioni esercitate dai funzionari specificamente accusati, anche perché le denunce provenivano dalla ricorrente nella asserita veste di persona operante per conto di una associazione volta alla tutela dei diritti dei minori. D’altro canto, la stessa C. aveva presentato più querele, anch’ esse a contenuto diffamatorio. In un secondo esposto del Sindaco di , relativo a una nuova serie di articoli pubblicati sempre sul predetto sito, i toni di questi ultimi apparivano ancora più esasperati e le accuse ai servizi ancora più forti ed esplicite, parlandosi di mafia istituzionale , banditismo a , comunità dell’orrore a , descrivendosi il figlio D.G.A. e le altre vittime della Comunità , è la più spietata fazione per il traffico di essere umani Licenza di uccidere il minore D.G.A. , e, in un articolo vi era anche il riferimento a una banda torinese che rapisce i bambini per darli in adozione a coppie facoltose . Gli articoli erano stati condividi sulla pagina facebook della C. . 3. Questi i presupposti sulla base dei quali era stato chiesto dal P.M. e disposto dal GIP il sequestro, come detto confermato dal Tribunale del Riesame, avverso cui ha proposto ricorso la C. , per il tramite del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento affidandosi a due motivi con i quali deduce violazione dell’art. 321 c.p.p., quanto alla sussistenza del fumus commissi delicti e al periculum in mora, nonché violazione dell’art. 9 c.p.p., in ordine alla individuazione della competenza territoriale, oltre che manifesta illogicità della motivazione. 3.1. In particolare, deduce che l’indagata non è titolare del sito sequestrato, né ne ha favorito l’uso quanto al contenuto degli scritti essi riferivano fatti specifici e documentali, peraltro denunciati dalla C. , e viene invocata l’esimente del diritto di critica, non trattandosi di attacchi personali, diretti a colpire sul piano individuale la sfera morale dei soggetti avuti di mira, ma di richiesta di chiarimenti sulle azioni denunciate, e lamenta che il vincolo cade non solo sul diritto di proprietà del supporto o mezzo di comunicazione ma sul diritto di libertà di manifestazione del pensiero. 3.2. Quanto alla competenza, trattandosi di sito straniero, invoca la giurisprudenza di legittimità che non riconosce la giurisdizione italiana, trattandosi di reato consumato all’estero, ovvero, nel luogo in cui è avvenuta la diffusione della manifestazione offensiva. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Esso, infatti, oltre che generico e riversato in fatto, nel richiedere al Collegio di rivalutare i risultati delle indagini di merito in ordine alla ricostruzione della vicenda delittuosa de qua, ripropone i medesimi rilievi già prospettati nell’impugnazione dinanzi al Tribunale, che ha reso adeguata e sufficiente motivazione, giustificando le ragioni della decisione con argomenti puntuali, logici e coerenti, oltre che conformi ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità. 1.2. È noto che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte nell’impugnazione dinanzi al giudice gravato, anche se con aggiunta di espressioni incidentali di censura alla sentenza impugnata, meramente assertive e apodittiche, in assenza di critica argomentata avverso il provvedimento impugnato e l’indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito Sez. 6 n. 13449/2014, Kasem, Sez. 5, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 Sez. 5 n. 28011/2013 Sez. 6 n. 22445/2009 Sez. 5 n. 11933/2005 Sez. 4 n. 15497/2002 Sez. 5 n. 2896/1999 . Si è precisato che il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, è inammissibile perché trattasi di motivi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c all’inammissibilità Sez. 4 n. 47170 dell’811/2007, Nicosia, Sez. 4 n. 256/1998, Rv. 210157 Sez. 4 n. 1561/1993, Rv 193046 . 1.3. Così delimitato l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente, in realtà, non propone censure che attingono il percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale, se non in termini meramente assertivi, ma, piuttosto, egli si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto omettendo di confrontarsi con l’incedere argomentativo sviluppato dalla Corte di merito, la quale, invece, ha dato adeguatamente conto del proprio convincimento in ordine a tutte le doglianze difensive. 2. Nella necessaria sintesi imposta dalla preannunciata declaratoria di inammissibilità, si osserva che il Tribunale distrettuale ha ricordato l’irrilevanza, nella attuale fase processuale e ai fini cautelari qui in esame, della individuazione dell’autore degli articoli, qui dovendosi valutare solo la sussistenza del fumus del reato di diffamazione ha comunque ricondotto gli articoli alla ricorrente, considerando che, negli scritti oggetto della denuncia del 01/12/2017, è riportato in calce il riferimento Dott. C.O. , e che il testo degli scritti, a prescindere da tale sottoscrizione, richiama le argomentazioni svolte dalla ricorrente nelle comunicazioni inoltrate a mezzo di posta elettronica a svariati destinatari e nella propria pagina Facebook, ed ha richiamato l’orientamento di questa Corte che considera persona estranea al reato, ai sensi dell’art. 240 c.p., comma 3, il soggetto che non ha concorso alla commissione del reato né ha tratto vantaggi dall’attività criminosa, per la condotta in buona fede serbata Sez. 5 n. 43778 del 26/05/2017 , annotando che, comunque, la ricorrente è vicepresidente dell’associazione a cui è collegato il sito e i membri del comitato direttivo sono indicati come autori di alcuni scritti. 2.1. Il contenuto diffamatorio è stato tratto dalla considerazione che, a fronte di una denuncia pure astrattamente rilevante in termini di interesse pubblico alla notizia dei fatti denunciati, il contenuto degli scritti supera ampiamente il limite della c.d. continenza, trascendendo in attacchi personali con i quali i funzionari comunali e gli operatori sociali vengono descritti come veri e propri criminali, pur in assenza di ogni approfondimento in ordine alle notizie provenienti da un’unica fonte, la C. , appunto. Giova qui ricordare che la nozione di critica , quale espressione della libera manifestazione del pensiero, oramai ammessa senza dubbio dall’elaborazione giurisprudenziale, e che viene in rilievo nella fattispecie scrutinata, rimanda non solo all’area dei rilievi problematici, ma, anche e soprattutto, a quella della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione e del biasimo anche con toni aspri e taglienti, non essendovi limiti astrattamente concepibili all’oggetto della libera manifestazione del pensiero, se non quelli specificamente indicati dal legislatore. I limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quello previsto dall’art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire ad altri fatti non veri, venendo a mancare, in tale evenienza, la finalizzazione critica dell’espressione, né trasmodare nella invettiva gratuita, salvo che la offesa sia necessaria e funzionale alla costruzione del giudizio critico. Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866 . A differenza della cronaca, del resoconto, della mera denunzia, la critica si concretizza nella manifestazione di un’opinione di un giudizio valutativo . È vero che essa presuppone, in ogni caso, un fatto che è assunto a oggetto o a spunto del discorso critico, ma il giudizio valutativo, in quanto tale, è diverso dal fatto da cui trae spunto e, a differenza di questo, non può pretendersi che sia obiettivo e neppure, in linea astratta, vero o falso . La critica postula, insomma, fatti che la giustifichino e cioè, normalmente, un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse Sez. 5, n. 13264 del 16/03/2005, non massimata Sez. 5, n. 20474 del 14/02/2002, Rv. 221904 Sez. 5, n. 7499 del 14/02/2000, Rv. 216534 , ma non può pretendersi che si esaurisca in essi. In altri termini, come rimarca la giurisprudenza CEDU, la libertà di esprimere giudizi critici, cioè giudizi di valore , trova il solo, ma invalicabile, limite nella esistenza di un sufficiente riscontro fattuale Corte EdU, sent. del 27.10.2005 caso Wirtshafts-Trend Zeitschriften-Verlags Gmbh c. Austria ric. n. 58547/00, nonché sent. del 29.11.2005, caso Rodrigues c. Portogallo, ric. n. 75088/01 , ma, al fine di valutare la giustificazione di una dichiarazione contestata, è sempre necessario distinguere tra dichiarazioni di fatto e giudizi di valore, perché, se la materialità dei fatti può essere provata, l’esattezza dei secondi non sempre si presta ad essere dimostrata Corte EDU, sent. del 1.7.1997 caso Oberschlick c/Austria par. 33 . La continenza sostanziale, o materiale , attiene alla natura e alla latitudine dei fatti riferiti e delle opinioni espresse, in relazione all’interesse pubblico alla comunicazione o al diritto-dovere di denunzia. La continenza sostanziale ha, dunque, riguardo alla quantità e alla selezione dell’informazione in funzione del tipo di resoconto e dell’utilità/bisogno sociale a esso. Nel caso di specie, il Tribunale impugnato ha fatto uso corretto dei richiamati principi di diritto, traendo il travalicamento del limite della continenza dall’utilizzo di termini come genocidio o accuse non documentate di traffico di essere umani e maltrattamenti, nonché dalle eloquenti immagini utilizzate a corredo degli articoli. 2.2. D’altro canto, il Tribunale ha correttamente ravvisato il pericolo della perpetuatio criminis derivante dalla libera disponibilità del sito web, quale ulteriore fattore di aggravamento delle conseguenze del reato, nonché di agevolazione della commissione di nuovi reati, dalla permanenza e accessibilità dei contenuti on line, e ha richiamato i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella nota sentenza Fazzo che ammette il sequestro preventivo di un intero sito web o di una singola pagina telematica, imponendo al fornitore dei servizi internet, anche in via di urgenza, di oscurare una risorsa elettronica o di impedire l’accesso agli utenti ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70, artt. 14, 15 e 16, in quanto l’equiparazione dei dati informatici alle conseguenze in senso giuridico consente di inibire la disponibilità delle informazioni in rete e di impedire la protrazione delle conseguenze dannose del reato Sez. U. n. 31022 del 20/01/215 . 2.3. Nell’ordinanza impugnata si è altresì data compiuta giustificazione della decisione di apporre il vincolo sull’intero sito, in considerazione del numero degli articoli e di persone, riferibili all’associazione, che avevano postato articoli dal contenuto diffamatorio attraverso il predetto sito web, strumentalizzato completamente a finalità illecite, con affermazioni allineate alle linee ermetiche disegnate dalla già richiamata pronuncia a Sezioni Unite. 3. Anche con riferimento al secondo motivo di ricorso, il Tribunale ha assunto la decisione con motivazione rispettosa dell’orientamento di questa Corte che ritiene la diffamazione reato di evento, esterno all’agente e causalmente collegato alla condotta di questi, sicché il reato si consuma non al momento della diffusione del messaggio, ma in quello della percezione dello stesso da parte dei soggetti che siano terzi rispetto all’agente e alla persona offesa. Secondo l’elaborazione di questa Corte il bene giuridico tutelato dall’art. 595 c.p., è l’onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale la reputazione intesa quale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nella società e, in particolare, nell’ambiente in cui quotidianamente vive e opera di ciascuna persona Sez. 5 n. 849 del 6/11/1992, dep. 1993, Rv. 193494 . Pertanto, la condotta tipica consiste nell’offesa alla reputazione, nel senso che è necessario che, attraverso la comunicazione, scritta o orale, le parole o il segno utilizzati siano oggettivamente idonei a ledere la reputazione del soggetto passivo. L’evento del reato di diffamazione è costituito dalla comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno parola, disegno lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione di uno specifico cittadino tra le tante, Sez. 5 n. 5654 del 19/10/2012 . Si tratta di evento, non fisico, ma, psicologico, consistente nella percezione sensoriale e intellettiva, da parte di terzi, dell’espressione offensiva Cass. Sez. 5 n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704 . Per di più, quando l’offesa venga arrecata tramite internet, l’evento è temporalmente e, ontologicamente, differenziato dalla condotta. Materialmente, infatti, gli scritti offensivi e/o le immagini denigratorie vengono prima immessi in rete dall’agente, e, solo successivamente, attraverso la connessione con il sito, i terzi riceveranno il messaggio consentendo la verificazione dell’evento, tanto da rendere perfettamente configurabile, in astratto, sia il tentativo per mancata connessione al sito che il reato impossibile per erroneo o cattivo uso dello strumento di trasmissione informatica . Ora, poiché l’art. 6 c.p. considera come commesso in territorio italiano il reato quando su di esso si sia realizzata, anche solo una parte dell’azione o omissione, o si sia manifestato l’evento, nel caso di un iter criminis che abbia avuto inizio all’estero e si sia concluso, con l’evento, sul nostro territorio, è pienamente ravvisabile la potestà punitiva dello Stato italiano. Sez. 5, n. 4741 del 17 novembre 2000 . 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in Euro 3000 cadauno. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3000 a favore della Cassa delle Ammende.