La pensione può essere oggetto di sequestro preventivo? Sì, con dei limiti

In tema di sequestro preventivo di un conto corrente, le somme versate che derivano da emolumenti pensionistici possono essere sequestrate nei limiti di un quinto.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 17386/19, depositata il 23 aprile. Il caso. Il giudice dell’esecuzione dichiarava con ordinanza che i 4/5 dell’importo complessivo degli emolumenti pensionistici figuranti sul conto corrente bancario ammontavano a poco più di duemila euro, a fronte della richiesta dell’interessato dal sequestro preventivo, che imputava tale frazione impignorabile a oltre trentamila euro. Il giudice per le indagini preliminari, ritenuto corretto il calcolo effettuato dal pubblico ministero, aveva disposto il dissequestro nei limiti dei 4/5 degli importi complessivi di emolumenti di pensione versati sul conto corrente oggetto di sequestro preventivo. Il calcolo è errato. Il calcolo effettuato per quantificare la somma oggetto di sequestro preventivo è errato. La Corte di cassazione, investita del ricorso, ha affermato che vi è stata violazione dei criteri normativi previsti dall’art. 545 codice di procedura civile, modificati nel 2015. Somme pignorabili secondo la giurisprudenza se versate sul conto corrente. Già prima, in realtà, la giurisprudenza civile e penale riteneva pignorabile, dunque sequestrabile, l’importo versato nel conto corrente anche se derivante da trattamento pensionistico o da retribuzione da lavoro dipendente. Si riteneva, infatti, che le somme versate sul conto corrente e pignorate fossero sottoposte all’ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare con l’effetto che le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti. Anche nel settore penale la giurisprudenza ha affermato che per il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito contributivo o pensionistico in misura eccedente un quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare. Pignorabilità e sequestrabilità con limiti quantitativi. Dopo le modifiche del 2015, la disposizione del codice di procedura civile disciplina espressamente la pignorabilità e, dunque, la sequestrabilità anche delle somme, versate nel conto corrente, derivanti da pensioni o da reddito da lavoro dipendente comprese le indennità varie . Tali somme sono aggredibili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale. Quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, tali somme possono essere pignorate con dei limiti prestabiliti. La ratio. Il triplo dell’assegno sociale si ritiene costituisca la riserva per le esigenze vitali del soggetto debitore e della sua famiglia ed è pari ai 4/5 del trattamento stipendiale o pensionistico. Tale frazione è dunque impignorabile e non sequestrabile. Lo stesso vale per i versamenti effettuati successivamente al pignoramento. Il fondamento razionale della limitazione è da imputare alla volontà di consentire al lavoratore o al pensionato lato sensu debitore” un minimo vitale per le primarie esigenze sue e della sua famiglia.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 7 dicembre 2018 – 23 aprile 2019, n. 17386 Presidente Sarno - Relatore Socci Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Latina, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 7 giugno 2018 ha dichiarato che i 4/5 dell’importo complessivo degli emolumenti pensionistici che figurano sul conto corrente bancario ammontano ad Euro 2.455,92 e non ad Euro 32.934,00 come richiesto dal ricorrente C.R. . Il G.I.P. del Tribunale di Latina con provvedimento del 6 dicembre 2017 in parziale accoglimento dell’istanza di C. aveva disposto il dissequestro nei limiti dei 4/5 degli importi complessivi degli emolumenti di pensione che risultavano versati nel conto corrente oggetto di sequestro preventivo del 19 febbraio 2017 . Il saldo del conto corrente al momento del sequestro preventivo era di Euro 51.979,13. 2. C.R. ha proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. 2. 1. Violazione di legge D.P.R. n. 180 del 1950, art. 1 e 2, art. 321 c.p.p., D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 12 bis, e art. 322 ter c.p. . Il P.M. aveva rigettato l’istanza del ricorrente per la restituzione della somma in relazione all’ordinanza del giudice di restituzione dei 4/5 degli emolumenti derivanti da pensione versati sul conto corrente oggetto di sequestro preventivo. Il Tribunale ha rigettato il ricorso del ricorrente ritenendo corretto il calcolo del P.M. effettuato con la semplice detrazione dall’importo complessivo di Euro 51.979,13 della somma di Euro 38.131,68 pari al totale di accrediti diversi dalla pensione e dell’ulteriore importo di Euro 11.391,53 di un quinto di ciascun importo della pensione mensile versata. Il Tribunale ha pertanto errato nel ritenere tutte le uscite riferibili alla pensione e tutte le somme diverse accantonate. È un criterio arbitrario in quanto doveva eseguirsi un calcolo proporzionale per le due voci che comportava un risultato di e 30.478,08 in più da restituire in relazione ai 4/5 delle entrate da reddito da pensione. I bisogni primari del ricorrente sono stati soddisfatti dai prelievi sul conto corrente senza alcuna imputazione alle somme da pensione o ad accrediti di diversa natura. Inoltre il Tribunale illogicamente ha evidenziato la sequestrabilità degli emolumenti da pensione confluiti sul conto corrente in quanto risparmi, ma ciò è in palese contrasto con la precedente ordinanza anche se fosse errata che aveva disposto la restituzione delle somme sul conto corrente sequestrato dei 4/5 di natura pensionistica. La decurtazione della somma di Euro 38.131,68 per accrediti diversi ritenuti non spesi dal ricorrente non risulta corretta, ed è illogica. Anche la decurtazione della somma di Euro 11.391,53 quali emolumenti pensionistici già spesi non risulta logica invero ciò che risulta sequestrabile è il quinto di quanto esiste al momento de41 sequestro non di ciò che non è più esistente perché speso. L’unico criterio logico è quello di applicare il criterio proporzionale saldo da determinare con le stesse percentuali delle entrate, ovvero 79,20 % per pensione e 20,80 % per altro titolo . Ha chiesto pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato. Considerato in diritto 3. Il ricorso è fondato in quanto il calcolo non ha tenuto conto dei criteri normativi e inoltre della specifica disposizione dell’art. 545 c.p.c., come modificata dalla L. n. 132 del 2015, di conversione del D.L. n. 83 del 2015. La giurisprudenza sia civile e sia penale prima della riforma dell’art. 545 c.p.c., riteneva pignorabile o sequestrabile l’importo versato nel conto corrente del trattamento pensionistico o da retribuzione da lavoro dipendente vedi per il civile In tema di esecuzione forzata presso terzi, il trattamento pensionistico versato sul conto corrente e pignorato in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 83 del 2015 conv., con modif., in L. n. 132 del 2015 , di modifica dell’art. 545 c.p.c., è sottoposto all’ordinario regime dei beni fungibili secondo le regole del deposito irregolare, in virtù del quale le somme versate perdono la loro identità di crediti pensionistici e, pertanto, non sono sottoposte ai limiti di pignorabilità dipendenti dalle cause che diedero origine agli accrediti, con conseguente applicazione del principio generale di cui all’art. 2740 c.c. Sez. L -, Sentenza n. 26042 del 17/10/2018, Rv. 651193 - 01. Per il penale In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il divieto, stabilito dall’art. 545 c.p.c., di pignoramento delle somme percepite a titolo di credito retributivo o pensionistico in misura eccedente il quinto del loro importo non opera quando le somme siano già state corrisposte all’avente diritto e si trovino confuse con il suo patrimonio mobiliare nella fattispecie depositate su un conto corrente intestato alla convivente dell’imputato -. Sez. 2, n. 42553 del 22/06/2017 - dep. 18/09/2017, Giorgi, Rv. 27118301 . L’art. 545, c.p.c., espressamente disciplina ora la pignorabilità e di converso la sequestrabilità in sede penale per identità di ratio anche delle somme versate nel conto corrente provenienti da pensione o da reddito da lavoro dipendente stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute aq causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza somme che risultano pignorabili - e quindi sequestrabili - solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e comma 7, nonché dalle speciali disposizioni di legge . Il triplo dell’assegno sociale deve ritenersi una riserva per le vitali esigenze del soggetto e della sua famiglia, al pari dei 4/5 del trattamento stipendiale o di pensione. E così l’impignorabilità, in parte, dei versamenti effettuati dopo il pignoramento o in penale il sequestro . Nessuna analisi ha compiuto l’ordinanza impugnata su tale fondamentale principio giuridico desumibile comunque dall’art. 545 c.p.c., comma 8. Disposizione che deve trovare applicazione anche nelle ipotesi di sequestro preventivo in quanto la ratio è quella di consentire al lavoratore o al pensionato un minimo vitale per le sue primarie esigenze e per quelle della sua famiglia , come già evidenziato da questa Corte di Cassazione Il sequestro conservativo di somme di denaro relative a crediti retributivi può essere disposto in misura non superiore al quinto delle stesse, valendo in proposito i medesimi limiti posti dall’art. 545 c.p.c., all’esecuzione del pignoramento, limiti richiamati dall’art. 316 c.p.p., comma 1, Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio dell’ordinanza del tribunale del riesame, per difetto di motivazione sui motivi di ricorso concernenti i limiti di sequestrabilità Sez. 5, n. 31733 del 26/05/2015 - dep. 21/07/2015, Valeria, Rv. 26476801 vedi anche Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016 - dep. 16/09/2016, Culasso, Rv. 26759201 e Sez. 6, n. 16168 del 04/02/2011 - dep. 22/04/2011, P.C., De Biase e altro, Rv. 24932901 . 3. 1. Inoltre il Tribunale dovendo determinare solo ed esclusivamente l’importo dei 4/5 in relazione alla precedente ordinanza esecutiva, perché non impugnata - che ne aveva disposto la restituzione al ricorrente in maniera palesemente illogica ha determinato come imputabili al trattamento di pensione tutti i prelievi avvenuti dal conto corrente, senza indicare elementi concreti e diversi d concreti verificabili, ma solo congetturali. E, soprattutto, non individuando i momenti dei versamenti sul conto corrente, se antecedenti al sequestro o successivi, al fine della corretta applicazione dell’art. 545 c.p.c., comma 8, come sopra richiamato. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia che, ai fini della nuova valutazione, si conformerà al principio di diritto affermato. P.Q.M. Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Latina.