Compravendita di immobile pignorato... niente condanna senza inganno

Affinché si possa configurare la fattispecie di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice, non basta che gli atti dispositivi compiuti dall'accusato siano finalizzati a sottrarsi agli adempimenti indicati dal provvedimento, essendo anche necessario che tali condotte siano connaturate da artificio o inganno atto a tradire le legittime aspettative del creditore.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 16857/19, depositata il 17 aprile. Il caso. La Corte territoriale competente, confermando la statuizione del Giudice di prime cure, condannava due imputati per l'illecito di cui all'art. 388 c.p. mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice . Ai due condannati veniva rimproverato di aver fraudolentemente stipulato un contratto di compravendita tra loro, avente ad oggetto metà del valore dell'immobile già sottoposto a pignoramento. Il tutto veniva posto in essere al fine di sottrarsi all'adempimento degli obblighi, derivanti da sentenza, gravanti sull'imputato, nei confronti dell'ex coniuge. I condannati ricorrevano per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 388 c.p L'atto deve essere ingannevole e fraudolento. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Gli Ermellini hanno chiarito che affinché si possa configurare la fattispecie di cui all'art. 388 c.p. non basta che gli atti dispositivi compiuti dall'accusato siano finalizzati a sottrarsi agli adempimenti indicati dal provvedimento, essendo anche necessario che tali condotte siano connaturate da artificio o inganno atto a tradire le legittime aspettative del creditore. La norma, ha aggiunto il Collegio, richiede che l'atto sia simulato oppure fraudolento questo è ciò che distingue una condotta civilmente illecita da una condotta penalmente rilevante. I Giudici del Palazzaccio hanno osservato che deve ritenersi atto fraudolento ogni comportamento che, benché lecito, sia caratterizzato da una componente di artificio o inganno, finalizzata a dare una rappresentazione non corrispondente al vero o a sottrarre garanzie patrimoniali alla loro riscossione. Nel caso di specie, il Collegio ha evidenziato come non ci sia stata un'indagine sulla traslazione del bene o sulla trascrizione del contratto preliminare, ma soltanto la constatazione della posteriorità dell'atto al pignoramento. Per le ragioni sopra esposte, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 22 febbraio – 17 aprile 2019, n. 16857 Presidente Mogini – Relatore Vigna Ritenuto in fatto 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa il 3 ottobre 2016 dal Tribunale di Patti che condannava M.A. e M.R. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di cui all’art. 388 c.p Si contesta, in particolare che i predetti, per sottrarsi il M. all’adempimento degli obblighi derivanti dalla sentenza del Tribunale di Patti del luglio 2007 che imponeva all’imputato di corrispondere alla ex coniuge A.H.M. la somma di 1 milione di lire mensili, versati solo nei due mesi successivi e al successivo pignoramento immobiliare notificatogli il 18 settembre 2012, stipulavano fraudolentemente il 18 settembre 2013 un contratto di compravendita, il primo nella qualità di alienante la seconda in quella di acquirente, avente ad oggetto metà del valore del bene immobile già oggetto di precedente pignoramento, sottraendo così l’immobile agli effetti di quest’ultimo. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con un unico atto deducendo i seguenti motivi 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla tempestività della querela. La querela è stata depositata solamente in data 9 aprile 2014, ma la parte offesa era a conoscenza della trascrizione del contratto preliminare di compravendita del 25 ottobre 2012 registrato il 26/10/2012 , già in data 12 febbraio 2013, allorché depositava in cancelleria, ove era pendente la procedura esecutiva immobiliare, la relazione notarile sul ventennio dell’immobile. In essa l’incaricato attestava l’esistenza della trascrizione del 26 ottobre 2012 del preliminare di compravendita per scrittura privata. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all’art. 388 c.p Non è configurabile il reato in questione nel caso di vendita da parte del proprietario dell’immobile prima della trascrizione dell’atto di pignoramento. Il pignoramento è stato trascritto il 2 novembre 2012 e il contratto preliminare di compravendita è stato stipulato il 25 ottobre 2012 e trascritto il 26 ottobre 2012, prima della trascrizione del pignoramento mobiliare. La causa del trasferimento immobiliare è dovuto un pregresso debito maturato dal M. nei confronti della sorella per il quale, già in data 4 ottobre 2003, si era determinato ad effettuare un atto di concessione di ipoteca. Conseguentemente, se si assume che il contratto preliminare di compravendita è stato effettuato e trascritto prima dell’atto di pignoramento e che il contratto di cessione stato effettuato solo dopo la trascrizione del pignoramento, l’effetto prenotativo del preliminare di compravendita fa sì che gli effetti della trascrizione dell’atto definitivo, di cessione a titolo oneroso dell’8 settembre 2013, retroagiscano al momento della trascrizione del preliminare ossia al 26/10/2012. Conseguentemente, trattandosi di atto di disposizione di bene immobile compiuto dopo la notifica dell’atto di pignoramento ma prima della trascrizione di quest’ultimo, il delitto non è integrato. Al contrario, volendo considerare l’atto di cessione a titolo oneroso avvenuto con la trascrizione del contratto definitivo di vendita, ossia dopo la trascrizione del pignoramento, allora il delitto non potrà essere considerato realizzato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere annullata perché il fatto non sussiste per le ragioni che saranno di seguito indicate. 2. Occorre trattare il secondo motivo del ricorso che appare assorbente rispetto al primo. Mette conto evidenziare che, ai fini della configurabilità del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice di cui all’art. 388 c.p., comma 1, non è sufficiente che gli atti dispositivi compiuti dall’obbligato sui propri o altrui beni siano oggettivamente finalizzati a consentirgli di sottrarsi agli adempimenti indicati nel provvedimento, rendendo così inefficaci gli obblighi da esso derivanti, ma è necessario che tali atti abbiano natura simulata o fraudolenta, siano cioè connotati da una componente di artificio, inganno o menzogna concretamente idonea a vulnerare le legittime pretese del creditore. Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018 - Rv. 272171 in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto priva di offensività, perché non fraudolenta, la vendita di una parte di beni immobili effettuata, con atto pubblico regolarmente trascritto, dal debitore intimato successivamente alla notifica dell’atto di precetto . 2.1. Tanto premesso, va rammentato come la condotta sanzionata dall’art. 388 c.p., comma 1, sia quella di chi, per sottrarsi all’adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o di cui sia in corso l’accertamento compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti . Non è quindi sufficiente, stante la lettera della legge, per integrare il reato, che gli atti siano oggettivamente finalizzati a consentire al loro autore di sottrarsi agli adempimenti indicati, ma è necessario che gli stessi si connotino perché simulati o fraudolenti. Una lettura della norma che facesse coincidere, per quanto riguarda la natura fraudolenta l’unica rilevante nella specie giacché nessun addebito di simulazione è stato formulato in imputazione , tale requisito con la semplice idoneità dell’atto alla sottrazione all’adempimento di legge si profilerebbe in contrasto con il principio di legalità. È, pertanto, indispensabile che la condotta presenti un quid pluris rispetto alla idoneità a rendere inefficaci gli obblighi nascenti dal provvedimento giudiziario, tanto più in quanto solo così potrebbe giungersi, in un’ottica improntata al principio di offensività, a differenziare una condotta solo civilmente illecita e passibile, nel concorso degli ulteriori requisiti, di azione revocatoria da una condotta penalmente rilevante. Infatti, la dolosa preordinazione di un intento fraudolento è richiesta, nell’azione revocatoria, unicamente in relazione ad atto dispositivo compiuto prima del sorgere del debito e non anche in relazione ad atto compiuto dopo, per il quale è sufficiente la generica consapevolezza di nuocere alle ragioni del creditore Sez. 3 civ., n. 13446 del 29/05/2013, Omilipo contro Montecchi, Rv. 626613 . E non è inutile, a riprova della necessità di conferire, anche nella lettura dell’art. 388 c.p., autonomo risalto alla componente fraudolenta , ribadire che la tenuta , in particolare sotto il profilo del principio di offensività, di illeciti configurati in chiave di pericolo appare garantita dalla necessità che la condotta volta alla sottrazione del bene si caratterizzi per la natura simulata dell’alienazione del bene o per la natura fraudolenta degli atti compiuti sui propri o sugli altrui beni Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017 - dep. 16/03/2018 - Rv. 272171 . In altre parole, solo un atto di disposizione del patrimonio che si caratterizzi per tali modalità, strettamente tipizzate dalla norma, può essere idoneo a vulnerare le legittime aspettative dell’Erario posto che, diversamente, verrebbe sanzionata, in contrasto con il diritto di proprietà, costituzionalmente garantito, ogni possibile condotta di disponibilità dei beni, allo stesso diritto di proprietà strettamente connaturata Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016, Pass, non mass. sul punto, con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 . Si è aggiunto che la natura fraudolenta della alienazione non può coincidere con il fine di ridurre le garanzie del credito, diversamente essendovi una evidente commistione tra il piano oggettivo della condotta e quello soggettivo della volontà con conseguente spostamento del giudizio dal disvalore dell’evento offensività a quello della volontà mera disubbidienza Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798 sempre con riferimento al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11 . In conclusione, questa Corte ha osservato che deve essere considerato atto fraudolento ogni comportamento che, formalmente lecito analogamente, del resto, alla vendita di un bene , sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996 , ovvero che è tale ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione ovvero qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, Di Tullio, Rv. 268798 . 2.2. Così richiamati i criteri interpretativi della norma quanto alla condotta sanzionata, va osservato che la sentenza impugnata, senza confrontarsi con il dato della effettiva traslazione dei beni non essendo stata contestata alcuna simulazione e della regolare trascrizione del contratto preliminare prima della trascrizione del pignoramento e del contratto definitivo con atto pubblico, appare essersi limitata, sul punto, a richiamare, da un lato, il dato temporale della posteriorità di entrambi gli atti rispetto alla notifica dell’atto di pignoramento, in tal modo sembrando così avere valorizzato un elemento di prossimità cronologica, e dall’altro a ritenere irrilevante la circostanza che la causa del trasferimento immobiliare era dovuta ad un pregresso debito maturato da M.A. nei confronti della sorella, per il quale, già in data 4/12/2003, il M. si era determinato ad effettuare un atto di concessione di ipoteca volontaria mai oggetto di contestazione e precedente alla sentenza di separazione. In definitiva, la sentenza impugnata non risulta essersi attenuta ai criteri esegetici sopra puntualizzati, fornendo una motivazione apparente della natura fraudolenta degli atti. Sicché, attesa la mancanza dei requisiti in presenza dei quali gli atti possono essere definiti penalmente illeciti a fronte della sola consentita lettura della norma nei termini di cui sopra, e atteso che nessun altro elemento o circostanza meritevole di ulteriori approfondimenti istruttori o valutativi emerge dalle sentenze di merito, deve disporsi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto , a norma dell’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l , nel testo modificato dalla L. 23 marzo 2017, n. 103, immediatamente applicabile in virtù del principio tempus regit actum, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.