Richiesta di ammissione al gratuito patrocinio: la decisione tardiva comporta una mera irregolarità

L’inosservanza del termine per provvedere sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non essendo sanzionabile in termini generali, si risolve in una mera irregolarità, salvo che l’omissione o il ritardo comportino un’effettiva lesione al diritto di difesa dell’imputato.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16562/19 depositata il 16 aprile. Il caso. Rigettata l’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione da parte della Corte d’Appello, il difensore ricorre per cassazione lamentando il fatto che a causa della tardiva decisione sull’istanza di gratuito patrocinio, egli si era trovato nell’impossibilità di procedere all’impugnazione del provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa. Mera irregolarità. Con riferimento alla questione relativa al mancato rispetto del termine di dieci giorni per provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la Cassazione afferma che ai sensi dell’art. 96 d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.l. n. 92/2008, tale ritardo non è più sanzionabile. Infatti, prosegue la Corte, l’inosservanza del termine per provvedere sulla richiesta di ammissione, non essendo sanzionata in termini generali, si risolve in un mera irregolarità, salvo che l’omissione o il ritardo comportino un’effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice . Nella fattispecie, la nomina del difensore di fiducia successivamente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, non rendendo necessaria una nuova notifica al difensore, ha fatto emergere chiaramente che la tardiva decisione dell’istanza non ha in alcun modo leso il diritto di difesa dell’imputato. Per tali motivi, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 marzo – 16 aprile 2019, n. 16562 Presidente Tardio – Relatore Rocchi Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta del difensore di C.G. di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino del 13/6/2016, irrevocabile il 4/7/2016. Secondo l’istante, l’appello era stato presentato tardivamente in conseguenza della tardiva ammissione dell’imputato al gratuito patrocinio la relativa istanza era stata presentata il 31/3/2016, mentre il provvedimento ammissivo era stato adottato solo il 4/10/2016 e notificato il 20/10/2016. In conseguenza di ciò, non era stato notificato nessun avviso al difensore per l’udienza del 13/6/2016, nella quale l’imputato era stato assistito da un difensore d’ufficio. La Corte territoriale rilevava che, a fronte della intervenuta nomina del difensore di fiducia in data 7/3/2016, in data successiva alla emissione del decreto di citazione a giudizio, nessuna notifica era dovuta allo stesso per l’udienza indicata nel decreto. D’altro canto, la regolarità della notifica del decreto al difensore d’ufficio era stata accertata dal giudice che aveva nominato un difensore prontamente reperibile ex art. 97 c.p.p., comma 4. 2. Ricorre per cassazione il difensore di C.G. , deducendo violazione dell’art. 175 c.p.p Poiché la decisione sull’istanza di gratuito patrocinio era intervenuta tardivamente, il difensore di fiducia si era trovato nell’impossibilità di procedere all’impugnazione del provvedimento, con conseguente lesione del diritto di difesa. Al difensore non era stato notificato il decreto di citazione a giudizio, nè il decreto di ammissione al gratuito patrocinio. La mancata conoscenza dell’esito del giudizio di primo grado da parte di C. e del suo difensore di fiducia era stato determinato da caso fortuito o forza maggiore in effetti, essendo mancata la comunicazione formale della concessione del beneficio, la nomina fiduciaria non era pienamente operativa. La mancata immediata decisione sull’istanza determinava la nullità degli atti, ai sensi dell’art. 179 c.p.p., comma 2, compiuti successivamente alla scadenza del termine per provvedere. 3. Il Procuratore generale, Dott. Roberto Aniello, nella requisitoria scritta, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1. Il ricorrente richiama la norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96 che, dopo le modifiche apportate dal D.L. n. n. 92 del 2008, non sanziona più il mancato rispetto del termine di dieci giorni per provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato con la nullità degli atti successivi alla scadenza del termine. A seguito di tale riforma, questa Corte ha ripetutamente affermato che l’inosservanza del termine per provvedere sull’istanza di ammissione non è sanzionata in termini generali, ma si risolve in una mera irregolarità, salvo che tale omissione o ritardo comporti una effettiva lesione al diritto di difesa da cui derivi una nullità riconducibile alle ipotesi espressamente previste dal codice da ultimo, Sez. 2, n. 18462 del 08/03/2017 - dep. 12/04/2017, Lakhlifi, Rv. 269746 . 2. Nel caso in esame, dalla stessa esposizione del ricorrente emerge chiaramente che la tardiva decisione dell’istanza non aveva in alcun modo leso il diritto di difesa dell’imputato da una parte, la nomina del difensore di fiducia successivamente alla notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio forniva certezza della conoscenza da parte del legale della data dell’udienza dibattimentale, cosicché non era necessaria una nuova notifica al difensore cfr. Sez. 4, n. 14700 del 10/01/2013 - dep. 28/03/2013, Sigrisi, Rv. 254747 Sez. 1, n. 49620 del 27/11/2009 - dep. 28/12/2009, Izzo, Rv. 245639 Sez. 2, n. 16942 del 29/03/2001 - dep. 26/04/2001, PM in proc. Peepertual A, Rv. 218881 dall’altra, la mancata partecipazione all’udienza da parte del nuovo difensore di fiducia risultò frutto di una scelta del legale. La mancata conoscenza dell’esito del processo, poi, derivò dalla mancata consultazione degli atti in Cancelleria in data successiva all’udienza. 3. In effetti, in un passaggio del ricorso, si prospetta indirettamente che la mancata notifica del decreto di ammissione dell’imputato al patrocinio a spese dello Stato determina la non piena operatività della nomina fiduciaria . Al contrario, l’esito del procedimento incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide affatto sulla validità ed efficacia della nomina di un difensore di fiducia la nomina, ai sensi dell’art. 96 c.p.p., comma 2, è efficace dal momento della dichiarazione resa all’autorità procedente o dalla sua consegna da parte del difensore o dall’invio della raccomandata che la contiene e l’efficacia non è subordinata all’accoglimento dell’istanza di ammissione. I rapporti tra i due procedimenti - principale ed incidentale - si limitano alla efficacia e validità della nomina del difensore di fiducia, effettuata nell’ambito della procedura incidentale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento principale, se ad esso espressamente si riferisce Sez. 6, n. 9879 del 16/02/2016 - dep. 09/03/2016, Rexhepi, Rv. 266733 , nonché all’onere, per chi è stato ammesso al patrocinio, di nominare un difensore iscritto nell’apposito albo D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80 , ma questo non comporta alcuna interdipendenza tra l’esito delle due procedure il difensore di fiducia è tale fin dal momento della nomina e resta tale anche se l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha esito negativo. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 3.000 tremila in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.