Esclusa la responsabilità oggettiva del dirigente comunale per l’omessa denuncia di abusi edilizi

In tema di omessa denuncia da parte del capo ufficio tecnico comunale degli abusi edilizi di cui sia venuto a conoscenza nella propria attività, è necessario il previo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo sull’esistenza della notitia criminis, non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica comunale .

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16577/19, depositata il 16 aprile. La vicenda. La Corte d’Appello di Catania rideterminava la pena della multa comminata al capo di un ufficio tecnico comunale imputato per il reato di cui all’art. 361 c.p. in quanto, essendo venuto a conoscenza della commissione di alcuni abusi edilizi da parte di soggetti che avevano presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un immobile, ometteva di darne comunicazione all’autorità giudiziaria. Avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione la difesa. Elemento soggettivo del reato. Il Collegio ricorda che l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia deve essere ricondotto alla consapevolezza e volontarietà dell’omissione allorché risulti sussistente il presupposto da cui deriva il dovere di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni . Resta invece estraneo dalla nozione del dolo di omissione il motivo per cui il soggetto, su cui gravava l’obbligo di informazione, si sia astenuto dal trasmettere la notizia di reato, come ad esempio la convinzione che l’informativa circa la notitia criminis competa ad altro pubblico ufficiale ovvero che sia stata da esso già comunicata. Tale errore non esclude infatti la volontarietà dell’omissione ed è dunque penalmente inescusabile. Sulla base di tale premessa, la Corte rileva che nessuna prova consente di dedurre che il ricorrente fosse consapevole dell’esistenza di una notitia criminis in considerazione delle innumerevoli istanze di sanatoria pervenute al suo ufficio. In conclusione, la Corte ricorda che non integra il reato di cui all’art. 361 c.p. la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una notitia criminis , e non di elementi di mero sospetto . Sarà dunque necessario il previo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo sull’esistenza della notitia criminis , non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica comunale . Per questi motivi, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 gennaio – 16 aprile 2019, n. 16577 Presidente Petruzzellis – Relatore Costantini Ritenuto in fatto 1. C.S. , per mezzo del difensore, propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catania, per quel che in questa sede rileva, ha rideterminato la pena in Euro 340 di multa in ordine al reato di cui all’art. 361 c.p., capo G , in quanto, quale Capo dell’Ufficio Tecnico del Comune di , essendo venuto a conoscenza della commissione di abusi edilizi da parte di Co.Th. , S.V. e G.D. stesse persone con cui era stato chiamato, a titolo di omissione ex art. 40 c.p., comma 2, a rispondere del concorso nella realizzazione dei reati di cui ai capi da A a F relativi a contravvenzioni in materia edilizia, urbanistica, sismica ed ambientale , i quali avevano presentato una istanza di permesso di costruire in sanatoria per poter realizzare un immobile, ometteva di darne comunicazione all’autorità giudiziaria, fatto commesso in in data antecedente al 8 giugno 2011. 2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione, travisamento della prova e violazione degli artt. 36, 42, 43 e 361 c.p La Corte territoriale non avrebbe adeguatamente apprezzato il dato normativo, le risultanze processuali, per come ricostruite dall’esame dei testi e dell’imputato, oltre che la documentazione acquisita e fornita dalla difesa. C.S. - si osserva - era coordinatore di ben otto servizi, tra i quali quello di Urbanistica e Repressione Abusivismo Edilizio, settori a loro volta retti da altri S. e Gr. cui competeva l’istruttoria delle pratiche assegnate. La prassi prevedeva che tutte le pratiche di richiesta di sanatoria L. n. 47 del 1985, ex artt. 12 e 13, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 36 non fossero inoltrate all’Autorità Giudiziaria, obbligo di comunicazione che incombeva sul solo personale di Polizia Giudiziaria. Il ricorrente evidenzia l’assoluta buona fede del C. che, quale capo dell’Ufficio Tecnico, si era limitato a coordinare i vari servizi demandando ai singoli responsabili le relative decisioni, circostanza che impone di ritenere insussistente l’elemento soggettivo quantomeno ex art. 533 c.p.p Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, così imponendosi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. L’accusa mossa a C.S. , quale dirigente dell’Ufficio tecnico comunale originariamente in concorso con il responsabile del servizio di polizia giudiziaria ed amministrativa, tenente S.G. , è quella di aver omesso di trasmettere all’autorità giudiziaria la denuncia in ordine alla commissione di reati edilizi ed ambientali da parte di Co.Th. , S.V. e G.D. , a cagione della presentazione, da parte di costoro, dell’istanza di permesso di costruire in sanatoria per la realizzazione di un immobile. In particolare, è stato ritenuto che la pratica relativa all’immobile in questione, affidata al geometra S.A. , era stata istruita dall’ufficio tecnico di cui il ricorrente era responsabile ed inserita esclusivamente nella comunicazione quindicinale inviata all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione. Da tanto è stato desunta la sussistenza del dolo generico in capo al ricorrente che aveva giustificato la condotta dell’Ufficio, di cui evidenziava la articolata consistenza, sulla base della prassi all’epoca vigente a mente della quale la comunicazione in ordine a tutte le istanze in sanatoria non venivano inviate immediatamente all’autorità giudiziaria, ma ciò avveniva solo al momento della richiesta di agibilità o abitabilità degli immobili ovvero all’esito della conclusa istruttoria. 3. Deve premettersi che l’elemento soggettivo del reato di omissione di denuncia consiste nella consapevolezza e volontarietà dell’omissione allorché risulti sussistente il presupposto da cui deriva il dovere di trasmettere la notizia di reato all’autorità giudiziaria, ovvero la conoscenza, da parte del pubblico ufficiale, del fatto costituente reato a causa e nell’esercizio delle sue funzioni. È, invece, estraneo alla nozione del dolo di omissione il motivo che porta il soggetto, su cui grava l’obbligo di informazione, ad astenersi dal trasmettere la notizia di reato sicché è irrilevante che il pubblico ufficiale ritenga che l’informativa della notitia criminis di cui sia venuto a conoscenza, competa ad altro pubblico ufficiale ovvero supponga che l’informativa medesima sia stata da questi già fornita. Infatti, l’errore in cui l’obbligato può incorrere, al riguardo, non esclude la volontarietà dell’omissione, ma concerne semmai la sua legittimità ed è, pertanto, penalmente inscusabile Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari, Rv. 212551 sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi, Rv. 206014 . Risulta, inoltre, pacifico il principio a mente del quale si realizza l’omessa denuncia penalmente rilevante ex art. 361 c.p., quando il pubblico ufficiale è in grado di individuare gli elementi ed acquisire ogni altro dato utile per la formazione della denuncia stessa Sez. 6, n. 49833 del 03/07/2018, Pesci, Rv. 274310 . 4. Tanto premesso deve rilevarsi che, nonostante specifica censura anche proposta in sede di gravame, nessuna emergenza consente di ritenere che, a prescindere dalla certamente irrilevante invocata prassi da parte del ricorrente, lo stesso fosse consapevole dell’esistenza di una notitia criminis . tenuto conto delle innumerevoli istanze di sanatoria pervenute presso l’ufficio dal medesimo diretto e trasmesse per l’istruttoria al funzionario responsabile di altro settore. Il ricorrente, infatti, aveva fatto presente la complessa articolazione degli uffici che gli erano stati affidati, con particolare riferimento alle tre posizioni organizzative di cui era responsabile, rimarcando come il servizio urbanistico, interno all’area tecnica, era da C. coordinato, così da limitarsi a sottoscrivere i provvedimenti finali all’esito dell’esame della pratica svolta dal pubblico ufficiale incaricato penultima pagina sentenza del Tribunale . Circostanza anche ribadita nei motivi di appello, ove, oltre ad ipotizzare in capo ad altri soggetti l’obbligo di denuncia, emergenza non pertinente in quanto non idonea a far venir meno la responsabilità in capo al pubblico funzionario in tal senso v. Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, dep. 1999, Pirari F, Rv. 212551 , si era rappresentato che il fascicolo in questione era stato assegnato agli uffici competenti per la relativa istruttoria. Nonostante, quindi, plurimi siano stati i rilievi tesi ad evidenziare una assenza di conoscenza della pratica relativa all’immobile oggetto di sanatoria ed in ordine al quale il ricorrente aveva fornito risposte esclusivamente circa i compiti assegnati al proprio ufficio, i Giudici di merito hanno ritenuto C.S. responsabile sulla base della sola posizione apicale ricoperta all’interno della struttura burocratica comunale e senza individuare alcun effettivo elemento idoneo a far ritenere che fosse consapevole della consistenza, anche solo generica, della specifica istanza. Questa Corte ha da tempo avuto modo di evidenziare che non risponde di omessa denuncia di reato, ai sensi dell’art. 361 c.p., comma 1, il sindaco che ometta di portare a conoscenza dell’autorità giudiziaria il contenuto delle domande di sanatoria per abusi edilizi pervenute all’amministrazione comunale, o ne ritardi la trasmissione informale, richiesta dall’A.G., prescindendo dal loro vaglio, anche ai fini specifici dell’accertamento di fatti costituenti reato Sez. 6, n. 5499 del 09/05/1985, Di Giovanna, Rv. 169537 , principio tranquillamente esportabile in capo al Dirigente dell’Ufficio tecnico cui oggi compete l’accertamento di conformità D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ex art. 36. Tanto non implica che il dirigente di tale servizio non possa rendersi astrattamente responsabile del delitto di omessa denuncia di un fatto di reato di cui sia venuto a conoscenza in ragione dell’espletamento della funzione, e ciò a maggior ragione quando vengono coinvolti interessi connessi alla salvaguardia del territorio alla cui tutela il pubblico ufficiale è preposto. Ma non è possibile che tale obbligo/dovere di denuncia si estenda sino a ricomprendere le molteplici evenienze che involgono il campo d’azione dell’esercizio della funzione amministrativa e senza in concreto accertare se la notizia di reato sia stata realmente apprezzata dal soggetto agente al fine di valutarne il necessario elemento soggettivo del dolo omissivo richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 361 c.p Né può ritenersi che nel caso sottoposto a scrutinio si tratti di valutare la sussistenza di un eventuale errore in ordine alla sola consistenza della notizia di reato di cui l’agente sia venuto a conoscenza, errore chiaramente inescusabile in quanto non idoneo ad escludere la volontarietà dell’omissione v. Sez. 6, n. 1407 del 05/11/1998, Pirari, Rv. 212551 sez. 6, n. 9701 del 23/09/96, Gobbi, Rv. 206014, cui sopra è cenno , quanto, piuttosto, la mancata conoscenza della concreta notizia di reato e, conseguentemente, l’ambito su cui va a ricadere l’elemento soggettivo dell’agente che necessita di specifico accertamento, nel concreto omesso. Questa Corte, seppure con rifermento all’esame del solo elemento oggettivo, ha avuto modo di precisare che non integra il reato di cui all’art. 361 c.p., la condotta del pubblico ufficiale che, dinanzi alla segnalazione di un fatto avente connotazioni di possibile rilievo penale, disponga i necessari approfondimenti all’interno del proprio ufficio, al fine di verificare l’effettiva sussistenza di una notitia criminis , e non di elementi di mero sospetto Sez. 6, n. 12021 del 06/02/2014, Kutufà, Rv. 258339 . Principio di diritto che impone, a maggior ragione, di ritenere logicamente necessario il previo accertamento della sussistenza dell’elemento soggettivo sull’esistenza della notitia criminis, non potendosi ipotizzare una responsabilità in capo al pubblico ufficiale responsabile in base alla sola funzione amministrativa esercitata all’interno della struttura burocratica comunale. 5. Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.