Truffa online: imputazione coatta per l’indagata che incassava il prezzo senza consegnare il bene

Una donna veniva sottoposta ad indagini preliminari per aver posto in vendita, tramite falso nome, sul noto sito di commercio elettronico subito.it, un drone al prezzo di oltre 300 euro. La cifra era stata versata da un ignaro acquirente sulla Postepay indicata dalla donna che era però sparita” senza inviare il bene, sottraendosi a qualunque tentativo di contatto della controparte.

Con ordinanza del 14 febbraio scorso, il GIP di Brindisi rigetta la richiesta di archiviazione depositata dal PM in relazione al procedimento penale aperto nei confronti di un’indagata per il reato di cui all’art. 640 c.p Truffa online. In particolare, la condotta su cui erano state disposte le indagini consisteva nella messa in vendita, tramite falso nome, di un bene tramite un sito di commercio elettronico molto noto ed affidabile, circostanza che viene valutata dal Giudice come idonea ad indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni della venditrice che non intendeva in alcun modo consegnare la merce risultando così configurato non un semplice inadempimento civile, ma il reato di cui all’art. 640 c.p. . Ed infatti gli artifici e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto delle particolari modalità di compravendita di tali beni che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato, e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire . È dunque evidente secondo il GIP la debolezza della posizione dell’acquirente in tale meccanismo di vendita a fronte dell’approfittamento da parte di truffatori che realizzano così cospicui guadagni. Viene inoltre richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 17937/17 che h confermato la particolare insidiosità delle truffe online ritenendo configurabile l’aggravante di cui all’art. 61, n. 5, c.p. avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa . Imputazione coatta. Nel caso di specie, le indagini della Polizia Postale aveva permesso di appurare che sulla carta prepagata indicata dal falso venditore”, ovvero dall’indagata, per il pagamento risultavano altri accrediti di somme analoghe, ciò a dimostrazione ulteriore della serialità o comunque sistematicità dell’attività. Escluso dunque il dubbio sul dolo del delitto di truffa, la GIP ha rigettato la richiesta di archiviazione ordinando la restituzione degli atti al PM disponendo che entro 10 giorni sia formalizzata l’imputazione dell’indagata per il delitto di cui all’art. 640 c.p

Tribunale di Brindisi, sez. Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 14 febbraio 2019 Giudice Testi Osserva La richiesta di archiviazione non è meritevole di accoglimento. Occorre, innanzitutto, rilevare che la messa in vendita di un bene tramite un sito di commercio elettronico noto e serio costituisce sicuramente un mezzo per indurre in errore i potenziali acquirenti sulle effettive intenzioni truffaldine di chi offre in vendita beni senza alcuna intenzione di consegnarli, risultando così configurato non un semplice inadempimento civile, ma il reato di cui all'art. 640 c.p. Gli artifizi e raggiri vanno ricavati dalla complessiva condotta del venditore, tenuto conto delle particolari modalità di compravendita di tali beni che avvengono tramite internet, senza che le parti possano avere contatti diretti e senza che alle stesse siano conoscibili le esatte generalità e che sono caratterizzate dal fatto che il compratore deve pagare anticipatamente il bene che si è aggiudicato, e sperare poi che il venditore glielo faccia pervenire. Tale meccanismo di vendita pone l'acquirente in una particolare situazione di debolezza e di rischio e di questo approfittano truffatori, seriali o meno, che realizzano cospicui guadagni vendendo beni che in realtà non hanno alcuna intenzione di alienare e dei quali non hanno il più delle volte neppure l'effettiva disponibilità. La particolare insidiosità della condotta è del resto confermata dall'astratta configurabilità nel caso dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p., come recentemente statuito dalla Corte di Cassazione sez. VI, nella sentenza n. 17937/17. Nel caso di specie un uomo presentatosi come Gi. ha pubblicato sul sito www.subito.it un annuncio di vendita di un drone modello Phanton 2 vision plus al prezzo di Euro 380,00 inferiore al valore di mercato , ha intrattenuto con la persona offesa una trattativa anche al fine di spiegare le specifiche tecniche dell'oggetto offerto in vendita, ha concordato il prezzo di Euro 320,00 utilizzando l'utenza telefonica n. omissis , ha inviato alla medesima persona offesa le coordinate della carta Postepay ove avrebbe dovuto versare il corrispettivo carta n. omissis , ha chiesto i dati anagrafici della persona offesa e copia della ricevuta di versamento, inducendo così in errore Ni. Co. circa la serietà dell'offerta di vendita e dell'intera vicenda negoziale. Dopo aver inviato la copia della ricevuta di versamento il Ni. tentava di interloquire con la persona con cui aveva trattato, non ricevendo notizie in merito alla spedizione, ma il numero di telefono precedentemente utilizzato dopo alcuni tentativi di chiamata risultava spento. Le indagini espletate dalla Polizia Postale di Brindisi hanno permesso di appurare che la carta Poste Pay utilizzata per incamerare l'ingiusto profitto del reato di truffa è intestato a Lo. As., nata a omissis , titolare dell'utenza telefonica n omissis utenza indicata al funzionario dell'ufficio postale al momento dell'attivazione della carta e identificata tramite la carta di identità n. omissis . Dall'esame dell'estratto conto della citata carta è emerso inoltre che lo stesso giorno dell'accredito della somma versata dalla persona offesa il profitto del reato di truffa , risultano accreditate somme analoghe, a conferma ulteriore della serialità o comunque, sistematicità dell'attività truffaldina posta in essere dalla titolare. Emerge, dunque, anche il dolo del delitto di truffa e, in ogni caso, la iniziale volontà di non adempiere da parte della persona che ha offerto in vendita il drone, e il contributo causale offerto dal titolare del conto corrente utilizzato per incamerare il profitto ingiusto. P.Q.M. Visto l'art. 409 c.p.p. rigetta la richiesta di archiviazione ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero disponendo che, entro 10 giorni, formuli nei confronti di Lo. As. l'imputazione per il delitto di cui all'art. 640 c.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.