La rimessione del processo quando sussiste una grave situazione locale

In tema di rimessione del processo, si intende per grave situazione locale un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge, così da essere connotato come un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo stesso.

Così la Corte di Cassazione con sentenza n. 14707/19, depositata il 3 aprile. Il caso. Il Tribunale trasmetteva la richiesta dell’imputata con cui ha chiesto la rimessione del processo penale instaurato nei suoi confronti per il delitto di diffamazione aggravata perché in quel Tribunale si era costruita, a suo danno, una richiesta di risarcimento derivante da una presunta infiltrazione d’acqua proveniente da un suo appartamento in un immobile di proprietà di due impiegati dello stesso Tribunale. Si era dunque determinata la grava situazione locale, esterna al processo ma idonea a turbarne lo svolgimento che imponeva l’applicazione della disposizione di cui all’art. 45 del codice di rito. La grave situazione locale. Per la Suprema Corte la richiesta di rimessione del processo è inammissibile per due ragioni. Innanzitutto non risulta che la richiedente abbia effettuato la notifica alle altre parti della richiesta stesse. Già per tale motivo l’istanza deve dichiararsi inammissibile. Inoltre, la S. C. ha precisato che, in tema di rimessione del processo, si intende per grave situazione locale un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale in cui il processo si svolge, così da essere connotato come un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo stesso. Ebbene, nel caso in esame, non può considerarsi avvenuto nulla di abnorme e il pregiudizio per la serenità della decisione non può derivare dal fatto che le persone offese prestino la propria attività lavorativa, come addetti della cancelleria, nel Tribunale dove si celebra il processo. Da ciò deriva l’inammissibilità del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 6 marzo – 3 aprile 2019, n. 14707 Presidente Zaza – Relatore Stanislao Ritenuto in fatto 1 - Con provvedimento del 18 gennaio 2019, il Tribunale di Paola ha trasmesso l’istanza del 16 gennaio 2019, con la quale l’imputata D.L.G. ha chiesto la rimessione del processo penale instaurato nei suoi confronti davanti al medesimo Tribunale per il delitto di diffamazione aggravata contestatole per avere postato, il omissis , un intervento sul blog di G.B. nel quale aveva affermato che sarebbe stato necessario promuovere una commissione di inchiesta sul Tribunale di Paola roccaforte di intere dinastie di ‘ndrangheta - perché in quel Tribunale si era costruita, a suo danno e a tavolino , una richiesta di risarcimento derivante da una presunta infiltrazione d’acqua proveniente da un suo appartamento nei locali di un immobile di proprietà di due impiegati dello stesso Tribunale, C.S. ed il marito S.B. , e che a tale procedimento civile erano interessati, a vario titolo, altri parenti delle sue controparti, il difensore, Avv. Ch.Sa. , fratello di S. , il consulente di parte geom. C.E. , zio di S. , l’ufficiale giudiziario notificatore, C.F. , padre di S. . Il processo penale, con decreto di citazione del 7 luglio 2015, era stato chiamato all’udienza davanti al Tribunale di Paola l’8 luglio 2016. 2 - La ricorrente lamenta che dalla ricordata azione civile di risarcimento dei danni le erano derivati una serie di comportamenti vessatori che, nonostante, fossero stati oggetto di plurime denunce all’autorità giudiziaria, non avevano sortito alcun procedimento penale contro i responsabili. Anche la sua denuncia del 2014 alla Procura nazionale antimafia non aveva avuto seguito. Il legittimo sospetto che doveva condurre allo spostamento del processo penale derivava dall’interessamento a quella azione civile, promossa ai sensi dell’art. 700 c.p.c., dei parenti della sua controparte tenendo anche conto che C.S. era impiegata proprio presso la cancelleria civile del Tribunale di Paola ed il marito presso la cancelleria dell’ufficio Gip del medesimo Ufficio. A riprova del pregiudizio ambientale vi era il fatto che il difensore di fiducia della richiedente aveva inopinatamente rinunciato al mandato ed altrettanto avevano fatto i successivi difensori di ufficio. Vi era anche stata l’astensione del Gip, D.R.C. , proprio a motivo della frequentazione con le persone offese. Si era pertanto determinata quella grave situazione locale, esterna al processo ma idonea a turbarne lo svolgimento che imponeva l’applicazione del disposto dell’art. 45 del codice di rito. 3 - All’udienza di discussione davanti a questa Corte veniva depositata memoria difensiva in cui si ribadivano i motivi della richiesta. Considerato in diritto La richiesta di rimessione del processo alla cui discussione davanti a questa Corte non è ammesso l’interessato, con disposizione che non viola i precetti costituzionali Sez. 6, n. 22113 del 06/05/2013, Berlusconi, Rv. 255374 è inammissibile per una duplice ragione. 1 - Non risulta innanzitutto che la richiedente abbia provveduto alla notifica alle altre parti della richiesta stessa, adempimento che costituisce una condizione indefettibile di ammissibilità della medesima, che non consente equipollenti, sicché, in mancanza di essa, l’istanza deve dichiararsi inammissibile, ancorché depositata in udienza Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, Di Napoli, Rv. 264960 . Così che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile già per tale assorbente ragione. 2 - Alla luce dei denunciati presupposti in fatto, la richiesta è anche manifestamente infondata. Questa Corte ha, infatti, precisato che, in tema di remissione del processo, per grave situazione locale deve intendersi un fenomeno esterno alla dialettica processuale, riguardante l’ambiente territoriale nel quale il processo si svolge e connotato da tale abnormità e consistenza da non poter essere interpretato se non nel senso di un pericolo concreto per la non imparzialità del giudice inteso come l’ufficio giudiziario della sede in cui si svolge il processo di merito o di un pregiudizio alla libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo medesimo, tale che i motivi di legittimo sospetto possono configurarsi solo in presenza di questa grave situazione locale e come conseguenza di essa da ultimo Sez. 3, n. 24050 del 18/12/2017, dep. 29/05/2018, Ierbulla, Rv. 273116 . Nel caso di specie nulla di abnorme era stato rilevato ed il pregiudizio per la serenità della decisione non può derivare dalla mera constatazione che le persone offese prestino la propria attività lavorativa, come addetti alla cancelleria, nel Tribunale ove si celebra il processo. Il codice di rito, all’art. 11, prevede, infatti, uno spostamento di competenza solo quando i soggetti interessati al processo siano dei magistrati del distretto. Ed invece la richiedente sollecita, in buona sostanza, un ampiamento di tale regola, anche ai dipendenti del Ministero della Giustizia, ma ciò non è consentito all’interprete, dovendo attenersi alle norme che individuano il giudice precostituito per legge. La stessa richiedente, poi, ha riferito come uno dei giudici che era stato chiamato a decidere la causa si sia astenuto, per la frequentazione con le sue controparti, così che risulta evidente come i giudici del Tribunale di Paola abbiano, nell’unico caso concreto evidenziato, applicato le regole di procedura destinate a salvaguardare la serenità del giudizio instaurato nei suoi confronti, e non sussista pertanto quella grave situazione locale, esterna alla dialettica processuale, che la richiesta denuncia. 3 - All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna la richiedente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.