Scontro mortale auto-moto: il mancato utilizzo del casco non esclude la condanna dell’automobilista

Azzardata la svolta a sinistra compiuta da una donna al volante della propria vettura. Drammatiche le conseguenze il veicolo viene centrato da un motociclo che poi finisce contro un muretto. L’uomo alla guida della due ruote riporta lesioni mortali. Inevitabile però la condanna per l’automobilista. Irrilevante il fatto che il motociclista non indossasse il casco.

Manovra azzardata, quella compiuta da una automobilista, che svolta a sinistra, non accorgendosi dell’arrivo, da dietro, di un motociclo che è posizionato sulla sinistra ed è in fase di sorpasso. Inevitabile l’impatto. Drammatiche le conseguenze l’uomo alla guida della due ruote sbatte prima contro il veicolo della donna e poi contro un muretto, riportando lesioni mortali. E così la automobilista si ritrova sotto processo e condannata per omicidio colposo. Evidenti le colpe della donna al volante della vettura. Irrilevante il fatto che il motociclista non indossasse il casco Cassazione, sentenza n. 14277/19, sez. IV Penale, depositata oggi . Svolta. Scenario del terribile incidente una strada in Campania. Lì si verifica il fatale impatto tra una vettura – una Fiat Uno, guidata da una donna – un motociclo, condotto da un uomo. Ricostruito nei dettagli l’episodio la automobilista è arrivata all’altezza di un incrocio e ha iniziato una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una traversa privata , ma da dietro è arrivato, non visto dalla donna, un motociclo che, in fase di sorpasso a sinistra, è andato ad urtare violentemente contro la vettura e poi contro un muretto . Mortali le lesioni riportate dall’uomo. E così la donna si è ritrovata sotto processo e condanna, sia in Tribunale che in Appello, per omicidio colposo . Decisivo, secondo i Giudici, il fatto che ella non abbia visionato entrambi gli specchietti retrovisori . Specchietti. Il difensore della donna prova a contestare la pronuncia di condanna, puntando soprattutto sul fatto che il motociclista non indossasse il casco in occasione dell’impatto contro la vettura. Ma ogni obiezione si rivela inutile, perché i Giudici della Cassazione ritengono non discutibile la colpevolezza dell’automobilista. Innanzitutto, i Magistrati ritengono evidente, come già in secondo grado, che se la donna avesse utilizzato gli specchietti retrovisori, avrebbe potuto avvedersi della presenza del motociclo , così da poter rinunciare alla manovra di svolta o, quantomeno, ritardarla . E a sostegno di questa visione vengono richiamati due elementi primo, il fatto che l’incidente si sia verificato in un tratto di strada rettilineo secondo, le perfette condizioni del tempo negli attimi dell’incidente. In sostanza, la donna avrebbe potuto tranquillamente rendersi conto dell’arrivo della due ruote. Peraltro, i Giudici ritengono necessario anche sottolineare che, in tema di circolazione stradale , il conducente del veicolo che esegue una svolta a sinistra ha l’obbligo di assicurarsi di potere effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e ciò non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione . Per chiudere il cerchio, infine, i Magistrati spiegano che la circostanza che il motociclista non avesse indossato il casco non assume particolare rilevanza, proprio alla luce del comportamento antidoveroso tenuto dall’automobilista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 gennaio - 2 aprile 2019, n. 9021 Presidente Piccialli – Relatore Ranaldi Fatto e diritto 1. Con sentenza del 17.5.2017 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di An. Ca. in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato, per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la morte di An. Mi. Ge In particolare, veniva accertato che l'imputata, alla guida dell'autovettura Fiat Uno tg. omissis . , giunta all'altezza di una intersezione iniziava una manovra di svolta a sinistra per immettersi in una traversa privata, allorché sopraggiungeva da tergo il motociclo condotto dal Ge., in fase di sorpasso a sinistra, che andava così ad urtare violentemente prima contro la Fiat Uno e poi contro un muretto, riportando lesioni mortali. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione secondo quanto di seguito indicato. Secondo il ricorrente la Corte territoriale non ha speso alcun argomento in relazione all'elemento soggettivo della colpa, in punto di prevedibilità ed evitabilità dell'evento. La sentenza si fonda solo sulla base dei risultati raggiunti dal consulente del PM, sforniti di verifica empirica. Entrambe le sentenze di merito danno atto che il consulente tecnico del PM aveva ipotizzato che la Ca. non avesse fatto uso del solo specchietto retrovisore esterno, tuttavia entrambe argomentano nel senso che la colpa della Ca. sarebbe stata quella di non avere visionato entrambi gli specchietti retrovisori. Inoltre, la sentenza non motiva in ordine al nesso di causalità tra l'evento morte e la condotta dell'imputata, alla luce della circostanza del non avere la persona offesa, nell'occasione, indossato il casco. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. La ricorrente svolge essenzialmente censure di merito, in ogni caso manifestamente infondate, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato, anche mediante richiamo alla sentenza di primo grado - trattandosi di cd. doppia conforme - in ordine alla ricostruzione del fatto, alla colpa specifica della prevenuta che non si è avveduta del sopraggiungere da tergo del motociclo, nonostante il suo dovere di verificarne la presenza ed al nesso di causa, che nel caso è diretto, visto che la moto ha urtato contro la vettura. La Corte territoriale ha condivisibilmente motivato nel senso che se l'imputata avesse utilizzato gli specchietti retrovisori - trattandosi di un tratto di strada rettilineo e considerate le perfette condizioni del tempo - ella avrebbe potuto avvedersi della presenza del motociclo, rinunciando o quantomeno ritardando la manovra di svolta a sinistra causativa dell'incidente. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, è appena il caso di rilevare che la circostanza che il motociclista non avesse indossato il casco non assume particolare incidenza rispetto al nesso causale fra la riscontrata condotta colposa e l'evento, non potendosi certo negare, alla luce dei fatti accertati, l'apporto concausale del comportamento antidoveroso dell'imputata. In proposito, la sentenza di merito si è conformata agli insegnamenti di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente del veicolo che esegua una svolta a sinistra, ha l'obbligo di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, non soltanto prima di compiere la manovra, ma anche durante la sua esecuzione Sez. 4, n. 48266 del 15/06/2017, Di Maria, Rv. 27129101 . 4. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte cost. sent. n. 186/2000 , alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.